In ambito amministrativo/tributario, le sanzioni comminabili sono contenute nell’art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato, per le violazioni commesse dal 1.9.2024, il regime sanzionatorio previsto.
Come potrete constatare, la norma prevede un generale abbassamento delle aliquote riferite alle sanzioni e, dove invariate un generale adattamento al minimo edittale.
In forma tabellare, vi proponiamo le novità introdotte a confronto con il regime in vigore per le violazioni commesse fino al 31.8.2024.
Violazione |
Sanzione per violazioni fino al 31.8.2024 |
Sanzione per violazioni dal 1.9.2024 |
Omessa documentazione / registrazione operazioni imponibili se la violazione ha inciso sulla liquidazione dell’Iva |
dal 90% al 180% dell’Iva non correttamente documentata / registrata con un minimo di € 500 |
70% dell’Iva non correttamente documentata / registrata con un minimo di € 300 |
Omessa documentazione / registrazione operazioni imponibili con imposta inferiore a quella dovuta se la violazione ha inciso sulla liquidazione dell’Iva |
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Negli stessi casi di cui sopra qualora la violazione non ha inciso sulla liquidazione Iva |
da € 250 a € 2.000 |
da € 250 a € 2.000 |
Omessa documentazione / registrazione operazioni non imponibili / esenti / non soggette / soggette a reverse charge |
dal 5% al 10% degli importi non documentati / non registrati con un minimo di € 500 |
5% degli importi non documentati / non registrati con un minimo di € 300 |
Illegittima detrazione dell’Iva |
90% dell’Iva detratta |
70% dell’Iva detratta |
Applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva erroneamente assolta dal cedente / prestatore |
da € 250 a € 10.000 nei confronti dell’acquirente / committente fermo restando il diritto alla detrazione nei casi estranei ai contesti di frode fiscale |
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Applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva per operazioni imponibili / esenti / non imponibili / non soggette erroneamente assolta dal cedente prestatore |
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da € 250 a € 10.000 nei confronti dell’acquirente / committente fermo restando il diritto alla detrazione, salvo i casi di frode e di abuso e sempre che la violazione non abbia determinato una dichiarazione infedele (punita con apposita sanzione), della sola imposta effettivamente dovuta. |
In merito all’ultima fattispecie inserita in tabella, evidenziamo che viene riformulata la norma in cui si disciplina il trattamento sanzionatorio per i casi di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore.
La modifica recepisce la specifica previsione indicata nella Legge Delega dove è chiesto di attenuare il carico sanzionatorio (estendendo la sanzione in misura fissa anche ai casi di detrazione esercitata dal cessionario committente con riferimento ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette all’Iva), nei casi in cui il cedente/prestatore abbia comunque assolto l’Iva addebitata in rivalsa nella fattura.
Allo stesso tempo, però, il legislatore ha “fatto proprio” l’indirizzo della Cassazione che, in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia UE, ammette il diritto alla detrazione dell’Iva limitatamente a quella effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione realizzata e non più sulla base di quella semplicemente indicata in fattura.
La norma, pertanto, prevede che, in caso di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione, o di applicazione dell’imposta ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra € 250 e € 10.000.
La vera novità introdotta dalla norma riguarda l’inserimento del periodo finale che prevede, salvi i casi di frode e/o di abuso del diritto, il diritto del cessionario / committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione realizzata.
La modifica introdotta è molto significativa; se ad esempio un’operazione esente viene erroneamente assoggettata ad Iva, l’errata esposizione in fattura non permette più al cessionario committente il diritto alla detrazione dell’Iva in quanto imposta non effettivamente dovuta.