Il Decreto Legge “Crescita” (D.L. 34/2019) disciplina le regole di fatturazione elettronica nei rapporti di scambi commerciale tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. In particolare, il comma 1, dispone che:
“Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l’attuazione del presente articolo”.
L’articolo 22 del Decreto emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per venire incontro agli adeguamenti procedurali dei contribuenti, prevede che dal 1° ottobre prossimo sia previsto un periodo transitorio (che terminerà il 30 giugno 2022) durante il quale gli operatori della Repubblica di San Marino e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea.
Dal prossimo 1° ottobre 2021, non troverà più applicazione il D.M. 24 dicembre 1993 (precedenti regole sulla fatturazione negli scambi con San Marino).
A decorrere dal 1° luglio 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, le fatture saranno emesse ed accettate esclusivamente in formato elettronico, fermo restando le ipotesi di esclusione previste per legge (esempio contribuenti forfettari/minimi, contribuenti legge 398/91, soggetti tenuti all’invio dei dati al S.T.S).
In attuazione del citato art. 12, con il DM 21.6.2021, pubblicato sulla G.U. 15.7.2021, n. 168 il MEF ha “aggiornato” le disposizioni riguardanti le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
Cessioni di beni verso San Marino
L’art. 3, Decreto MEF 21 giugno 2021, individua le modalità di trasmissione della fattura elettronica relativamente alle cessioni di beni effettuate da un operatore italiano nei confronti di un soggetto residente nella Repubblica di San Marino.
Le fatture relative a cessioni di beni, spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione, devono riportare il numero identificativo del cessionario sammarinese e vengono trasmesse dallo SdI all’Ufficio Tributario di San Marino.
L’ufficio Tributario Sammarinese verifica il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, successivamente convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.
L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui l’Ufficio Tributario Sammarinese abbia convalidato la regolarità del documento, le operazioni relative alle cessioni di beni di cui sopra, non sono imponibili ai fini IVA (art. 5, Decreto MEF).
Contrariamente, qualora entro quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’Ufficio Tributario non provveda a convalidare la regolarità (esito negativo), l’operazione va assoggettata ad Iva e l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi, deve emettere una nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Per la corretta emissione della fattura elettronica, nel periodo transitorio (1.10.2021 – 30.6.2022) e a regime (periodo dall’1.7.2022), l’Ufficio tributario di San Marino (hub per la ricezione e smistamento delle fatture elettroniche nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino), con Circolare 31.8.2021 n. 92466 ha reso noto il seguente codice destinatario (7 caratteri alfanumerici):
2 R 4 G T O (*)
(*) i caratteri in grassetto sono lettere
In caso di omessa indicazione del codice destinatario la fattura elettronica viene scartata da SDI.
Emissione di fattura cartacea
I cedenti italiani, non obbligati all’emissione della fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato cartaceo.
In questi casi la fattura va emessa in 3 esemplari, due dei quali sono consegnati all’acquirente.
La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente “italiano” sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall’acquirente sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino - Uff. tributario”.