Il giorno 21 maggio 2021 è stato convertito nella Legge n. 69/2021 (entrata in vigore il 22.05.2021) il D.L. n. 41/2021 “DL Sostegni”. Vi proponiamo una breve sintesi delle principali novità introdotte in sede di conversione.
Contributo a fondo perduto (art. 1)
È stato confermato quanto previsto dal Decreto Legge. Nella conversione è stata introdotta la norma che prevede la non pignorabilità del contributo stesso.
Rivalutazione beni di impresa (art. 1-bis)
In sede di conversione è previsto che, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, disciplinata dall’art. 110 D.L. 104/2020, potrà essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2021, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente. Avrà esclusiva valenza “civilistica” e senza quindi la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali.
Contributo a fondo perduto nuove attività (art. 1-ter)
In sede di conversione è previsto che, per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1.01.2018 al 31.12.2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio, è iniziata nel corso del 2019.
A detti contribuenti non spetta il contributo a fondo perduto (di cui all'art. 1 del presente decreto) in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Il nuovo contributo spetta purchè siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dall’art. 1.
Viene specificato che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto.
Con decreto del Ministro dell'Economia saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
Esonero versamento contributi lavoratori autonomi (art. 3)
Il beneficio dell’esonero contributivo, previsto dall’art. 1, cc. 20-22 L. 178/2020 a favore dei lavoratori autonomi e professionisti, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
La L. 178/2020 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 e che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del 2019.
Viene confermato l’incremento della dotazione del fondo per la misura agevolativa a € 2.500 mln e viene stabilito che:
l'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
Ricordiamo che, in ogni caso, con messaggio 13.5.2021 l’Inps ha prorogato al 20 agosto 2021 la scadenza della prima rata dei versamenti “fissi” dovuti sulla quota minimale.
Canoni di locazione non percepiti (art. 6-septies)
Le disposizioni di cui all’art. 3-quinquies D.L. 34/2019 concernenti la sospensione della tassazione dei redditi fondiari derivanti dai canoni di locazione non riscossi di immobili a uso abitativo, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione non percepiti a decorrere dal 1.01.2020.
È pertanto abrogato il vincolo di applicabilità ai soli contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2020.
Ne consegue che i canoni di locazione non percepiti dall'1.01.2020 possono non essere dichiarati nel modello 730 o nel modello Redditi 2021 se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.
Ricontrattazione locazioni commerciali (art. 6-novies)
La misura è stata introdotta in sede di conversione e precisa che le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonchè dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.