La prima parte della pubblicazione indica quali sono i contratti interessati dalle novità e riassume le disposizioni in materia di cedolare secca, cioè il regime di tassazione agevolata previsto dal Dlgs n.23/2011. Con il decreto legge n. 50/2017 si è esteso il regime della cedolare secca anche ai contratti di locazione breve che prevedono determinati servizi aggiuntivi (fornitura biancheria, pulizia locali, utenze), alle sublocazioni e a quelli attraverso i quali il comodatario concede a terzi, a titolo oneroso, la disponibilità dell’immobile ricevuto in comodato. per l’applicazione della cedolare secca deve trattarsi di affitti di immobili:
Inoltre, per l’applicazione delle nuove norme è irrilevante il fatto che il contratto sia stato concluso direttamente dal proprietario (sublocatore o comodatario) dell’immobile o tramite un soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce un portale telematico. Nella seconda parte della guida, invece, sono illustrati tutti gli adempimenti che il citato decreto ha imposto agli intermediari immobiliari quando intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o intercedono nella fase del pagamento del canone o dei corrispettivi. I soggetti interessati, siano essi residenti o non nel territorio italiano, sono tutti coloro che esercitano in forma professionale, anche se non esclusiva, attività di intermediazione immobiliare e che intervengono nella stipula dei contratti di locazione breve, sia tramite i canali tradizionali sia attraverso la gestione di portali on line. Il primo di questi obblighi è di natura informativa e consiste nell’inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione riguardante i dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Gli intermediari dovranno trasmettere nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’indirizzo dell’immobile e l’importo del corrispettivo lordo. La trasmissione andrà effettuata mediante i servizi telematici dell’Agenzia entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. L’altro adempimento, che scatta per l’intermediario quando interviene nel pagamento, è quello di operare e versare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni o dei corrispettivi lordi dovuti per la locazione. La scadenza per il versamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. La ritenuta si considera operata a titolo d’imposta, se il locatore sceglie il regime fiscale della cedolare, a titolo d’acconto, se non esercita l’opzione per questa modalità di tassazione. La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.