1 - LA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO A SOCI/FAMILIARI - ASPETTI GENERALI Il fine della comunicazione è quello di contrastare i comportamenti elusivi messi in atto mediante l’intestazione fittizia di beni, utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell’imprenditore, a soggetti economici. A tal fine, il legislatore ha previsto che, la concessione in godimento di un bene di impresa effettuata da aziende (società o ditta individuale) a titolo personale ad un socio/familiare senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta: • per l’utilizzatore (socio / familiare) l’obbligo di rilevare un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo stabilito per il godimento del bene; • per il concedente (ditta individuale/società) l’indeducibilità dei costi sostenuti. Il concedente / utilizzatore è tenuto all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente i dati relativi al bene concesso in godimento, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia. 1.1 Soggetti obbligati La comunicazione in questione deve essere trasmessa indifferentemente dal concedente o dall’utilizzatore. Concedente: • Imprenditore individuale • Società di persone, di capitale, cooperativa • Stabile organizzazione di società non residente • Ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all’attività commerciale La norma non interessa i soggetti che non svolgono attività commerciale, le società semplici e le società ed enti non residenti non dotati di stabile organizzazione in Italia. Utilizzatore • Socio, residente e non, di società / ente associativo privato residenti che svolge attività commerciale • Familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale • Socio o familiare di altra società appartenenti allo stesso gruppo • Familiare (art.5, comma 5 Tuir) residente e non, dell’imprenditore individuale Sono familiari dell’imprenditore il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. La norma non si applica nel caso in cui l’utilizzatore sia una impresa o un lavoratore autonomo e quindi non si genera alcun reddito diverso in quanto detti soggetti non possono essere titolari di tali redditi. 1.2 Beni oggetto di comunicazione Sono oggetto di comunicazione, se concessi in godimento ai soci/familiari, i beni dell’impresa classificati: • beni strumentali; • beni merce; • immobili patrimonio. L’agenzia delle Entrate ha specificato che “beni relativi all’impresa” sono da intendersi per: • Impresa individuale : i beni indicati nell’inventario • Società di persone / capitali: i beni appartenenti alla società • Società di fatto: i beni merce e i beni strumentali compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed esclusivamente utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’impresa che corrispondenti ai seguenti beni: • autovetture; • altri veicoli; • unità da diporto; • aereomobili; • immobili; • altri beni diversi dai precedenti solamente se il valore è di importo uguale o superiore a € 3.000 al netto di iva. 1.3 Beni esclusi dalla comunicazione L’obbligo di comunicazione non sussiste per i seguenti beni: • Beni concessi in godimento al socio dipendente/lavoratore autonomo, se costituiscono fringe benefit (artt. 51 e 54 Tuir); • i beni concessi in godimento agli amministratori a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit (artt. 51 e 54 Tuir); • i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; • i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento ad enti non commerciali soci che li utilizzano per il conseguimento esclusivo di fini istituzionali; • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; • i veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei costi nonostante l’utilizzo privatistico; • i beni di valore non superiore a € 3.000 al netto di Iva, rientranti nella categoria “altro” ovvero i beni diversi dalle autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aereomobili ed immobili (telefoni cellulari, personal computer, tablet ecc.) 1.4 Beni a deducibilità limitata e tassazione per trasparenza Per evitare fenomeni di doppia tassazione che potrebbero avvenire in presenza di godimento di beni a limitata deducibilità concessi in godimento a soggetti il cui reddito è determinato per trasparenza, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il reddito diverso è diminuito della quota dei costi indeducibili attribuibile per trasparenza al socio/collaboratore familiare. 1.5 Individuazione del valore normale Il valore normale del diritto di godimento riferito ad un autoveicolo deve essere determinato con le stesse regole usate per determinare i fringe benefit in capo ai dipendenti e in particolare : “30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo”. Negli altri casi, per la determinazione del valore normale, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati: • da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale; • dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l’attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato. Per i beni per i quali non è possibile utilizzare i criteri di cui sopra, il valore di mercato, da confrontare con il corrispettivo pattuito, può risultare da apposita perizia che descriva il bene oggetto di godimento ed il valore attribuito allo stesso, ed i criteri seguiti la determinazione. Per determinare i costi non deducibili da imputare al socio quando la società possiede ad esempio più immobili o autovetture, è necessario individuare quelli riferibili a ciascun socio. Se trattasi di beni per i quali è prevista una indeducibilità parziale, la quota di costo non deducibile viene ripartita tra tutti i soci in proporzione alla % di partecipazione, indipendentemente dall’utilizzo del bene. Con riferimento invece agli immobili abitativi, il Tuir dispone l’indeducibilità totale dei costi inerenti, con esclusione delle spese di manutenzione ordinaria, nel limite del 15% del canone, qualora siano rimaste a carico del concedente. In questo caso i costi non deducibili formano reddito diverso unicamente in capo al socio utilizzatore. 