La possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie passa attraverso l'iscrizione nell'archivio VIES

Con la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011, l'Agenzia delle entrate fornisce una serie di chiarimenti in merito alle corrette modalità per richiedere l'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Con la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011, l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di precisazioni in merito alla necessità per gli operatori che volessero operare a livello comunitario di richiedere apposita autorizzazione dell’amministrazione per l’inserimento nell’archivio dei soggetti ammessi ad effettuare operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).

L’OBBLIGO IN SINTESI

Con l’articolo 27 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, nell’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 è stato introdotto l’obbligo di esprimere, in sede di inizio attività, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che hanno espresso la volontà di porre in essere tali operazioni e che vengono, conseguentemente, inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES – VAT Information Exchange System).

Con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2010 nn. 188376 e 188381 sono state definite le prime modalità di diniego o revoca ad effettuare operazioni intracomunitarie ed i criteri di inclusione dei soggetti passivi IVA nell’archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie.

In sostanza sono state definite, per i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, le specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione del rischio, secondo criteri individuati dal direttore dell’Agenzia e le modalità operative per l’inclusione nel VIES.

I CHIARIMENTI FORNITI DALLA CIRCOLARE 39/E

Si forniscono di seguito i recenti chiarimenti in materia forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011.

1.       AMBITO SOGGETTIVO

Dal 31 maggio 2010 è stato introdotto l’obbligo per i soggetti che iniziano l’attività di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione di comunicare all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione di inizio attività la volontà di porre in essere operazioni intraUE ai sensi del Titolo II, Capo II, DL n. 331/93.

Tale manifestazione di volontà, costituisce un obbligo per essere inseriti nell’archivio VIES e potere, di conseguenza, operare a livello intracomunitario, e può essere espressa sia in sede di inizio attività, sia in seguito, ovvero al momento in cui insorge per il soggetto la necessità di porre in essere un operazione intracomunitaria.

Durante lo svolgimento dell’attività, tuttavia, dal momento che l’esigenza di compiere operazioni intracomunitarie può venir meno, agli operatori  viene attribuita la possibilità di comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, onde evitare di essere sottoposti agli specifici controlli che conseguono all’inserimento della posizione nell’Archivio VIES.

La circolare 39/E, inoltre, fornisce una serie di precisazioni sul corretto adempimento in esame relativamente alle seguenti categorie di operatori:

  • soggetti non residenti,
  • contribuenti minimi,
  • enti non commerciali,
  • produttori agricoli,
  • soggetti risultanti da operazioni straordinarie.

a)       Soggetti non residenti

Ai sensi del provvedimento n. 188376 del 2010, anche i soggetti non residenti, identificati direttamente ovvero tramite nomina di un proprio rappresentante fiscale, possono comunicare la volontà di operare a livelli intracomunitari mediante presentazione di un’apposita istanza al Centro Operativo di Pescara.

b)      Contribuenti minimi

Per quanto riguarda i contribuenti cosiddetti “minimi”, di cui all’articolo 1, commi 96 e seguenti, della legge n. 244/2007, la circolare n. 36/E del 2010 ha chiarito che tali soggetti non effettuano cessioni intracomunitarie di beni e servizi in senso tecnico, ma operazioni attive con applicazione dell’IVA interna. La stessa circolare ha tuttavia precisato che i contribuenti “minimi” possono effettuare acquisti intracomunitari di beni e servizi (ex articolo 1, comma 100, della legge n. 244/2007) e che, in relazione a tali acquisti, essi sono tenuti a compilare l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie.

Anche tali contribuenti, pertanto, sono tenuti a manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (limitatamente agli acquisti di beni o servizi) all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, al fine di ottenere l’inclusione nell’Archivio VIES.

c)       Enti non commerciali

L’Agenzia delle entrate ha precisato che gli enti non soggetti passivi d’imposta, che non effettuano alcun tipo di attività commerciale, neanche in via secondaria, qualora siano tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché:

  • hanno superato la soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari,
  • ovvero hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia (articolo 38, comma 5, lett. c), e comma 6, del decreto legge n. 331 del 1993),

devono manifestare la volontà di effettuare operazioni intraUE al fine di essere inclusi nel VIES.

d)      Produttori agricoli

Anche i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 devono chiedere l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari.

e)       Soggetti risultanti da operazioni straordinarie

In tema di operazioni straordinarie l’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, al comma 3, stabilisce che:

 

“…In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano lestinzione del soggetto dimposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione”

 

Tale principio viene anche ribadito dalle istruzioni al quadro D del modello AA7/9 e al quadro E del modello AA9/9 che sul tema chiariscono che la sezione dei predetti modelli deve essere compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari delle predette trasformazioni (cessionario, donatario, ecc.).

