LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. LAVORO

Le misure "fiscali" confermate e introdotte nella fase di conversione

La conversione del D.L. Lavoro (D.L. n. 48/2023) nella Legge n. 85 del 3 luglio 2023 ha confermato i bonus previsti per il settore autotrasporto.

Sono quindi confermate le agevolazioni riferite ai crediti di imposta relativi al:

  • bonus carburante imprese trasporto cose/merci in conto proprio 1° trimestre 2022 (misura finanziata con € 85 mln);
  • bonus carburante imprese trasporto cose/merci conto terzi 2° trimestre 2022 (misura finanziata con € 200 mln);
  • bonus carburante imprese trasporto di persone 2° semestre 2022 (misura finanziata con € 15 mln).

Ricordiamo che:

La definizione delle modalità attuative per la richiesta / erogazione dei bonus è demandata al M.I.T. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che comunque, ad oggi,  non ha ancora provveduto.

Per praticità riportiamo le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei crediti di imposta:

  • sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 tramite i servizi telematici dell’AdE (entratel-fisconline);
  • non operano i limiti:
  • di € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione di crediti;
  • di € 250.000 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU;
  • non sono tassati ai fini Irpef, Ires e Irap;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi;
  • sono sottoposti al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • vanno utilizzati in compensazione entro il 31.12.2023.

Nel percorso di conversione in Legge del D.L. Lavoro, è stata introdotta, con l’art. 23-bis “Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi”, una norma con lo scopo di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani/commercianti […] o iscritti alla gestione separata dell’Inps per i quali sono stati annullati debiti contributivi.

Al comma 1 viene specificato che “i predetti soggetti possono chiedere all’ente previdenziale […], il riconteggio dei debiti annullati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023”.

Al comma 2 viene specificato che “le modalità e i tempi di presentazione delle domande di cui al comma 1 sono definiti dall’INPS”.

I contribuenti interessati dalla misura dovranno attendere le disposizioni attuative da parte dell’Inps.

  • Data inserimento: 14.07.23
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5887