La comunicazione annuale IVA

L’Agenzia con provvedimento del 15.01.2014 ha modificato le istruzioni alla compilazione della comunicazione annuale IVA, mentre ha confermato la versione precedente del modello e delle specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica.

Entro il 28 febbraio deve essere presentata la comunicazione annuale dati iva 2014, che riporta l’indicazione complessiva delle risultanze delle liquidazioni periodiche relative all’anno precedente, al fine di determinare l’iva a debito o a credito.

L’obbligo riguarda tutti soggetti titolari di partita iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale iva.

SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale iva:

  • le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato di cui all’ art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011 (ex-minimi) il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati iva è fissato a 25.822,84 euro. Nel caso di inizio attività nel 2013 si considera il volume d’affari senza ragguaglio ad anno;
  • i soggetti che hanno adottato il regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011; 
  • i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72 o che sono dispensati dagli adempimenti iva ex art. 36-bis DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;
  • i produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro;
  • gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla Tariffa allegata al DPR n. 640/72 esonerati dagli adempimenti iva ex art. 74, comma 6 che non hanno optato per l’applicazione dell’iva nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda;
  • i soggetti passivi UE, residenti in altro Stato membro UE,   che hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni della L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche);
  • i soggetti domiciliati o residenti extra UE, non identificati in ambito comunitario, che hanno effettuato in Italia commercio elettronico verso privati;
  • i soggetti pubblici (organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province e regioni, enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali assistenziali, sanitarie);
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • I soggetti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio in forma autonoma, indipendentemente dalla presenza di un credito o un debito iva annuale.

CONTENUTO DEL MODELLO

Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, ovvero delle risultanze annuali, al fine di determinare l’iva dovuta o a credito, senza tenere conto:

  • delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (es. calcolo definitivo pro rata);
  • delle compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
  • del riporto del credito iva relativo all’anno precedente;
  • dei rimborsi infrannuali richiesti;
  • della parte di credito iva concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.

Il modello di Comunicazione è formato da tre sezioni, oltre allo spazio riservato alla firma e all’impegno alla presentazione telematica.

Nella sezione I “Dati Generali” devono essere esposti l’anno d’imposta , la partita iva  del contribuente, il codice attività desunto dalla tabella Ateco 2007. In caso di esercizio di più attività va riportato il codice dell’attività prevalente in base al relativo volume d’affari.

Se il contribuente ha svolto più attività per le quali ha tenuto contabilità separate, deve essere barrata la relativa casella “contabilità separata”.

L’ultima parte della prima sezione deve essere compilata solo nel caso in cui il dichiarante, e quindi colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

I soggetti che adottano la contabilità separata devono presentare un’unica Comunicazione, riportando i dati relativi a tutte le attività esercitate. Se per una delle predette attività è previsto l’esonero dalla presentazione della comunicazione, vanno indicati nella stessa soltanto i dati delle attività per le quali vige l’obbligo di presentazione del modello. Per la verifica del superamento del limite € 25.000, in base al quale sussiste o meno l’obbligo di presentazione del modello, si deve fare riferimento al volume d’affari complessivo di tutte le attività esercitate comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero. 

Nella sezione II “Dati relativi alle operazioni effettuate” va riportato l’ammontare delle operazioni  effettuate nel 2013 al netto dell’Iva, soggette a registrazione, indipendentemente dalle modalità di liquidazione, quindi :

-        i contribuenti trimestrali dovranno includere anche le operazioni del 4 trimestre;

-        i contribuenti mensili posticipati devono includere le operazioni del 2013 da gennaio a dicembre.

In corrispondenza del rigo CD1 (operazioni attive) si indica:

  • al campo 1 il totale delle operazioni attive, al netto dell’iva, interne, intracomunitarie e di esportazione comprese le operazioni ad esigibilità differita e le operazioni per le quali non è stata addebitata l’iva in fattura per effetto dell’applicazione del “reverse charge”.

Devono essere comprese in questo campo anche le operazioni non soggette ad IVA per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/72 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21 comma 6-bis dello stesso decreto. 

