Reverse charge
Come chiarito dalla circolare Agenzia delle Entrate (AdE) n. 14/E del 27 marzo 2015 e confermato dalla circolare AdE n. 37/E del 22 dicembre 2015 (risposta n. 7), tra le “installazioni” di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), per tutti codici ateco della divisione 43 (lavori di costruzione specializzati), sono ricompresi anche gli interventi di manutenzione e riparazione.
Ambito soggettivo di applicazione del reverse charge
In merito all’ambito soggettivo, il reverse charge deve essere applicato nei casi di prestazioni di servizi rese a soggetti passivi Iva.
Specularmente, il reverse charge non trova applicazione (si applica la rivalsa con iva esposta in fattura) nei casi di prestazioni di servizi rese nei confronti di:
Ambito oggettivo di applicazione del reverse charge
Le prestazioni devono essere relative ad edifici. Al riguardo, la circolare 37/E/2015 (risposta n. 8) ha chiarito che:
In ogni caso, per l’applicazione del reverse charge, è necessario che l’impianto non sia considerato centrale fotovoltaica accatastata autonomamente in categoria D/1 o D/10 in quanto costituisce un edificio autonomo e non è assimilabile ad un impianto dell’edificio sottostante.
Applicazione dell’iva esposta in fattura ed individuazione dell’aliquota
L’articolo 7, comma 1, Legge n. 488/1999 prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative ad interventi effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa (immobili classificati da A/1 a A/11 con esclusione della categoria A/10). Sono considerati “a prevalente destinazione abitativa” i fabbricati aventi più del 50% della superficie sopra terra destinata ad abitazioni private.
Come chiarito dalla circolare 15/E/2013, gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In quest’ultima fattispecie rientrano anche gli interventi di manutenzione obbligatoria, con verifiche periodiche ed il ripristino della funzionalità, anche con sostituzione di parti di ricambio in caso di usura.
La successiva circolare 17/E/2013 specifica che gli interventi di manutenzione straordinaria, se effettuata su abitazioni e nei confronti di “privati”, scontano ugualmente l’aliquota Iva del 10% in quanto finalizzati a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici; rientrano nella manutenzione straordinaria anche gli interventi di carattere innovativo di natura impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza l’edificio e ad adeguarlo all’uso corrente.
Per quanto esposto, si può ritenere che la pulizia delle superfici del pannello fotovoltaico, essendo riconducibile ad una manutenzione ordinaria, è soggetta ad aliquota Iva del 10% se effettuata su abitazioni e verso privati.