PREMESSA: IL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, ARTICOLO 2, COMMA 5-BIS
In sede di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto all’articolo 2, il comma 5 bis, con il quale è stato sostituito il comma 28 dell’articolo 35 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (il cosiddetto “Decreto Visco-Bersani”) concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.
A seguito della sostituzione operata con la legge di conversione del D.L. n. 16/2012, il comma 28 dell’articolo 35, disponeva che: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento”.
Veniva così nuovamente modificata la disciplina della responsabilità in solido, in caso di appalto e/o di subappalto di opere e servizi. Tale solidarietà, ristretta in origine tra appaltatore e sub appaltatori, veniva allargata anche alla figura del committente. La disposizione, a differenza di quella precedente, estendeva la responsabilità descritta, in quanto stabiliva che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro era responsabile in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. Tale responsabilità, precisava la previsione normativa, sarebbe venuta meno qualora il committente avesse dimostrato di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento. La clausola si caratterizzava per l’eccessiva indeterminatezza ed ampiezza della formulazione.
La Confartigianato, unitamente a R.ETE. Imprese Italia, è intervenuta sull’argomento chiedendo la soppressione di tale obbligo ovvero un alleggerimento del medesimo.
Sulla base delle numerose pressioni sull’argomento, il Parlamento è nuovamente intervenuto sulla disciplina in materia di responsabilità nel corso della conversione in legge del decreto legge n. 83/2012, cd. “Decreto Sviluppo”, con l’introduzione del nuovo articolo 13-ter: rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore”
IL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83, ARTICOLO 13-TER, CONVERTITO, IN LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 134
Come sopra ricordato, nel corso della conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante: “misure urgenti per la crescita del Paese”, è stato effettuato il nuovo intervento normativo con l’introduzione dell’articolo 13-ter, in vigore dal 12 agosto 2012, che sostituisce il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 2, comma 5-bis, D.L. n. 16 del 2012, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi, aggiungendo altresì i commi 28-bis e 28-ter.
1. La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
Specificamente il nuovo comma 28 dell'articolo 35 - in luogo della previsione di una responsabilità solidale di committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e per l’IVA dovuta in rapporto alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto – stabilisce ora:
• che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l’appaltatore e il subappaltatore (e non più, pertanto, il committente);
• che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
• che non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata in due anni dalla cessazione dell’appalto dal testo originario).
In particolare con il nuovo comma 28 il legislatore stabilisce che:
• l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, dei versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
• la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se questi verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento degli obblighi del subappaltatore, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relative alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
• la responsabilità viene meno se l’appaltatore acquisisce la documentazione attestante i corretti versamenti;
• l’attestazione dell’avvenuto adempimento di detti obblighi può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (CAF Imprese), e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (dottori e ragionieri commercialisti e consulenti del lavoro).
• l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.
Si prevede altresì che gli atti da notificare al subappaltatore entro un termine di decadenza debbano essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
2. Gli adempimenti in capo al committente
Il comma 28-bis dell'articolo 35, introdotto dal citato articolo 13-ter, subordina il pagamento del corrispettivo, dovuto dal committente all’appaltatore, all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; la norma prevede altresì la possibilità per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione dei predetti documenti. Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 euro fino a 200.000 euro); in tal caso, ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.
3. Ambito di applicazione della nuova normativa
Il comma 28-ter infine individua l’ambito di applicazione delle norme di cui ai due commi precedenti: esse operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici. Sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere).