Al fine di evitare forme di elusione del sistema dei controlli sui soggetti che operano nella comunità europea, la circolare in commento chiarisce che l’obbligo di comunicare la volontà di effettuare operazioni a livello intracomunitario sussiste anche quando il soggetto risultante da operazioni intracomunitarie, in concreto, prosegue l’attività intracomunitaria del soggetto esistente prima della trasformazione, a sua volta già incluso nel VIES.

Tuttavia al fine di armonizzare l’esigenza di controllo con quella della prosecuzione della operatività intracomunitaria da parte del nuovo soggetto, la struttura dell’Agenzia delle entrate competente per le attività di controllo ai fini IVA può anticipare, su istanza di parte, la valutazione finalizzata all’inserimento nell’Archivio VIES della posizione risultante dalla trasformazione, ad un momento anteriore alla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza contenenti la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.

L‘istanza di parte deve pervenire in tempo utile alla effettuazione di tutti i riscontri necessari alla valutazione della posizione ai fini dell’eventuale rilascio di una specifica certificazione da parte del responsabile della struttura dell’Agenzia delle entrate della circostanza che la posizione è da considerare già presente nell’Archivio VIES, anche se il materiale inserimento avverrà automaticamente una volta decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza contenenti la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (il rilascio della certificazione non può peraltro avvenire prima di quest’ultima data).

Tale certificazione, il cui rilascio deve avvenire in tempi brevi, potrà quindi essere utilizzata dal contribuente nei confronti delle controparti comunitarie fino a quando la posizione non sarà inclusa nell’Archivio VIES.

2.       AMBITO SOGGETTIVO

Le disposizioni relative all’obbligo di comunicare l’intenzione di effettuare operazioni a livello comunitario fa espresso riferimento agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie di beni di cui al Titolo II, capo II del decreto legge n. 331/1993.

Poiché le prestazioni di servizi intraUE, a seguito delle modifiche attuate dal 2010 con l’articolo 1 del D.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, sono state inserite nell’articolo 7 ter del D.P.R. n. 633/1972 (servizi generici) è sorto il dubbio che queste ultime fossero escluse.

La circolare n. 39/E in commento ha chiarito che l’inclusione nell’archivio VIES è obbligatoria:

  • per quei soggetti che effettuano prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad IVA nel paese di destinazione ai sensi dell’articolo 7-ter introdotto nel decreto IVA, dal momento che le disposizioni comunitarie in materia non distinguono tra soggetti che effettuano forniture intracomunitarie di beni o prestazioni intracomunitarie di servizi, in quanto prevedono che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell’IVA, in conformità all’art. 214 della direttiva 2006/112/CE, siano, a loro giudizio, completi ed esatti,
  • per i soggetti che ricevono prestazioni di servizi intracomunitarie. In materia l’articolo 18 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, ha chiarito che il prestatore comunitario deve ottenere la prova dello status di soggetto passivo del committente consultando i dati presenti nell’Archivio VIES.

3.       COME SI MANIFESTA LA VOLONTÀ DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Le procedure sono differenziate in capo ai soggetti:

  • che iniziano l’attività;
  • già in attività.

a)       Autorizzazione per i soggetti che iniziano l’attività

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 2010/188376 dispone che “I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, se tenuti a tale adempimento. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331”.

La manifestazione di volontà si esercita compilando l’apposito campo “Operazioni Intracomunitarie” presente nel quadro I del modello AA9 (per le imprese individuali e lavoratori autonomi) e del modello AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e la casella C del quadro A del modello AA7 per gli enti non commerciali non soggetti passivi di imposta.

