IRREGOLARE FUNZIONAMENTO UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Proroga dei termini

Dalle ore 14.07 del 30 marzo alle ore 18.30 del 31 marzo si sono verificati dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle entrate, a seguito di alcuni cali di tensione elettrica che hanno danneggiato i sistemi impiantistici di Sogei S.p.A.

Con apposita nota stampa, Sogei S.p.A. (partner tecnologico dell’Agenzia delle entrate) ha tuttavia comunicato che non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni.

L’Agenzia delle entrate, alla luce delle criticità appena richiamate ha quindi emanato, nella giornata di venerdì 1° aprile, un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici (provvedimento prot. n. 103772/2022 - ALLEGATO), che è stato pubblicato sul sito della stessa Agenzia delle entrate quale forma di pubblicità legale idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’articolo 1 D.L. 498/1961, infatti:

“Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3”.

Per effetto di quanto appena illustrato, tutti gli adempimenti in scadenza lo scorso 30 e 31 marzo risultano quindi prorogati all’11 aprile.

A titolo di esempio ci riferiamo:

  • agli obblighi di trasmissione telematica delle fatture elettroniche;
  • al versamento dell’Iva mensile per gli aderenti al regime Ioss;
  • alla presentazione della dichiarazione dei redditi per le società con periodo d’imposta fino al 30.04.2021 o che hanno effettuato operazioni straordinarie.

A oggi, specifiche precisazioni sono state già fornite con riferimento:

  • alle comunicazioni di opzione per i bonus edilizi;
  • alla presentazione delle istanze di prenotazione “Bonus Pubblicità 2022”.

Cessione Bonus edilizi

I cessionari del credito e i fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura possono utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello della corretta ricezione dell’apposita comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Il “blocco” dei sistemi che ha interessato gli ultimi giorni del mese di marzo avrebbe potuto pertanto comportare uno slittamento nella possibilità di fruire del credito d’imposta di ben un mese, con possibilità di utilizzo del credito oggetto di comunicazione nel mese di aprile solo dal 10 maggio.

Per tale motivo, con il richiamato provvedimento prot. n. 103772/2022, di venerdì scorso, è stato precisato che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

In pratica, per poter fruire del credito d’imposta dal prossimo 10 aprile, sarà necessario trasmettere la comunicazione entro il 5 aprile.

Bonus pubblicità – Prenotazione spese 2022

Per gli stessi motivi, (blocco del funzionamento delle piattaforme Sogei), con specifico provvedimento del dipartimento per l’informazione e editoria, è stato prorogato il termine ultimo per la prenotazione del “Bonus Pubblicità 2022” dal 31.3 all’8.4.2022.

  • Data inserimento: 04.04.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5321