L'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge 190/2014, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui agli artt. 49 e 50, TUIR, superiori a € 30.000.
Con il comma 12 in commento viene stabilito che, per il solo 2025, il limite di cui alla citata lett. d-ter) è stato elevato a € 35.000.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E, in occasione della reintroduzione da parte della Finanziaria 2020 della predetta causa ostativa, il nuovo limite (€ 35.000) va verificato nel 2024 e pertanto, i soggetti che nel 2024 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente:
Gli altri requisiti sono rimasti invariati.
Con riferimento all’innalzata soglia (solo per il 2025) dei redditi di lavoro dipendente/assimilati, l’AdE ha già avuto modo di chiarire che devono essere considerati, ai fini del superamento della soglia, solo i redditi percepiti in via ordinaria (premi di risultato compresi) e non gli arretrati o altri emolumenti soggetti a tassazione separata.
Fattura semplificata per i soggetti forfettari
La novità non è contenuta nella Legge di Bilancio ma deriva dal recepimento della nuova normativa UE in materia di Iva.
Secondo quanto previsto dalla normativa UE, dal 1° gennaio 2025 i titolari di partita Iva che adottano il regime forfettario potranno emettere fattura elettronica in modalità semplificata anche per operazioni di valore superiore a € 400.