LA FATTURA ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Fattura immediata o Fattura differita ?

Con la Risoluzione n. 389 è stata risolta la questione legata alla data da indicare nella fattura differita come riferito nel precedente intervento.

La stessa Risoluzione offre anche un interessante spunto relativo alla fattura elettronica delle prestazioni di servizi e quando la stessa è da considerare immediata o differita (diverse scadenze di trasmissione a SDI).

Nelle ipotesi di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese e nei confronti dello stesso cliente (c/lavoro, trasporti ecc.), l’Agenzia nella Risoluzione afferma che:

“le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta”.

In linea generale, per le prestazioni di servizi l’esigibilità dell’IVA si realizza, ai sensi dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/72, con il pagamento del corrispettivo.

Come accade molto spesso, qualora lo stesso non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni la fattura emessa non può essere considerata quale “fattura differita. In assenza del pagamento, infatti, non si determina l’esigibilità dell’IVA.

Praticamente in questi casi

“si è in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file”.

La fattura riferita a più prestazioni effettuate nello stesso mese, nei confronti dello stesso cliente, non qualificabile “differita” in quanto non è intervenuto il pagamento, potrà essere predisposta:

  • entro il mese di effettuazione delle prestazioni riportando la data di predisposizione. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione di tale mese;
  • successivamente alla fine del mese di effettuazione delle prestazioni. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese corrispondente alla data indicata in fattura (in questi casi è opportuno verificare le condizioni di pagamento per evitare ulteriori "inconsapevoli" dilazioni).

IMPORTANTE

  • ai fini dell’esigibilità IVA rileva, in tutti i casi, la data indicata nel documento;
  • nei casi di fattura “immediata” la stessa va inviata al SdI entro 12 giorni;
  • nei casi di fattura “differita” la stessa può essere inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a     quello di effettuazione delle operazioni.

 

 

  • Data inserimento: 30.09.19
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  • Notizia n.: 4238