LA DICHIARAZIONE IVA PERIODO D’IMPOSTA 2023

Informazioni generali sul modello

Riportiamo, in sintesi, le principali informazioni di carattere generale sul modello Iva 2024 relativo al periodo di imposta 2023.

Termini di presentazione

La dichiarazione Iva 2024, relativa all’anno 2023, deve essere presentata nel periodo compreso tra: il 1° febbraio ed il 30 aprile 2024.

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine del 30 aprile 2024 (29 luglio) sono considerate validamente presentate (seppur considerate tardive). Oltre tale termine le dichiarazioni sono considerate omesse e, se presentate ugualmente, costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

Modalità di presentazione

La dichiarazione Iva deve essere presentata, nel periodo suindicato, esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal dichiarante; oppure
  • tramite un intermediario.

Evidenziamo che, la dichiarazione, è considerata presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti obbligati ed esonerati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale i soggetti in possesso del numero di partita iva in quanto:

  • esercenti attività di impresa a prescindere dalla natura giuridica;
  • esercenti attività artistiche o professionali anche in forma associata.

La dichiarazione deve essere comunque presentata anche nei casi in cui i soggetti:

  • non abbiano effettuato operazioni in regime Iva;
  • non siano tenuti al versamento dell'imposta;
  • non abbiano svolto alcuna attività;
  • abbiano effettuato esclusivamente operazioni non imponibili (art. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72);
  • abbiano effettuato operazioni non soggette (art. 74 commi 7 e 8 - cessioni di rottami DPR 633/72).

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, pur in possesso della Partita Iva i:

  • produttori agricoli in regime di esonero;
  • giornalai e tabaccai che effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti Iva;
  • soggetti esercenti attività di intrattenimento che assolvono l'Iva forfettariamente;
  • soggetti che hanno effettuato solo operazioni esenti o hanno optato per la dispensa dagli adempimenti;
  • impresa individuale con unica azienda concessa in locazione nel caso non eserciti alcuna attività rilevante ai fini iva o non abbia effettuato cessioni di beni rientranti nell'azienda stessa;
  • contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2022;
  • contribuenti che, per il 2023, hanno adottato i regimi dei minimi o forfettario.

Termini di versamento e rateazione

L'importo dell'Iva da versare (se superiore a € 10,33) può:

  • essere versato entro il 16 marzo oppure rateizzato maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre);
  • essere versato in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzato dalla data del 30 giugno maggiorando prima con lo 0,40% (come indicato in precedenza) e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni singola rata (l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre).
  • Data inserimento: 05.02.24
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 6097