Entro il 28 febbraio deve essere presentata la comunicazione annuale dati iva 2014, che riporta l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche relative all’anno precedente, al fine di determinare l’iva a debito o a credito.
L’obbligo riguarda tutti soggetti titolari di partita iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale iva.
SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale iva:
CONTENUTO DEL MODELLO
Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, ovvero delle risultanze annuali, al fine di determinare l’iva dovuta o a credito, senza tenere conto:
Il modello di Comunicazione è formato da tre sezioni, oltre allo spazio riservato alla firma e all’impegno alla presentazione telematica.
Nella sezione I “Dati Generali” devono essere esposti l’anno d’imposta , la partita iva del contribuente, il codice attività desunto dalla tabella Ateco 2007. In caso di esercizio di più attività va riportato il codice dell’attività prevalente in base al relativo volume d’affari.
Se il contribuente ha svolto più attività per le quali ha tenuto contabilità separate, deve essere barrata la relativa casella “contabilità separata”.
L’ultima parte della prima sezione deve essere compilata solo nel caso in cui il dichiarante, e quindi colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.
I soggetti che adottano la contabilità separata devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della comunicazione, vanno indicati nella stessa soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. Per la verifica del superamento del limite € 25.000, in base al quale sussiste o meno l’obbligo di presentazione del modello, si deve fare riferimento al volume d’affari complessivo di tutte le attività esercitate comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero.
Nella sezione II “Dati relativi alle operazioni effettuate” va riportato l’ammontare delle operazioni effettuate nel 2013 al netto dell’Iva, soggette a registrazione, indipendentemente dalle modalità di liquidazione, quindi :
- i contribuenti trimestrali dovranno includere anche le operazioni del 4 trimestre;
- i contribuenti mensili posticipati devono includere le operazioni del 2013 da gennaio a dicembre.
In corrispondenza del rigo CD1 (operazioni attive) si indica:
Devono essere comprese in questo campo anche le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21 comma 6-bis dello stesso decreto.
- al campo 2: le esportazioni e altre operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, 8 bis e 9 comprese le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e Città del Vaticano, le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali e le esportazioni di rottami;
- al campo 3: le operazioni esenti (art 10);
- al campo 4: le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41 DL 331/93, mentre non deve essere indicato l’ammontare degli acquisti UE ancorché annotati nel registro delle fatture emesse o corrispettivi;
- al campo 5: le cessioni di beni strumentali.
In corrispondenza del rigo CD2 (operazioni passive) si indica:
- al campo 2: gli acquisti non imponibili compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine;
- al campo 3: gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad Iva e le importazioni di oro da investimento;
- al campo 4: gli acquisti intracomunitari di beni;
- al campo 5: gli acquisti di beni strumentali materiali e immateriali, compresi quelli di costo non superiore a € 516,46; il prezzo di riscatto dei beni in leasing e dei beni strumentali non ammortizzabili.
In corrispondenza del rigo CD3 si indica:
Nella sezione III Determinazione dell’iva dovuta o a credito si indica:
OPERAZIONI STRAORDINARIE
In presenza di operazioni straordinarie ovvero di trasformazioni sostanziali soggettive ( es. conferimento, donazione, successione, fusione, scissione etc)
nelle quali si realizza una continuità tra soggetti partecipanti all’operazione sono previste particolari modalità di presentazione della Comunicazione.
v Operazione straordinaria avvenute nel corso del 2013
Con estinzione del dante causa:
qualora nel 2013 siano state effettuate operazioni straordinarie che abbiano
comportato l’estinzione del dante causa la comunicazione deve essere presentata unicamente dall’avente causa. Il soggetto dante causa non deve presentare nessuna dichiarazione o comunicazione relativa all’anno 2013.
Senza estinzione del dante causa:
qualora l’operazione straordinaria non abbia comportato l’estinzione del dante causa, occorre verificare se c’è stata (o meno) la cessione del debito o credito IVA:
- se l’operazione ha comportato la cessione del debito/credito IVA, la comunicazione deve essere presentata dall’avente causa. Il dante causa presenterà la propria comunicazione Iva relativamente alle attività, eventualmente, non trasferite;
- se l’operazione non ha comportato la cessione del debito/credito IVA, la comunicazione dati deve essere presentata da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione.
v Operazione straordinaria avvenuta nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2014 e la data di presentazione della Comunicazione
Con estinzione del dante causa:
qualora l’operazione straordinaria abbia comportato l’estinzione del dante causa, l’avente causa deve presentare la comunicazione per conto del soggetto dante causa, a meno che quest’ultimo abbia già assolto direttamente l’obbligo dichiarativo.
Senza estinzione del dante causa:
qualora l’operazione straordinaria non abbia comportato l’estinzione del dante causa, ciascuno dei soggetti provvede autonomamente all’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati relativi all’anno 2013.
SANZIONI
L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258 a 2.065. La natura non dichiarativa della comunicazione, comporta l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso. Gli errori commessi nella predisposizione della comunicazione devono essere corretti in sede di dichiarazione Iva annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.