Tra la fase di presentazione dei modelli dichiarativi da parte del contribuente e quella di eventuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria si inserisce una fase di liquidazione delle imposte o dei crediti spettanti, che comunemente viene riconosciuta con il termine di “liquidazione automatica”. Tale fase, priva di ogni qualsivoglia forma di valutazione sul merito del contenuto del modello dichiarativo, è svolta in base a tutti i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (precedenti modelli dichiarativi, modelli di versamento F24, ecc) e si tratta di un controllo finalizzato a verificare l’esattezza numerica di quanto riportato in dichiarazione nonché l’esattezza dei conseguenti versamenti che dai modelli dichiarativi derivano.
Da un punto di vista normativo il controllo automatizzato è previsto rispettivamente dall’articolo 36-bis D.P.R. 600/1973, per quanto riguarda le imposte dirette, e dall’articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972, per quanto riguarda l’Iva. In particolare, ai sensi delle citate disposizioni normative, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate procedono, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. Tale controllo, in sostanza, riguarda la generalità dei modelli dichiarativi presentati, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento. Come stabilito dall’articolo 28 L. n. 449/1997, il suddetto termine ha carattere ordinatorio, nel senso che il mancato rispetto dello stesso non comporta alcuna decadenza in capo all’Amministrazione finanziaria (gli avvisi bonari possono quindi essere recapitati al contribuente anche oltre tale termine, senza che, solo per questo, possa esserne contestata la regolarità).
Al ricevimento di un avviso bonario, il contribuente, una volta verificata l’esattezza della richiesta da parte del fisco, dispone del termine di 30 giorni per il pagamento di quanto dovuto:
in unica rata oppure, se è stata scelta la forma rateale, della prima rata.
Relativamente alla corretta determinazione del termine di 30 giorni sopramenzionato, va evidenziato che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini previsti dagli articoli 2 e 3 D.Lgs. 18.12.1997 n. 462.
Dal 5.09 quindi “ricomincia” a decorre il termine concesso per il pagamento delle somme dovute da avvisi bonari e per la trasmissione di atti e documenti all’Amministrazione Finanziaria. Se fosse pervenuto, infatti, un avviso bonario nel corso del periodo tra 1.08 e 4.09, il termine scadrebbe il prossimo 4.10, dovendosi considerare il decorso dal 5.09; mentre se fosse pervenuto il 30.07, il termine scadrebbe il 3.10. Questi i termini corretti, in applicazione delle disposizioni contenute nel c. 17, art. 7-quater, D.L. 193/2016 (avvisi bonari) e nel comma 11-bis, art. 37, D.L. 223/2006 (deposito atti e documenti).