Schema dei nuovi adempimenti:
LA NUOVA RESPONSABILITA’ SOLIDALE |
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Soggetti interessati |
La responsabilità solidale riguarda solamente gli appaltatori e i subappaltatori |
Ambito applicativo |
Contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA, in ogni caso i soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR (società di capitali, enti pubblici e privati, società non residenti, Stato, enti locali, ecc). Sono escluse le stazioni appaltanti. |
Oggetto della responsabilità |
Gli adempimenti relativi al versamento: • delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente, • dell’imposta sul valore aggiunto, da parte dei subappaltatori. |
Esonero dalla responsabilità da parte dell’appaltatore |
• Verifica che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento dei corrispettivi pattuiti nel contratto di subappalto, siano stati correttamente eseguiti dai subappaltatori. |
Prova da esibire |
• Acquisizione della documentazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori prima del versamento dei corrispettivi pattuiti. • Asseverazione da parte di un Caf imprese o di un professionista dell’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi tributari. |
Facoltà dell’appaltatore |
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione richiesta da parte del subappaltatore. |
Ruolo del committente |
Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti relativi agli obblighi tributari sono stati correttamente eseguiti dal medesimo appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. |
Discarico del committente dalle sanzioni |
Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari. |
Sanzioni |
L’inosservanza delle modalità di pagamento da parte del Committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000. Ai fini della sanzione, si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore. |
LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA CONFARTIGIANATO
La nuova formulazione della norma prevede, in estrema sintesi, che il subappaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dall’appaltatore, dovrà obbligatoriamente fornire a quest’ultimo la documentazione comprovante, il pagamento delle ritenute dei dipendenti nonchè l’avvenuto pagamento dell’IVA. In caso contrario, l’appaltatore potrà sospendere i pagamenti fino all’esibizione della documentazione da parte del subappaltatore. Stessa procedura interviene tra appaltatore e committente. Fino a che l’appaltatore non produrrà i documenti comprovanti gli avvenuti versamenti, il committente sospenderà il pagamento dei corrispettivi per gli avvenuti lavori.Inoltre, è stata introdotta la possibilità che i documenti comprovanti gli avvenuti versamenti possano essere sostituiti da attestazioni rilasciate dal responsabile del CAF imprese o da un professionista.
La nuova formulazione della disciplina della responsabilità solidale degli appalti, presenta profili di forte criticità soprattutto in ambito IVA. Se la finalità della norma è quella di contrastare fenomeni di utilizzo di personale non regolare, vanno evitate misure che incrementano ulteriormente il carico burocratico sulle imprese. Soprattutto sono da evitare situazioni che possano provocare ulteriori ritardi nei pagamenti fra le imprese. Si ritiene, inoltre, che l’estensione della responsabilità solidale anche ai versamenti IVA rappresenti un appesantimento a carico delle imprese non giustificato dalla necessità di far emergere e sanzionare le situazioni di personale irregolare. Va inoltre considerata l’estrema difficoltà per il soggetto obbligato di produrre adeguata documentazione, tenuto conto delle modalità di liquidazione dell’IVA.
Per tali motivi, la Confartigianato è intervenuta, nelle opportune sedi, per denunciare l’inapplicabilità della norma vigente chiedendo quindi l’abrogazione della stessa ovvero, in subordine, che la solidarietà passiva sia limitata al solo versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in considerazione della finalità della norma tesa a contrastare l’utilizzo di personale irregolare. La Confederazione ha proposto, inoltre, che venga data facoltà alle imprese di provare l’avvenuto versamento delle ritenute mediante presentazione di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in tal modo verrebbe eliminato l’onere relativo all’acquisizione di un’apposita asseverazione redatta da professionisti o CAF Imprese.
In attesa delle auspicate modifiche normative sopra riportate, è stata avanzata dalla Confartigianato una richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate relativamente ad alcune questioni sorte in fase di prima applicazione della nuova disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in merito all'attestazione degli avvenuti adempimenti tributari inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
Al riguardo è stato chiesto di confermare che:
1. l'asseverazione è alternativa alla possibilità da parte dei subappaltatori o dell'appaltatore di attestare il corretto adempimento fornendo sempre, a corredo, la relativa documentazione (documentazione che, in materia di IVA e ritenute è rappresentata dai modelli F24);
2. le ritenute e l'IVA per i quali opera la solidarietà passiva sono solo quelle relative alle prestazioni effettuate nell'ambito del singolo rapporto di appalto o di subappalto;
3. nel caso di applicazione del reverse charge ovvero di subappaltatori o appaltatori che operano nel regime di IVA per cassa, non deve essere attestato il corretto versamento in quanto, nel primo caso, l'imposta è liquidata direttamente dall'appaltatore e, nel secondo, il tributo si rende dovuto dopo il pagamento del corrispettivo. In tali ipotesi il contribuente attesterà la propria situazione soggettiva;
4. nel caso in cui il committente o l'appaltatore sia un consorzio, non opera la solidarietà passiva tra consorzio e consorziati in quanto il loro rapporto non è d'appalto o subappalto ma di tipo associativo;
5. nel caso di liquidazione IVA a credito, andrà attestata tale situazione.
Infine essendo le nuove disposizioni entrate in vigore il 12 agosto 2012, è necessario, chiarire la decorrenza delle stesse. A tal riguardo, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del contribuente, potrebbe essere precisato che le nuove norme decorrono dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2012 (quindi dall'11 ottobre p.v.). Inoltre, va chiarito se si applica ai soli contratti d'appalto posti in essere dopo tale data o anche a quelli già in essere, a tale data, per i quali il pagamento dei relativi corrispettivi avviene successivamente.