 

SOGGETTI

MODELLO

QUADRO DA COMPILARE

Imprese individuali e lavoratori autonomi

 

AA9

 

Quadro I

Campo operazioni intracomunitarie

Soggetti diversi dalle persone fisiche

AA7

Enti non commerciali non soggetti passivi di imposta

 

AA7

Quadro A

Casella “C”

 

b)      Autorizzazione per i soggetti già titolari di partita Iva

I soggetti già titolari di partita Iva possono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate.

L’istanza può essere presentata:

  • direttamente,
  • a mezzo del servizio postale mediante raccomandata,
  • tramite posta elettronica certificata (PEC). Con riferimento a quest’ultima modalità, sono ritenute validamente presentate le istanze allegate a messaggi PEC che siano sottoscritte digitalmente dal contribuente nonché quelle allegate a messaggi PEC, sottoscritte e presentate dal contribuente mediante copia per immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso.

c)       Modalità di presentazione per particolari soggetti

1.       Soggetti con volume di affari non inferiore a 100 milioni di euro

I soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, così come individuati sulla base dei provvedimenti n. 54291 del 6 aprile 2009 e n. 189362 del 30 dicembre 2010, possono presentare l’istanza anche alla struttura della Direzione Regionale competente per il controllo.

2.       Soggetti non residenti

I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA, devono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie esclusivamente presentando apposita istanza, secondo lo stesso schema, al Centro Operativo di Pescara.

Qualora il Centro Operativo di Pescara rilevi che il soggetto non residente ha un volume d’affari non inferiore a cento milioni di euro e che, pertanto, rientra, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 dicembre 2010 n. 189362, nella competenza della Direzione Regionale dell’Abruzzo, dopo aver provveduto ad acquisire in Anagrafe Tributaria l’istanza, avrà cura di segnalare la posizione del contribuente alla detta Direzione Regionale la quale provvederà alle attività di controllo di competenza.

 

 

d)      Quando le istanze sono irricevibili

Alle istanze presentate a mezzo posta (raccomandata e PEC non sottoscritta digitalmente) per manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie o di retrocedere da tale opzione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante, la cui mancanza rende irricevibile l’istanza.

Allo stesso modo sono da considerare irricevibili le istanze presentate tramite un soggetto delegato, se non accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del delegante.

La mancata allegazione del documento è sempre sanabile dal contribuente, ma è evidente che i termini collegati alla ricezione della istanza non possono che decorrere dalla data di integrazione della stessa con la copia fotostatica del documento di identificazione del dichiarante o, nel caso, del delegante.

e)      I controlli sui soggetti inseriti nel VIES

Le precisazioni contenute nella circolare in commento in materia dei controlli sull’inserimento degli operatori nell’archivio VIES stabiliscono che l’Ufficio:

  • entro 30 giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (ovvero dall’attribuzione della partita Iva in caso di inizio attività) effettua i controlli preliminari necessari per valutare la correttezza dei dati indicati e i vari fattori di rischio associati al contribuente. Una volta trascorso tale lasso temporale la stessa emetterà un provvedimento esclusivamente in caso di diniego dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. Qualora l’esito del controllo fosse:

1.      positivo e non siano riscontrati errori ed anomalie di alcun genere, vale la regola del silenzio assenso per cui il soggetto sarà iscritto nell’archivio informatico e potrà operare a livello comunitario dal 31° giorno successivo alla richiesta;

2.      negativo, l’Agenzia emana un provvedimento di diniego.

L’Agenzia delle entrate, nell’attività di controllo terrà conto della “storia” del soggetto, con specifico riguardo ad eventuali dinieghi e revoche precedenti, così come, soprattutto se recente, constatazione di violazioni in materia di Iva.

  • entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà, l’Agenzia effettua nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie controlli più approfonditi. Se tali “controlli” hanno esito:

1.      positivo, il soggetto rimane iscritto nel VIES;

2.      negativo, l’Agenzia emana un provvedimento di revoca.

f)        Gli effetti del diniego e delle revoca ed eventuale impugnazione

I chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa all’articolo 27 del D.L. n. 78/2010 prevedono che:

1.      nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà o dall’attribuzione della partita iva,

2.      in caso di diniego,

3.      in caso di revoca;

viene sospesa la soggettività IVA  ad effettuare operazioni intracomunitarie.

