LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. “SALVACONTI”

Le ulteriori misure che limitano la circolazione dei crediti “edilizi”

È stata pubblicata sulla G.U. n. 123 del 28.5.2024 la Legge di conversione del D.L. 39 del 29.3.2024 che è in vigore dal 29.5.2024 (giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.)

Di seguito le misure che, come indicato nel sottotitolo, modificano, limitandola ulteriormente, la circolazione dei crediti edilizi.

Banche – divieto di compensazione

La norma introdotta, anche se non riguarda soggetti “artigiani” o committenti i lavori, viene commentata al fine di comprendere la chiusura oramai totale del mondo degli intermediari finanziari all’acquisto dei crediti fiscali anche nei pochissimi casi in cui la normativa concede ancora detta possibilità.

È introdotto, a decorrere dalle compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2025, un divieto di compensazione per banche, intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario ed imprese di assicurazione, dei crediti d’imposta derivanti da sconto/cessioni delle detrazioni edilizie con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In caso di violazione del divieto di compensazione, si determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa pari al 30% del credito utilizzato.

Detrazioni edilizie – obbligo di ripartizione decennale

Per le spese sostenute a partire dal 2024, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo in relazione agli interventi di cui agli articoli:

  • 119 (superbonus ripartito in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022) del D.L. 34/2020;
  • 119-ter (detrazione al 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche riconosciuta in cinque quote annuali) del D.L. 34/2020;
  • 16, commi da 1-bis a 1-septies (detrazione per interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico ripartita in cinque quote annuali), del D.L. 63/2013.

Al fine di tutelare i soggetti che detengono nei loro cassetti fiscali crediti edilizi derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura o a seguito del loro acquisto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (secondo cui i crediti d'imposta derivanti da cessione di un credito d'imposta o da un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione), viene espressamente previsto che i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per sconto/cessioni, relativi alle spese con detrazione divenuta decennale, rimangono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato D.L. 34/2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato D.L. 63/2013.

In pratica, la spalmatura obbligatoria decennale della detrazione riguarda solo il beneficiario della stessa e non riguarda i soggetti che hanno concesso lo sconto in fattura o hanno acquisito il credito che mantengono la ripartizione in 4-5 anni come previsto originariamente dall’art. 121 D.L. n. 34/2020.

Divieto di cessione delle quote residue

Con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (29.5.2024), viene introdotto un divieto di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi che danno diritto a detrazioni edilizie (sia superbonus, che detrazioni ordinarie: bonus casa, riqualificazione energetica, superbonus, sismabonus e sismabonus acquisti, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, superamento ed eliminazione di barriere architettoniche).

In relazione alle rate residue della detrazione, pertanto, viene riconosciuto il loro utilizzo solo in dichiarazione sotto forma di detrazioni dall’Irpef, non permettendo più la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste sotto forma di credito d’imposta cedibile.

  • Data inserimento: 17.06.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6290