LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DAL 15 OTTOBRE 2020

Le date da non dimenticare (almeno a legislazione ad oggi vigente)

NOVITA' DEL 22 OTTOBRE 2020: IL D.L. NR. 129 DEL 20/10/2020 HA PROROGATO AL 31/12/2020 IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI NOTIFICA E RISCOSSIONE RELATIVA A CARTELLE ESATTORIALI, AVVISI DI ADDEBITO, AVVISI DI ACCERTAMENTO E DECADENZA DALLA RATEAZIONE.

 

Si conclude la moratoria iniziata il giorno 8.03, la data da annotare è il 30.11, con la possibilità di rateizzare le cartelle maturate durante il lockdown. 

15.10.2020  

Il 15.10.2020 è terminato il periodo di tregua per le cartelle esattoriali iniziato il giorno 8.03.2020. Le principali conseguenze sono: 

  • invio di 9 milioni di cartelle “sospese”. L’invio sarà comunque programmato e diluito nel tempo;
  • si riattivano le procedure di pignoramento su stipendi e pensioni;
  • le rate sospese da marzo dovranno essere saldate entro il 30.11.2020. 

30.11.2020 

La scadenza riguarda le rate e i pagamenti congelati dal 8.03.2020 per tutti i contribuenti titolari di debiti relativi a cartelle esattoriali, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione, la cui scadenza originaria era fissata nel periodo dal 8.03 al 15.10.2020. 

RateizzazioneIl pagamento potrà essere effettuato anche a rate. Sarà però necessario presentare domanda di rateizzazione entro la stessa scadenza del 30.11.2020, per evitare l’attivazione delle procedure di recupero. 

10.12.2020  

Entro tale data è dovuto il pagamento di tutte le rate scadute nel 2020 per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio delle cartelle; il mancato pagamento comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata.

 

NOTA BENE 

Come preannunciato in questi ultimi giorni dai principali organi di stampa, nella predisposizione del D.L. collegato alla manovra di Bilancio per il 2021, sono in previsione misure atte a prorogare il periodo di sospensione fino alla fine del 2020. Ovviamente, per il momento, sono solo “annunci”. Quanto esposto in precedenza è quanto previsto dalla legislazione ad oggi vigente.

  • Data inserimento: 19.10.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4611