L’Agenzia, accogliendo le sollecitazioni anche di Confartigianato, con riferimento ai casi sopra elencati, ha chiarito che viene sospesa esclusivamente la soggettività ad effettuare operazioni intracomunitarie, per cui l’operatore può operare anche a livello comunitario considerando, però, le operazione eventualmente poste in essere come “domestiche”. In pratica, le operazioni non vengono considerate come scambi intracomunitari ma assoggettate al regime nazionale.

In particolare, le cessioni di beni/servizi intraUE effettuate da un operatore italiano non incluso nell’archivio VIES vanno assoggettate ad IVA. In caso di erroneo trattamento delle stesse quali operazioni intraUE (non imponibili) si rende applicabile la sanzione ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100 al 200% dell’imposta).

 

IMPORTANTE

L’Agenzia delle Entrate precisa che “nel rispetto dei principi di affidamento e buona fede del contribuente, il predetto trattamento sanzionatorio é comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare, ossia fino al 31.7.2011.

 

Analogamente gli acquisti di beni/servizi intraUE effettuati da operatori UE sono assoggettati ad IVA nello Stato del cedente/prestatore.

In merito a tali casi l’Agenzia evidenzia che:

 

“… è la stessa controparte comunitaria che, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nell’Archivio VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari”.

 

Da quanto sopra si potrebbe concludere che l’eventuale acquisto effettuato da un operatore UE con assoggettamento ad IVA da parte di quest’ultimo non rileva ai fini dell’imposta in Italia.

Pertanto la relativa fattura dovrebbe essere registrata soltanto in contabilità generale al fine di documentare il relativo costo. Sul punto è necessario un chiarimento ufficiale dell’Agenzia.

g)      Impugnazione in caso di revoca o diniego

La circolare in commento chiarisce che il contribuente, destinatario di un Provvedimento di diniego può:

  • impugnare lo stesso dinanzi alla competente Commissione Tributaria;
  • presentare istanza di annullamento in autotutela alla “struttura” dell’Agenzia che ha emanato l’atto.

I provvedimenti di diniego o revoca devono contenere alcuni elementi essenziali, quali:

  • l’indicazione dell’ufficio che ha emanato l’atto, le norme di legge ed i provvedimenti in base ai quali l’atto stesso è stato adottato,
  • la motivazione,
  • il dispositivo,
  • il luogo e la data,
  • la sottoscrizione del responsabile della struttura che ha emanato l’atto, o del suo delegato,
  • l’organo innanzi al quale il provvedimento può essere impugnato,
  • l’indicazione del responsabile del procedimento.

Nella motivazione del provvedimento è necessario che sia presente una chiara ed esaustiva esposizione degli elementi che consentano all’interessato di comprendere, nel merito, la causa del diniego o della revoca, in modo da garantire l’eventuale tutela giurisdizionale.

Ai fini del rispetto del principio di collaborazione e trasparenza, prima di emettere il provvedimento di revoca, è opportuno che l’ufficio garantisca al contribuente la possibilità di un contraddittorio, nel cui ambito possa fornire eventuali elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti. Analoga opportunità va valutata anche prima dell’emissione del provvedimento di diniego, ove i tempi lo consentano. In ogni caso, eventuali istanze di autotutela volte ad ottenere l’annullamento dei provvedimenti in parola vanno valutate con ogni consentita urgenza.

h)      Rivisitazione dell’archivio VIES al 25 febbraio 2011

Come è noto, il provvedimento n. 188376/2010 fornisce una serie di precisazioni relative al corretto comportamento che gli operatori già in attività devono tenere al fine di poter operare a livello comunitario.

 

Risultano inseriti d’ufficio nel VIES gli operatori in possesso dei requisiti elencati nella seguente tabella:

 

Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività tra il  31 maggio 2010 ed il 28 febbraio 2011

  • qualora abbiano manifestato la volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie compilando l’apposito campo del quadro I dei modelli AA7 o AA9
  • che  non hanno manifestato la volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie compilando l’apposito campo del quadro I dei modelli AA7 o AA9 ma hanno effettuato operazioni intracomunitarie nel secondo semestre del 2010 e adempiuto ai conseguenti obblighi in materia di presentazione dei relativi elenchi intrastat
 

Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010

qualora abbiano presentato elenchi intrastat 2009 e 2010 e assolto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009

 

Tali soggetti non devono presentare alcuna istanza per la manifestazione di volontà in quanto rimarranno inseriti nel predetto elenco, avendo compiuto atti che, in buona sostanza, manifestano la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.

