Nel pomeriggio di venerdì 6 agosto 2021, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 124 del 6.8.2021 ad oggetto l’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020).
La circolare è composta da 8 paragrafi e il presente documento, per ragioni di priorità, si occuperà solo del 6° paragrafo intitolato “Indicazioni operative” relative ai prossimi versamenti in scadenza.
Viene specificato che:
Paragrafo 6. secondo periodo
“I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e intendono presentare la relativa istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione della presente circolare, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle rispettive date di scadenza legale di versamento.”
Ne deriva che, alla prima scadenza di versamento successiva alla pubblicazione della circolare (leggi 20.8.2021 per la prima e la seconda rata contribuzione “fissa IVS”) i contribuenti
potranno non effettuare i versamenti contributivi scadenti il 20 agosto 2021 (1° e 2° rata contribuzione “fissa IVS”).
Paragrafo 6. terzo periodo
“Sono confermati i termini di versamento degli importi dovuti a titolo di contributi riferiti ad annualità pregresse presenti nella tariffazione 2021 dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi in agricoltura.”
Ne deriva che, se nella tariffazione 2021 sono presenti importi riferiti ad annualità precedenti, tali importi:
Paragrafo 6. quarto periodo
“La contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all’INPS entro il 31 dicembre 2021 in relazione all’importo dell’agevolazione effettivamente spettante all’interessato.”
Ne deriva che, come riportato nel decreto interministeriale “Lavoro-Mef” del 17 maggio 2021 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2021, i contributi versati “prudenzialmente” (rispetto al possesso o meno dei requisiti) alla scadenza del 20 agosto (1° e 2° rata contribuzione “fissa IVS”) ed oggetto di esonero parziale
a seguito di presentazione di apposita domanda all’INPS da presentarsi ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 (Il decreto interministeriale del 17 maggio riporta la data del 30 novembre 2021).