E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013, il decreto legge n. 133, di pari data, con cui è stata formalizzata l’abolizione della seconda rata IMU per il 2013 per le abitazioni principali ed altri immobili.
Qui di seguito si esaminano nel dettaglio gli effetti delle novità sull’IMU.
IMU – ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA PER IL 2013 (articolo 1)
L’articolo 1 del decreto legge in esame abroga la seconda rata dell’IMU per il 2013 relativamente ad alcune tipologie di immobili, disponendo contestualmente che una quota del tributo (pari al 40%) è comunque versata dal contribuente qualora il comune abbia deliberato, per ciascuna tipologia di immobile, un’aliquota più elevata di quella base.
In particolare, gli immobili per i quali la seconda rata IMU per il 2013 non è dovuta (totalmente o parzialmente), sono i seguenti:
1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Tali immobili, previsti nell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge in esame, sono stati esclusi anche dalla prima rata per il 2013 ai sensi dell’art.1, c. 1, lett. a, del decreto legge n. 102/2013);
2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Tali immobili, previsti nell’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge in esame, sono stati dapprima sospesi dal pagamento della prima rata per il 2013 ai sensi dell’art.1, c.1, lett. b, D.L. 54 del 21 maggio 2013, convertito in legge n. 85/2013; la definitiva soppressione della prima rata è stata confermata con il D.L. n. 102/2013;
3)casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012). Per tali immobili, con circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, il Dipartimento delle finanze aveva chiarito la sospensione della prima rata IMU per il 2013, al pari delle abitazioni principali;
4) l’unico immobile, diverso dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e Forze di polizia, Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 2, c. 5, del D.L. n. 102/2013). Per tali immobili, la sospensione della prima rata per il 2013 era stata confermata dalla circolare n. 2/DF, citata. L’articolo 1, c. 5, D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, ha disposto che l’agevolazione “prima casa” è riconosciuta alle abitazioni di militari e poliziotti dal 1° luglio 2013, con la conseguenza che per tali immobili la prima rata IMU per il 2013 restava dovuta;
5) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (art. 13, c. 5, del D.L. n. 201/2011). L’abolizione della prima rata per il 2013, disposta con il D.L. n. 102/2013, era più ampia e riguardava tutti i terreni agricoli;
6) i fabbricati rurali ad uso strumentale con i requisiti di cui all’art. 9, c. 3-bis del D.L. n. 557/93. Si tratta delle particolari destinazioni individuate espressamente dalla disposizione, quali la protezione delle piante, la conservazione dei prodotti agricoli, la custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; l’allevamento e ricovero degli animali; agriturismo, etc.. Per tali fabbricati, la prima rata per il 2013 era stata dapprima sospesa con il D.L. n. 54/2013, poi soppressa con il D.L. n. 102/2013.
Immobili equiparati all’abitazione principale
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 1 in commento, l’esclusione dal pagamento della seconda rata per il 2013 si applica anche agli immobili che i Comuni possono equiparare all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011.
Al riguardo, si ricorda che il Comune può equiparare alle abitazioni principali:
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (art. 13, c.10, D.L. n. 201/2011);
2) l’ unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata (art. 13, c.10, D.L. n. 201/2011);
3) l’unità immobiliare non di lusso e relative pertinenze concesse in comodato da parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (art. 2-bis, D.L. n. 102/2013).
Terreni agricoli e fabbricati rurali
L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame circoscrive l’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU per il 2013 ai soli terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) e ai fabbricati rurali strumentali.
Quindi, la seconda rata IMU per il 2013 è dovuta:
- per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola;
- per i fabbricati rurali abitativi (a meno che non costituiscano abitazione principale ovvero non siano strumentali all’attività ai sensi della lett. f) del comma 3-bis del D.L. n. 557/93).
Si ricorda che dal pagamento della prima rata IMU per il 2013 erano stati esonerati tutti i terreni agricoli.
Fabbricati “beni merce”
Si ricorda che il pagamento della seconda rata IMU per il 2013 è altresì esclusa per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi dell’art. 2, decreto legge n. 102 del 31/8/2013. Per tali immobili, il pagamento della prima rata IMU per il 2013 era invece dovuto.
Versamento parziale della seconda rata IMU per gli immobili aventi diritto all’esclusione
Gli immobili esclusi dal pagamento della seconda rata per il 2013, potrebbero tuttavia essere soggetti ad un versamento parziale qualora risulti una differenza tra l’IMU derivante dal calcolo con aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per il 2013 e l’IMU calcolata con aliquota e detrazione base.
L’eventuale differenza va versata dal contribuente, nella misura del 40%, entro il 16 gennaio 2014. La parte residua (pari al 60%) rimane a carico dell’Erario.
Quindi, qualora i comuni abbiano deliberato per l’anno 2013:
- aliquote superiori allo 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili: va versato il 40% della differenza entro il 16 gennaio 2014 da parte dei possessori di immobili indicati nel comma 1 (abitazioni principali, ex casa coniugale, etc.) che in via generale sarebbero esonerati;
- aliquote non superiori allo 0,4% per l’abitazione principale e pertinenze e allo 0,76%, per gli altri immobili: i possessori di immobili indicati nel comma 1 dell’articolo 1, sono totalmente esonerati dal pagamento della seconda rata IMU per il 2013.
Va, tuttavia evidenziato che il versamento della seconda rata IMU per il 2013, per tutti gli immobili non oggetto di abolizione della medesima, deve essere effettuato entro il termine ordinario del 16 dicembre 2013 (si tratta, ad esempio, di abitazioni principali di lusso, di seconde case, di fabbricati rurali abitativi diversi dalle abitazioni principali, degli immobili strumentali, di terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP, etc.).
I comuni hanno tempo sino al 9 dicembre 2013 per disporre l’eventuale incremento dell’aliquota IMU applicabile per il 2013 e, pertanto, è necessario monitorare le delibere al fine di effettuare correttamente il versamento del 16 dicembre 2013 ovvero dell’eventuale conguaglio al 16 gennaio 2016.
La Confartigianato, unitamente a Rete Imprese Italia, è intervenuta più volte per denunciare il caos che si è creato in materia di versamenti IMU e per richiedere la non sanzionabilità per gli insufficienti versamenti purché regolarizzati entro il termine del versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014.