LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO

Le principali novità “fiscali”

E’ stato convertito in Legge n. 191 del 15 dicembre il D.L. “Collegato alla Legge di Bilancio” (D.L. n. 145 del 18.10.2023). Tra le norme contenute, sono confermate quelle contenute nel D.L. originario (con eventuali modifiche e/o precisazioni) con l’aggiunta, in sede di conversione, di nuove disposizioni.

Misure confermate con modifiche e/o precisazioni

Sono confermate nella sostanza le norme relative al rinvio del versamento della seconda rata di acconto imposte dirette e quelle previste circa il riversamento spontaneo del credito Ricerca e Sviluppo.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

La norma si può riassumere nel seguente prospetto:

1

il posticipo si applica solo per l’acconto di novembre 2023

2

possono beneficiare dello slittamento solo le persone fisiche titolari di partita iva

3

tali soggetti debbono aver dichiarato nel 2022 ricavi o compensi non superiori a € 170.000

4

non rientrano nello slittamento il versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni IVS dei commercianti e degli artigiani e alla gestione separata

5

il versamento slitta al 16 gennaio 2024 e può essere effettuato in unica soluzione oppure in 5 rate con scadenza al giorno 16 del mese (gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio)

6

sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura del 4% annuo (0,33% mensile)

Da evidenziare che, nonostante l’agevolazione sia limitata solo all’anno 2023, l’intenzione del Governo è quella (almeno così sembra dalla Legge delega) di estendere tale misura anche agli anni successivi al 2023 rendendola applicabile a tutti i contribuenti.

Precisazioni

In sede di conversione è stato precisato che, per i titolari di reddito agrario, che siano titolari anche di reddito di impresa, il limite dei ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari.

Riversamento spontaneo del credito Ricerca e Sviluppo

La norma si può riassumere come di seguito specificato.

L’articolo 5 del Decreto Legge in oggetto ha disposto lo slittamento dei termini per il riversamento “spontaneo” del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo senza applicazione di sanzioni e interessi. Beneficio rivolto a coloro che, nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019, abbiano sostenuto spese per attività, in tutto o in parte, non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, utilizzando indebitamente in compensazione il credito d’imposta relativo. Anche meri errori di calcolo nella determinazione del credito d’imposta spettante possono essere sanati con il riversamento spontaneo.

I termini delle disposizioni sono ora stabiliti come segue:

  • come modificato durante il processo di conversione in legge entro il 30 luglio 2024 (anziché 30 giugno 2024 come previsto dal decreto prima della sua conversione) va inviata apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta; 
  • entro il 16 dicembre 2024 (anziché 16 dicembre 2023) va versato l’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate;
  • per chi sceglie il versamento in 3 rate, la prima va corrisposta entro il 16 dicembre 2024 e le successive (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale) entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026 (anziché, rispettivamente, 16 dicembre 2024 e 16 dicembre 2025).

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura, saranno definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

In sede di conversione è stato introdotto il nuovo comma 1- bis che prevede che i soggetti che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nuove misure introdotte in sede di conversione

Rimessione in termini rottamazione quater

L’argomento è già stato trattato in un precedente articolo. In sede di conversione è stato precisato che, sebbene la norma originaria ammetta la tolleranza per ritardi nei versamenti non superiore a 5 giorni, con comunicato stampa dell’AdER del 14.12.2023 è stato stabilito che tale tolleranza non opera per la scadenza del 18.12.2023.

Aliquota iva 10% integratori alimentari

In sede di conversione con la modifica del n. 80), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è stata disposta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% (già prevista per la cessione di preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura) anche agli integratori alimentari di cui al D.Lgs. n. 169/2004, classificabili alla voce doganale 2106, ai quali non risulta applicabile l’aliquota ridotta del 4% - 5%.

Esenzione iva prestazioni di chirurgia estetica

In sede di conversione del D.L. n. 145/2023 è stato introdotto l’articolo 4-quater il quale dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (17.12.2023), l’esenzione dall’Iva prevista dall'articolo 10 primo comma n. 18) del D.P.R. n. 633/1972, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Rimane invariato il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione.

Abrogazione obbligo invio corrispettivi al s.t.s.        

Il D.Lgs. n. 127/2015 all’art. 2, comma 6-quater, prevede la possibilità per i soggetti (ad esempio, farmacie, parafarmacie, ecc.) tenuti:

  • alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi;
  • all’invio dei dati al STS per la predisposizione della “precompilata”;

di assolvere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione e l’invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS tramite un RT.

Tale possibilità doveva divenire un obbligo a decorrere dall’1.1.2024 (a seguito delle ripetute proroghe riconosciute nel corso del tempo del termine originariamente fissato all’1.1.2022).

In sede di conversione, con modifica normativa, è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l’invio di tutti i corrispettivi al STS da parte dei soggetti tenuti ad inviare i dati al STS, ferma restando la possibilità (già prevista dalla norma) di adottare tale modalità per scelta.

Fatture elettroniche e consumatori finali

In sede di conversione è stato previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno rese disponibili a quest’ultimi automaticamente nella propria area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In pratica, non è più richiesta l’adesione all’apposita convenzione.

Locazioni brevi

In sede di conversione è stata prevista l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo di un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:

  • alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • agli immobili destinati alle locazioni brevi;
  • alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Il Codice CIN:

  • è assegnato previa presentazione in via telematica di una domanda da parte del locatore / soggetto titolare della struttura turistica ricettiva;
  • dovrà essere:
  • esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  • indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
  • indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

A carico dei soggetti in esame trovano applicazione anche gli obblighi previsti dall’art. 109, TULPS e dalle normative regionali / provinciali (apposita comunicazione dei dati degli occupanti alla Questura).

Inoltre il soggetto che direttamente / tramite un intermediario esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello del Comune (SUAP) nel cui territorio è svolta l’attività.

Sono stati introdotti infine specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate:

  • di dispositivi per la rilevazione del gas;
  • di estintori portatili a norma di legge.

Le predette disposizioni “si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN”.

  • Data inserimento: 15.01.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6057