Dal 1.01.2019, quando entrerà in vigore la fattura elettronica, l’imposta di bollo sulle fatture dovrà essere versata esclusivamente tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501, in un’unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Con la fattura cartacea, l’imposta di bollo poteva, e può, per alcune categorie di soggetti, essere assolta o applicando il contrassegno o in maniera virtuale. Sulla base del principio di alternanza Iva- bollo, le fatture elettroniche, come quelle cartacee, non saranno tutte soggette al pagamento dell’imposto di bollo. Infatti, l’imposta di bollo, nella misura fissa di 2 euro per ciascuna fattura di importo superiore a 77,47 euro, dovrà essere versata qualora le fatture si riferiscano a operazioni esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972, a operazioni non imponibili e a quelle escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15. Le fatture elettroniche di cui all’art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (reverse charge) e le fatture art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (split payment) non saranno soggette all’imposta di bollo poiché originariamente assoggettate a Iva, il cui assolvimento avviene dall’acquirente. Se invece la fattura contiene contemporaneamente sia importi soggetti a Iva che importi non soggetti, l’imposta di bollo dovrà essere versata se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro. Sono inoltre esenti da imposta di bollo, in modo assoluto e in ogni caso, le fatture emesse per l’esportazione di merci, sia per quella diretta che indiretta e triangolare, e quelle relative alle cessioni intra UE. Le fatture elettroniche rientranti nelle fattispecie elencate dovranno apportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014. Come esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 14.04.2015, n. 16/E, l’applicazione del tributo “in modo virtuale” non richiede alcuna preventiva autorizzazione e il soggetto obbligato, tenuto a corrispondere l’imposta di bollo, è la persona fisica o giuridica, anche se il soggetto esternalizzasse l’incarico della fatturazione elettronica e la sua conservazione a terzi.
I soggetti esclusi dall'emissione della fattura elettronica per espressa previsione normativa, ossia coloro che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014), coloro che applicano il regime di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011), coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/1972) potranno continuare ad apporre l’apposito contrassegno (marca da bollo) oppure assolvere l’imposta virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.