Con l’avvicinarsi dell’estate, in molti si chiedono:
L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici è disciplinata dall’articolo 14 del Dl n. 63/2013 e dall’articolo 16-bis, lett. h), del Tuir, ai sensi del quale i predetti interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), all’articolo 1, comma 55, ha previsto che la detrazione in esame spetta anche per le spese documentate sostenute nel 2025, ad esclusione di quelle per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa pari al 36 per cento delle spese sostenute.
La detrazione è elevata al 50 per cento nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Per fruire dell’agevolazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale c.d. “parlante o dedicato” indicando: