Le restrizioni imposte dalla normativa alla circolazione dei crediti, le conseguenze anche penali per i cessionari ed il raggiungimento della “capienza fiscale” dei soggetti “bancari” hanno determinato, per le aziende che operano nel settore edilizio o di efficientamento energetico, l’accumulo nei propri cassetti fiscali di somme (anche di elevato importo) che dovranno essere recuperate esclusivamente mediante compensazione nel modello F24 rispettando anche i limiti temporali di utilizzo.
Anche la compensazione nel modello F24 è soggetta a particolari regole e procedure da attuare per non incorrere nello scarto del modello F24 recante la compensazione.
Con la scadenza del 16 gennaio 2023 (prima scadenza utile) è stato possibile procedere all’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti maturati con riferimento ad interventi “targati” 2022.
Con il presente documento evidenziamo i passaggi essenziali che consentiranno la regolare acquisizione del modello di versamento considerando le regole che oggi definiscono il complicato processo della gestione dei crediti fiscali.
La procedura è descritta nella “Guida all’utilizzo della piattaforma dei crediti” (allegata nell’ultima versione disponibile di giugno 2022).
Il percorso può apparire complicato ma è corrispondente alla “complicata normativa” oggi in vigore che prevede modalità differenti sulla base del momento di formazione del credito (data di trasmissione della comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate) che, tra l’altro, prevede anche codici tributo per l’utilizzo diversi per la gestione delle singole operazioni.
1° operazione – verifica cassetto fiscale
La prima operazione da effettuare consiste nella verifica dell’esistenza del credito nel proprio cassetto fiscale. Se le operazioni sono state eseguite in maniera corretta troveremo il credito disponibile nella sua interezza e la suddivisione di utilizzo per annualità. Ad esempio, un credito “edilizio” targato 2022, potrà essere utilizzato in 4/10 anni (4 – superbonus spese 2022 / 10 – bonus edilizi, ecobonus ordinari).
2° operazione – accettazione della cessione
La seconda operazione da effettuare consiste, dopo attenta verifica degli importi, nell’accettazione della cessione del credito.
3° operazione - compensazione
Preliminarmente è opportuno ricordare che il credito deve essere obbligatoriamente utilizzato (per la quota annuale spettante) nel periodo d’imposta di competenza. Infatti non è possibile, diversamente da altri crediti d’imposta, il riporto degli importi residui oltre il definito periodo di utilizzo. Ne deriva che la quota annuale 2023 non compensata entro il 31 dicembre 2023 sarà definitivamente persa.
Prima di procedere all’utilizzo in compensazione, i fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura devono verificare se tali crediti sono sorti a fronte di comunicazione di opzione presentata all’AdE:
La guida dell’Agenzia delle Entrate (punto 3.3 – pagina 22 e seguenti) afferma che, per i crediti sorti dal 1° maggio 2022, ai fini del loro utilizzo in compensazione, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare all’interno del suo cassetto fiscale la scelta IRREVOCABILE per la fruizione in compensazione.
Tale scelta aggiuntiva è derivata dalla normativa che definisce crediti tracciabili quelli sorti da comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022 in poi che non sono cedibili parzialmente e, per il loro utilizzo in compensazione alternativo alla cessione, devono essere compensati per l’importo dell’intera rata annuale; l’importo è già suddiviso dalla piattaforma dell’AdE.
Dopo la scelta irrevocabile per la compensazione, tale credito (anche per la sola quota annuale di competenza) , non potrà essere più ceduto a terzi. A tal fine la procedura raccomanda la massima attenzione nell’anzidetta scelta e fa apparire un messaggio di “warning” prima di confermare definitivamente la scelta del contribuente.
La scelta per la compensazione può essere effettuata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno della compensazione essendo sufficiente sia eseguita prima dell’invio del modello F24.
La guida precisa quindi che non è consigliabile comunicare l’opzione per la compensazione dei crediti tracciabili con eccessivo anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere inviato il modello F24.
N O T A B E N E
Per i crediti sorti a seguito di comunicazioni effettuate entro il 30 aprile 2022, la scelta per l’opzione di compensazione NON È RICHIESTA