Il DPR 120/2017 riguardante la disciplina per la gestione delle terre e rocce da scavo è entrato in vigore il 22/08/2017.
La Regione Veneto, il 21/08/2017, ha pubblicato degli indirizzi orientativi (riportati in allegato alla presente notizia) per l’applicazione della nuova normativa.
Oltre a ciò nel sito di ARPAV http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/suolo/faq-su-terre-e-rocce-da-scavo è possibile reperire delle faq che permettono di fugare alcuni dubbi sulla gestione delle terre e rocce da scavo.
Si ricorda che, come già anticipato nel precedente articolo, la normativa considera di piccole dimensioni i cantieri con un volume di materiale escavato inferiore a 6000 metri cubi. Per tali cantieri sono previste delle semplificazioni, applicate però anche ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva che sintetizza gli adempimenti previsti a seconda della situazione riscontrata in cantiere.
Tipologia cantiere |
Tempi presentazione documentazione (prima dell’inizio lavori di scavo) |
Documentazione da presentare in caso di utilizzo in sito diverso dal quello di produzione |
Cantieri di grandi dimensioni assoggettati VIA-AIA |
90 gg |
Piano di Utilizzo |
Cantieri di grandi dimensioni non assoggettati VIA-AIA |
15gg |
Dichiarazione di utilizzo |
Cantieri di piccole dimensioni |
15 gg |
Dichiarazione di utilizzo |
Con questa disamina si prenderanno in esame le procedure da adottare per i cantieri di piccole dimensioni ed i cantieri di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o AIA
Con la dichiarazione di utilizzo il produttore delle terre e rocce da scavo dichiara la sussistenza delle condizioni, tra cui il rispetto di requisiti di qualità ambientale, che permettono di classificare queste ultime come sottoprodotti e non come rifiuti.
E’ importante sottolineare che solo un’analisi permette di avere la certezza del rispetto dei requisiti di qualità ambientale richiesti dalla normativa.
ARPAV fornisce, come indicazione, di effettuare sempre le analisi delle terre e rocce da scavo, ma si accetta l’utilizzo di analisi recenti di un’area attigua a quella di scavo, se già presenti. Non si potranno utilizzare analisi in aree non contigue a quella di scavo.
Nei precedenti articoli si era già indicata la necessità di compilare un apposito documento di trasporto per le terre e rocce da scavo (allegato 7 del Dpr 120/2017) e l’obbligo di inviare la dichiarazione di avvenuto utilizzo alla fine dei lavori (allegato 8 del medesimo decreto).
Un caso particolare si verifica quando il materiale escavato viene riutilizzato nel sito di scavo. In questo caso si applica l’art. 185, comma 1, lettera c del D. Lgs n. 152/2006 e s. m.i. che esclude “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui viene escavato”.
Le condizioni da rispettare sono quindi due: 1) il suolo non deve essere contaminato; 2) deve essere certo il riutilizzo nello stesso luogo di produzione.
La regione Veneto ha emanato una circolare esplicativa, che si allega al presente articolo, già il 28 febbraio 2014, riguardante il riutilizzo di terre e rocce nel sito di produzione. La circolare prevede l’invio di una autocertificazione al comune in cui si effettua l’attività di scavo in cui di dichiara la sussistenza dei requisiti richiesti di non contaminazione ed utilizzo nel sito. Per avere la certezza assoluta della non contaminazione sono necessarie delle analisi sulle terre e rocce.
E’ fondamentale ricordare che il DPR 120/2017 fornisce le indicazioni per poter gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotto e non come rifiuto. Tale opportunità non è però un obbligo, ciò significa che la ditta che effettua il lavoro di scavo può considerare le terre e rocce come un rifiuto e trattarlo come tale, ovvero compilando il formulario per il trasporto e conferendolo ad un centro di recupero rifiuti o ad una discarica.
Dall’analisi del DPR n. 120/2017 appare subito evidente il problema dei 15 giorni previsti tra l’invio della documentazione e la possibilità di poter iniziare l’attività di scavo. Certamente la normativa in vigore prima del 22/08/2017, data di entrata in vigore della normativa suddetta, era più attenta alle esigenze delle imprese, infatti permetteva l’inizio dei lavori di scavo subito dopo l’invio della documentazione prevista. Confartigianato ha più volte segnalato, già in fase di stesura della norma, le complicazioni causate da una tempistica così lunga tra comunicazione ed inizio lavori. Si è infatti richiesto di prevedere una sottocategoria di cantieri di piccolissime dimensioni, ovvero fino a 500 metri cubi di materiale escavato, per cui sia sufficiente inviare la dichiarazione di utilizzo anche appena prima dell’inizio dei lavori scavo.
Siamo in attesa, quindi, di nuovi sviluppi e chiarimenti interpretativi della nuova normativa.
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