  • Nei campi da 2 a 5 vanno evidenziate alcune particolari operazioni già ricomprese nel campo 1:

-        al campo 2: le esportazioni e altre operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, 8 bis e 9 comprese le cessioni effettuate nei confronti di San Marino e  Città del Vaticano, le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali e le esportazioni di rottami;

-        al campo 3: le operazioni esenti  (art 10);

-        al campo 4: le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41 DL 331/93, mentre non deve essere indicato l’ammontare degli acquisti UE ancorché annotati nel registro delle fatture emesse o corrispettivi;

-        al campo 5: le cessioni  di beni strumentali.   

In corrispondenza del rigo CD2  (operazioni passive) si indica:

  • al campo 1: il totale, al netto dell’iva, degli acquisti e delle importazioni, rilevanti ai fini dell’imposta, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali.
  • Nei campi da 2 a 5 vanno evidenziate alcune particolari operazioni già ricomprese nel campo 1:

-        al campo 2: gli acquisti non imponibili compresi quelli con utilizzo del plafond e quelli relativi al regime del margine;

-        al campo 3:  gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad Iva e le importazioni di oro da investimento;

-        al campo 4: gli acquisti intracomunitari di beni;

-        al campo 5: gli acquisti di beni strumentali materiali e immateriali, compresi quelli di costo non superiore a € 516,46;  il prezzo di riscatto dei beni in leasing e dei beni strumentali non ammortizzabili.

In corrispondenza del rigo CD3 si indica:

  • al campo 1 e 2: (imponibile/IVA) l’ammontare delle importazioni di materiali d’oro, semilavorati in oro e argento puro per le  quali l’Iva non è stata versata in Dogana, ma assolta con l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti;
  • al campo 3 e 4: (imponibile/IVA)  l’ammontare delle importazioni di rottami e altri materiali di recupero per le quali l’Iva non è stata versata in Dogana, ma assolta con l’annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti.   

Nella sezione III Determinazione dell’iva dovuta o a credito si indica:

  • al rigo CD4 l’iva esigibile compresa l’iva relativa alle operazioni ad esigibilità differita effettuata in anni precedenti e incassate nel 2013;
  • al rigo CD5 l’iva detraibile relativa agli acquisti per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione;
  • al rigo CD6 l’iva dovuta (campo 1) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5, o a credito (campo 2) risultante dalla differenza tra gli importo indicati ai righi CD5 e CD4.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di operazioni straordinarie ovvero di trasformazioni sostanziali soggettive ( es. conferimento, donazione, successione, fusione, scissione etc)

nelle quali si realizza una continuità tra soggetti partecipanti all’operazione sono previste particolari modalità di presentazione della Comunicazione.

Operazione straordinaria avvenute nel corso del 2013

Con estinzione del dante causa:

qualora nel 2013 siano state effettuate operazioni straordinarie che abbiano

comportato l’estinzione del dante causa la comunicazione deve essere presentata unicamente dall’avente causa. Il soggetto dante causa non deve presentare nessuna dichiarazione o comunicazione relativa all’anno 2013.

Senza estinzione del dante causa:

qualora l’operazione straordinaria non abbia comportato l’estinzione del dante causa, occorre verificare se c’è stata (o meno) la cessione del debito o credito IVA:

-        se l’operazione ha comportato la cessione del debito/credito IVA, la comunicazione deve essere presentata dall’avente causa. Il dante causa presenterà la propria comunicazione Iva relativamente alle attività, eventualmente, non trasferite;

-        se l’operazione non ha comportato la cessione del debito/credito IVA, la comunicazione dati deve essere presentata da ciascuno dei soggetti coinvolti nell’operazione.

Operazione straordinaria avvenuta nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2014 e la data di presentazione della Comunicazione 

Con estinzione del dante causa:

qualora l’operazione straordinaria abbia comportato l’estinzione del dante causa, l’avente causa deve presentare la comunicazione per conto del soggetto dante causa, a meno che quest’ultimo abbia già assolto direttamente l’obbligo dichiarativo.

Senza estinzione del dante causa:

qualora l’operazione straordinaria non abbia comportato l’estinzione del dante causa, ciascuno dei soggetti provvede autonomamente all’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati relativi all’anno 2013.

SANZIONI

L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 258 a 2.065. La natura non dichiarativa della comunicazione, comporta l’inapplicabilità delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso. Gli errori commessi nella predisposizione della comunicazione devono essere corretti in sede di dichiarazione Iva annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.

  • Data inserimento: 12.02.14
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 1323