LA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE A FINE ANNO

La corretta individuazione del periodo di detrazione

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno è utile ricordare le “regole” basilari che ordinano la detrazione dell’Iva per individuare correttamente il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito indicata sulle fatture di acquisto.

Il diritto alla detrazione dell’Iva:

  • sorge nel momento in cui l’Iva diviene esigibile per il soggetto emittente la fattura ed è dunque strettamente collegato al momento di effettuazione delle operazioni;
  • è subordinato al possesso (ricevimento) ed alla registrazione della fattura nel registro degli acquisti;
  • può essere esercitato già a partire dal mese di effettuazione delle operazioni a condizione che la fattura sia registrata entro il giorno 15 del mese successivo

La normativa in vigore stabilisce che, la possibilità di “retrodatare” la detrazione al momento dell’effettuazione delle operazioni, non è consentita a cavallo d’anno. In pratica non è possibile effettuare la detrazione dell’Iva relativa ad una fattura di acquisto datata dicembre 2020 e ricevuta a gennaio 2021 ancorchè la stessa sia annotata entro il 15 gennaio 2021 in quanto la data di ricevimento della fattura = data SDI

Pertanto, per quanto appena esposto: 

  • una fattura di acquisto datata dicembre 2020 e ricevuta nel mese di dicembre 2020 (data SDI) deve essere registrata a dicembre 2020 per partecipare alla liquidazione Iva di dicembre 2020; 
  • una fattura di acquisto datata dicembre 2020 ma ricevuta nel mese di gennaio 2021 (data SDI) deve essere registrata nel mese di gennaio 2021 e rientrerà nella liquidazione del mese di gennaio del nuovo anno. 

NOTA BENE

Per il ciclo passivo (fatture di acquisto), è opportuno richiedere ai propri fornitori l’emissione dei documenti fattura relativi al mese di dicembre 2020 in tempo utile al ricevimento degli stessi entro il 31 dicembre.

Per il ciclo attivo (fatture di vendita), onde evitare contestazioni dei clienti in merito al “differimento temporale” della detrazione Iva, è opportuno emettere le fatture relative al mese di dicembre 2020 in tempo utile al ricevimento delle stesse entro il 31 dicembre.

  • Data inserimento: 14.12.20
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 4687