 

Non risultano inseriti d’ufficio nel VIES gli operatori che si sono comportati nel modo di seguito riportato e in possesso dei requisiti elencati nella seguente tabella:

 

 

 

 

Presentazione dichiarazione di inizio attività

 

Adempimenti

 

Effetti

 

 

 

 

 

 

Prima

del

31.5.2010

  • Non ha presentato i modelli intra (cessioni/acquisti di beni e servizi nel 2009 e 2010)

oppure

  • Non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009

Entro il 28.2.2011 è escluso dal VIES.

Per effettuare operazioni intraUE l’interessato dovrà presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate.

In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 39/E ha precisato che:

- valgono quali adempimenti i mod. Intra “presentati entro il 26 gennaio 2011, con riferimento all’ultimo periodo (trimestre o mese) del 2010”;

- non valgono quali adempimenti i mod. Intra presentati a gennaio 2009 relativi ad operazioni effettuate nel 2008;

- l’adempimento “della presentazione della dichiarazione IVA per il 2009 non è, ovviamente, richiesto per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2010, fermo restando il fatto che devono comunque aver presentato almeno un elenco riepilogativo delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativo ad operazioni svolte nel 2010”.

 

 

dal

31.5.2010

 al

28.2.2011

  • non ha dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel mod. AA7 / AA9;

oppure

  • nel secondo semestre 2010 non ha effettuato operazioni intraUE e presentato i relativi mod. Intra.

Entro il 28.2.2011 è escluso dal VIES.

Per effettuare operazioni intraUE l’interessato dovrà presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate.

       

 

A seguito dell’attività di rivisitazione del VIES completata in data 24.2.2011, l’Agenzia delle entrate, ha precisato che:

  • le esclusioni degli operatori dall’archivio VIES, effettuate a seguito della citata attività di “rivisitazione” decorrono dal 31.12.2008 poiché si suppone che nel biennio 2009/2010, i soggetti esclusi non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie o comunque non siano in regola con gli adempimenti alle stesse connessi;
  • per le comunicazioni ricevute dall’Ufficio:

1.       prima del 26.1.2011 (30 giorni prima del completamento della “rivisitazione”) il soggetto richiedente è stato inserito in archivio con decorrenza dal 31° giorno successivo alla ricezione della comunicazione “salvo l’intervenuto diniego”;

2.       dopo il 26.1.2011 “non essendo ancora decorsi i 30 giorni alla data della «rivisitazione» la posizione risulta esclusa dal 25 febbraio 2011, fino al trentunesimo giorno successivo alla ricezione (salvo l’intervenuto diniego)”;

  • il termine del 31.7.2011 fissato dal citato Provvedimento n. 2010/188376 entro il quale l’Ufficio destinatario della comunicazione doveva effettuare il successivo controllo (da eseguire entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione) può essere “procrastinato”, da parte dell’Ufficio, al 31.12.2011 in modo da consentire un maggiore approfondimento delle situazioni che presentano maggiori rischi.

i)        Errori e mancata inclusione nel VIES

A seguito della predetta rivisitazione dell’archivio VIES, sono state rilevati una serie di esclusioni  erronee.

Sul tema la circolare in commento la precisato che:

  • i contribuenti “erroneamente” esclusi dall’archivio VIES che provvedono entro il 30.9.2011 “a segnalarlo alla struttura dell’Agenzia territorialmente competente” sono, previa attività di controllo da parte della stessa, reinseriti con “retrodatazione” al 29.12.2010. Nel caso in cui il contribuente avesse la necessità di dimostrare la presenza sul VIES anche antecedentemente la predetta data, può richiedere all’Ufficio una certificazione della sua presenza in archivio VIES in data anteriore al 29.12.2010.

Al fine di garantire “stabilità” alle informazioni presenti nell’archivio VIES a decorrere dal 1° ottobre 2011 gli Uffici non potranno prendere ulteriormente in considerazione l’inserimento nel sistema VIES e il rilascio delle suddette certificazioni.

 

k)       Possibilità di richiedere la cancellazione dal VIES

Al fine di richiedere la cancellazione dal VIES, allegata alla circolare n. 39/E viene fornito un fac-simile.

  • Data inserimento: 03.10.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 432