Finalmente una buona notizia in tema di crediti fiscali.
Con un atto di indirizzo del 1° luglio scorso, atteso da tempo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espresso sulla delicata e annosa questione delle contestazioni dei crediti di imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, l’atto del MEF si sofferma sui crediti di imposta derivanti da attività di ricerca e sviluppo, che più hanno sollevato criticità interpretative e applicative e sono nel mirino dei controlli dell’Amministrazione Finanziaria.
Al riguardo, viene specificato che “se il contribuente si dota della certificazione (di cui all’articolo 23 comma 4 del DL 73/2022) rilasciata dai soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti la qualificazione tecnica degli investimenti, effettuati o da effettuare, e che riguardi l’attività concretamente realizzata, un eventuale atto impositivo o sanzionatorio che contesti la fruizione del credito sotto l’unico profilo della qualificazione dell’investimento potrà essere censurato sotto il profilo della sua nullità”.
In sostanza, a fronte della certificazione del credito derivante dall’attività di ricerca e sviluppo eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate diventano nulle.
Un importante riconoscimento, questo, del valore di scudo della certificazione.
E anche un monito agli uffici dell’Agenzia delle Entrate a valutare attentamente l’emissione di atti sanzionatori che contestino la qualificazione dell’investimento sotto il profilo tecnico.
Fondamentale è la tempistica: la certificazione deve essere rilasciata dai soggetti qualificati prima dell’emissione del processo verbale di constatazione da parte dell’ente verificatore.
In caso di un successivo controllo, l’esibizione della predetta certificazione mette al riparo gli investimenti realizzati e il relativo utilizzo del credito di imposta.