LA MAGGIORAZIONE DEL COSTO DEL PERSONALE

La misura introdotta dal D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 ha introdotto una nuova misura agevolativa per quanto riguarda il costo del personale 2024 e la sua rilevanza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi.

In premessa è opportuno ricordare che la misura in commento, al fine della sua effettiva applicazione, necessita della pubblicazione dei decreti attuativi e, la sua concreta applicazione, produrrà i vantaggi previsti solo nel 2025 con la dichiarazione dei redditi per il 2024.

Con l’articolo 4 si introduce un incentivo alle imprese che consente una deduzione maggiorata del costo del lavoro dei nuovi assunti a tempo indeterminato ai fini della determinazione del reddito.

L’agevolazione è applicabile solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

Ambito soggettivo di applicazione

L’agevolazione spetta ai titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo che hanno esercitato l’attività “per almeno” 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (anno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La norma non precisa se i 365 giorni decorrono:

  • dalla data di costituzione;
  • dall’iscrizione al Registro delle Imprese;
  • dall’inizio attività comunicata in Camera di Commercio;
  • dall’effettivo inizio dell’attività.

Si presume che le precisazioni saranno fornite con l’emanazione del decreto attuativo.

In particolare, la Relazione tecnica e la Relazione illustrativa, specificano che possono usufruire della maggiorazione i seguenti soggetti:

  • società ed enti residenti in Italia ex art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR (spa, sapa, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee / cooperative europee), Enti pubblici e privati, trust aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate in Italia;
  • enti non commerciali e altri soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, in relazione al reddito di impresa conseguito;
  • imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone (snc, sas) e soggetti equiparati ex art. 5, TUIR (associazioni professionali);
  • lavoratori autonomi.

L’agevolazione presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.

Per tale motivo, quindi, l’agevolazione non spetta alle società/enti:

  • in liquidazione ordinaria;
  • assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese, concordato preventivo, concordato minore, accordi o piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione). 

Come precisato nella Relazione tecnica, l’agevolazione non è riconosciuta ai soggetti che adottano il regime forfettario (per detti soggetti vige “l’irrilevanza” dei costi ai fini della determinazione del reddito).

Misura dell’agevolazione

Limitatamente al 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Circa la configurazione del costo, esso include:

  • la retribuzione (si ritiene t.f.r. compreso);
  • l’Inail;
  • i contributi previdenziali a carico dell’azienda;
  • i ratei di retribuzione (permessi non goduti, ferie ecc.).

I costi del personale dovranno essere temporalmente imputati secondo le regole applicabili ai fini della determinazione del reddito “fiscale”:

  • per le imprese: principio di competenza;
  • per i professionisti: principio di cassa ad eccezione del T.f.r. che segue il principio di competenza.

In pratica, relativamente a tale costo, la deduzione passa dal 100% al 120%.

La condizione dell’incremento occupazionale

Al fine di beneficiare dell’agevolazione, va accertato che, nell’esercizio 2024 (al 31.12.2024)

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato

risulti superiore

  • al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell’esercizio 2023 (comma 2).

Come precisato nello stesso comma, in ottica antielusiva, la verifica di questa condizione va effettuata al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Inoltre, al fine di incentivare l’incremento delle basi occupazionali favorendo la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è necessario non pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo determinato in forza presso le imprese.

Per tale motivo, l’ulteriore condizione da rispettare per beneficiare dell’agevolazione (prevista dal comma 4) è che:

  • il numero complessivo dei dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) alla fine del periodo d’imposta 2024

sia superiore

al numero dei dipendenti (sia a tempo determinato che indeterminato) mediamente occupati nel periodo d’imposta 2023

  • Data inserimento: 22.04.24
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