A differenza delle lettere di luglio, per i contribuenti che si vedranno recapitato l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate verrà esclusa la possibilità di ravvedimento operoso e bisognerà pagare l’importo di Iva non versata con sanzioni al 10%, entro 30 giorni dalla data di consegna dell’avviso bonario, fatta salva la possibilità di richiedere la rateazione dell’importo.
Si tratta degli avvisi bonari a seguito di controlli automatici sui dati delle comunicazioni liquidazioni Iva trimestrali e i versamenti Iva effettuati.
Le nuove regole sugli avvisi bonari in caso di Iva non versata sono contenute nella norma istitutiva delle nuove comunicazioni Iva trimestrali: al fine di recuperare l’imposta non versata si applica quanto previsto dall’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, “indipendentemente dalle regole ivi previste”.
Con l’introduzione delle comunicazioni trimestrali e con l’approvazione del DL 193/2016, introdotto al fine di contrastare l’evasione Iva, è stata prevista una deroga alla disciplina ordinaria, autorizzando l’Agenzia delle Entrate ad inviare avvisi bonari sprint ai contribuenti e di fatto escludendo la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di Iva non versata.
Quindi per effetto dell’incrocio dei dati tra quanto contenuto nella comunicazione delle liquidazioni Iva del primo trimestre 2017 e i versamenti effettuati, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo al recupero dell’Iva omessa.