LE COMUNICAZIONI DI COMPLIANCE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Le segnalazioni che potrebbero essere recapitate ai contribuenti

L’Agenzia delle Entrate, periodicamente, predispone ed invia una serie di comunicazioni riguardanti anomalie (vere o presunte) riscontrate dai dati in suo possesso.

Per poter effettuare gli invii di comunicazioni di compliance è necessario che gli stessi siano autorizzati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sono tre i provvedimenti autorizzativi emessi ultimamente dall’Agenzia delle Entrate e precisamente:

  • il provvedimento 23.6.22 inerenti le anomalie riscontrate nei modelli Isa per il triennio 2018 – 2019 – 2020;
  • il provvedimento 5 luglio 2022 inerente l’omessa presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2021;
  • il provvedimento del 7 luglio inerente le anomalie nella compilazione del quadro VF della dichiarazione Iva per l’anno 2019.

Anomalie riscontrate nei modelli Isa per il triennio 2018 – 2020

Per il triennio 2018 – 2020 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le seguenti tipologie di anomalia:

  1. incoerenze relative alla gestione del magazzino;
  2. incoerenze tra i dati indicati nel modello Redditi 2021 e quelli indicati nel modello Isa;
  3. indicazione di causa di esclusione nel modello Redditi
  4. incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali;
  5. incongruenza tra Isa applicato e dati strutturali.

Al verificarsi delle predette fattispecie, per il contribuente sarà possibile:

  • segnalare imprecisioni e/o errori riscontrate nella comunicazione di anomalia;
  • indicare i motivi che hanno determinato l’anomalia e comunque tutto ciò che il contribuente ritiene utile e rilevante segnalare all’Amministrazione finanziaria.

I chiarimenti potranno essere forniti, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato alla trasmissione telematiche delle dichiarazioni, utilizzando l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2022”.

Anomalia per omessa l’omessa presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2021

Oramai da mesi l’AdE sta effettuando controlli incrociati:

  • sui dati delle fatture elettroniche transitate dallo S.D.I.;
  • sui dati derivati dall’esterometro;
  • sui dati inviati riferiti ai corrispettivi telematici

Il provvedimento n. 263062/2022 del 5 luglio, definendo la tipologia di anomalia riscontrata, ha disposto l’invio massivo delle lettere di compliance ai contribuenti che:

  • in presenza di fatture elettroniche emesse;
  • dati relativi a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e/o ricevute a/da soggetti non residenti;
  • corrispettivi giornalieri trasmessi; 

hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa al 2021, ovvero, se presentata, risulti priva del quadro VE relativo alle operazioni attive.

La comunicazione viene inviata al domicilio digitale (Pec) del contribuente ed è comunque consultabile nel proprio cassetto fiscale nonché dall’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.

Il contribuente, qualora i rilievi dell’AdE non fossero corretti, potrà richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni ovvero segnalare alla stessa elementi, fatti e circostanze ignorate o non conosciute. 

Nelle ipotesi in cui i rilievi evidenziati nella lettera di compliance siano corretti il contribuente, a seconda della irregolarità riscontrata, potrà:

  • entro il 29.07.2022 presentare la dichiarazione “tardiva” corrispondendo la sanzione di € 25,00 (1/10 di € 250) con codice tributo 8911;
  • sempre entro il 29.07.2022 presentare una dichiarazione integrativa corrispondendo la sanzione di € 27,78 (1/9 di € 250) sempre con codice tributo 8911. 

In ogni caso devono essere regolarizzati gli eventuali omessi versamenti.

Anomalie nella compilazione del quadro VF della dichiarazione Iva per il 2019

Il provvedimento n. 268755/2022 del 7 luglio, definendo la tipologia di anomalia riscontrata, ha disposto l’invio massivo delle lettere di compliance ai contribuenti che: 

  • hanno indicato un importo di Iva detraibile nel quadro VF maggiore rispetto all’importo desumibile dalla ricostruzione effettuata sulla base delle fatture di acquisto (transitate per lo SDI) e delle bollette doganali di importazione. 

La comunicazione viene inviata al domicilio digitale (Pec) del contribuente ed è comunque consultabile da parte del contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”. 

Il contribuente, qualora i rilievi dell’AdE non fossero corretti, potrà richiedere all’Agenzia ulteriori informazioni ovvero segnalare alla stessa elementi, fatti e circostanze ignorate o non conosciute anche tramite il canale Civis. 

Nelle ipotesi in cui i rilievi evidenziati nella lettera di compliance siano corretti il contribuente potrà rimediare agli errori commessi presentando una dichiarazione integrativa usufruendo del ravvedimento operoso e delle relative riduzioni della misura della sanzione.

  • Data inserimento: 11.07.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5447