Con l’avvicinarsi della fine dell’anno è utile ricordare le “regole” basilari che ordinano la detrazione dell’Iva per individuare correttamente il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito indicata sulle fatture di acquisto.
Il diritto alla detrazione dell’Iva:
La normativa in vigore stabilisce che, la possibilità di “retrodatare” la detrazione al momento dell’effettuazione delle operazioni, non è consentita a cavallo d’anno. In pratica non è possibile effettuare la detrazione dell’Iva relativa ad una fattura di acquisto datata dicembre 2020 e ricevuta a gennaio 2021 ancorchè la stessa sia annotata entro il 15 gennaio 2021 in quanto la data di ricevimento della fattura = data SDI.
Pertanto, per quanto appena esposto:
NOTA BENE
Per il ciclo passivo (fatture di acquisto), è opportuno richiedere ai propri fornitori l’emissione dei documenti fattura relativi al mese di dicembre 2020 in tempo utile al ricevimento degli stessi entro il 31 dicembre.
Per il ciclo attivo (fatture di vendita), onde evitare contestazioni dei clienti in merito al “differimento temporale” della detrazione Iva, è opportuno emettere le fatture relative al mese di dicembre 2020 in tempo utile al ricevimento delle stesse entro il 31 dicembre.