1.6 Costi non deducibili per il concedente I costi relativi all’acquisto e alla gestione (funzionamento e manutenzione) dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore ad un prezzo inferiore al valore normale sono considerati dalla norma indeducibili. La norma non è applicabile per i beni a deducibilità limitata secondo quanto previsto dalle regole del Tuir (esempio: autoveicoli) La quota di costi non deducibili è determinata applicando al totale dei costi sostenuti, la percentuale derivante dal rapporto tra il corrispettivo pattuito per il godimento dei beni ed il valore di mercato. Il costo indeducibile, va ragguagliato al periodo di godimento, se inferiore all’anno. 1.7 Termini e modalità di presentazione La comunicazione fa riferimento ai beni concessi/ricevuti nel periodo di imposta a prescindere dalla sua coincidenza con l’anno solare. Quindi se il periodo di imposta risulta : • coincidente con l’anno solare, va fatto riferimento al periodo 1.1 – 31.12; • non coincidente con l’anno solare (ad esempio, 1.7 – 30.6), la comunicazione va riferita ai beni concessi in tale periodo. I termini di presentazione sono fissati : “entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento”. 1.8 Regime sanzionatorio La normativa prevede, in caso di omessa presentazione o di trasmissione con dati incompleti / non veritieri, una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. La stessa sarà dovuta in solido (concedente/utilizzatore). Tuttavia qualora : • il concedente non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore abbia provveduto a tassare il reddito diverso; oppure • il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato; la sanzione applicabile è determinata in misura da 250 € a 2.000 €. Tale violazione è ravvedibile e quindi dovuta in misura ridotta in funzione del momento in cui si procede al ravvedimento che, tramite modello F24, sarà perfezionato usando il codice tributo 8911. 2 – LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI 2.1 Soggetti obbligati La normativa vigente obbliga a presentare la comunicazione in esame i seguenti soggetti: • Società (di persone e capitali); • Imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato; • Società cooperative; • Stabili organizzazioni di società non residenti; • Enti privati di tipo associativo solo in riferimento alla sfera commerciale. che, nel corso del 2015, hanno ricevuto finanziamenti/capitalizzazioni dai soci persone fisiche o dai familiari dell’imprenditore individuale. 2.2 Soggetti esonerati Sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione le imprese: • che adottano la contabilità semplificata; • che adottano il regime dei minimi e i contribuenti forfettari qualora non dispongano di un c/c dedicato all’attività o che lo stesso sia intestato ad altri soggetti come ad esempio il coniuge, oppure il c/c sia utilizzato anche per esigenze personali/familiari. Diversamente da quanto previsto per la concessione in godimento di beni, per i finanziamenti/capitalizzazioni non è previsto l’invio da parte dei soggetti che hanno effettuato la capitalizzazione/finanziamento. 2.3 Soggetti esclusi I finanziamenti / capitalizzazioni effettuati da: • soci persone giuridiche; • familiari dei soci; • titolare dell’impresa individuale (anche se costituita sotto forma di impresa familiare) non sono soggetti all’obbligo di comunicazione. 2.4 Operazioni oggetto della comunicazione Oltre ad indicare i dati identificativi delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti/capitalizzazioni, nella comunicazione devono essere indicati: gli importi complessivi dei finanziamenti/capitalizzazioni di importo pari o superiore a € 3.600. Tale limite va riferito : • distintamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni; • all’ammontare complessivo dei finanziamenti o capitalizzazioni effettuate in corso d’anno dal soggetto erogante. Al fine del calcolo del limite dei 3.600 € non rilevano le restituzioni effettuate e/o le rinunce al credito vantato dal socio o dal familiare dell’imprenditore. Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno va indicata la data relativa all’ultima operazione effettuata. Se nel periodo sono stati effettuati sia finanziamenti che capitalizzazioni che singolarmente eccedono il limite di € 3.600 è necessario presentare due distinti moduli nei quali indicare separatamente: • gli importi dei finanziamenti; • gli importi delle capitalizzazioni. Non sono da comunicare i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuate mediante la stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata (finanziamenti con stipula avvenuta con atto pubblico – aumento di capitale sottoscritto con atto notarile). Non rilevano, al fine della comunicazione, le capitalizzazioni effettuate senza esborso effettivo di denaro; non rilevano quindi i passaggi in bilancio di riserve a capitale. 2.5 Termini / modalità di presentazione e regime sanzionatorio Lo specifico modello previsto per i finanziamenti / capitalizzazioni va inviato telematicamente negli stessi modi ed alle stesse scadenze previste per la comunicazione dei beni concessi i uso ai soci/familiari. L’omessa / tardiva / incompleta / inesatta comunicazione è punita con una sanzione da € 206 a € 5.164 che viene ridotta alla metà nei casi di comunicazione incompleta o inesatta. Tale violazione è ravvedibile e quindi dovuta in misura ridotta in funzione del momento in cui si procede al ravvedimento che, tramite modello F24, sarà perfezionato usando il codice tributo 8911.