Il Decreto 63/2013 convertito nelle legge 90/2013 ha introdotto una serie di disposizioni in relazione agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare :
DETRAZIONE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. 63/2013) al 31 dicembre 2013, per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1 della Legge n. 296/2006 commi da 344 a 347), si applica la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 65% in luogo del 55%.
A seguito delle modifiche intervenute con la legge di conversione ( Legge 90/2013) sono rientrati nell’agevolazione anche i seguenti interventi che nel decreto 63/2013 erano invece stati esclusi dalla agevolazione :
Per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c. o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione del 65% vale per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014.
L’agevolazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
La soglia massima di detrazione è rimasta invariata.
Poiché la soglia massima di detrazione è rimasta invariata si riduce il limite massimo di spesa agevolabile come di seguito evidenziato:
- detrazione max 100.000 euro
- Limite spesa 181.818,18 ( considerando il 55%)
- Limite spesa 153.846,15 ( considerando il 65%)
Interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010 (art.1, comma 345, della legge 296/2006)
detrazione max 60.000 euro
- Limite spesa 109.090,91 ( considerando il 55%)
- Limite spesa 92.307,69 ( considerando il 65%)
Installazione di pannelli solari e di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art.1, comma 346, della legge 296/2006 e R.M. n.12/E del 7 Febbraio 2011)
- detrazione max 60.000 euro
- Limite spesa 109.090,91 ( considerando il 55%)
- Limite spesa 92.307,69 ( considerando il 65%)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art.1, comma 347, della legge 296/2006)
- detrazione max 30.000 euro
- Limite spesa 54.545,45 ( considerando il 55%)
- Limite spesa 46.153,85 ( considerando il 65%)
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. (art.1, comma 347, della legge 296/2006 e art.1, comma 286, legge 244/2007)
- detrazione max 30.000 euro
- Limite spesa 54.545,45 ( considerando il 55%)
- Limite spesa 46.153,85 ( considerando il 65%)
La detrazione nella misura del 65% decorre dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del DL 63/2013, anche per le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Al fine stabilire la decorrenza della detrazione nella misura del 65% occorre distinguere se le spese siano state sostenute:
Le persone fisiche devono fare riferimento al criterio di cassa, ossia, alla data dell’effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento.
Esempio
Intervento iniziato a maggio 2013, per il quale sono stati effettuati pagamenti a maggio, luglio e settembre.
In tal caso si applica l’aliquota pari al
Le imprese individuali / società / enti commerciali devono fare riferimento al criterio di competenza, ossia alla data di ultimazione della prestazione. Non assumono alcuna rilevanza
Tali principi vanno applicati anche per la verifica del sostenimento delle spese entro il 31.12.2013 (30.6.2014, per gli interventi su edifici condominiali).
DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO
Dopo l’intervento del Dl 83/2012 e del DL 63/2013 la misura della la detrazione sugli interventi di ristrutturazione edilizia si applica nel modo seguente:
- 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30.06.2013, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012 , prorogata fino al 31.12.2013 dal Dl 63/2013
Per tutto il periodo d’imposta 2013, la detrazione è perciò pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
Dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
L’agevolazione si applica a tutti gli interventi elencati nell’art. 16-bis del Tuir, compresi quelli a favore dell’acquirente assegnatario degli immobili facenti parte di un edificio ristrutturato.
In tale ultimo caso, la detrazione si applica per interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. L’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 50% calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
Il limite su cui calcolare l'agevolazione( il 50%) è di 96.000 euro.
Il comma 1-bis dell’art. 16 introdotto nella fase di conversione in legge del DL 63/2013 prevede una detrazione nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare:
La detrazione spetta per spese sostenute fino al 31 dicembre 2013.
Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche e per l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.
Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari
Sono privilegiati gli interventi su edifici ove si svolge la vita familiare o abitativa delle persone.
Per costruzione adibita ad abitazione principale si intende l’abitazione ove la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente secondo le regole stabilite in ambito Irpef.
Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono i fabbricati in cui si svolgono “attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali e non commerciali”.
Possono beneficiare della detrazione sia i soggetti Irpef che i soggetti Ires che possiedono o detengono l’immobile in base ad un diritto di proprietà o altro diritto reale, contratto di locazione o altro diritto personale di godimento.
Gli interventi di cui sopra, riferiti ad unità immobiliari abitative che non siano destinate ad abitazione principale, possono fruire della detrazione del 50% disposta dall’art. 16-bis del Tuir, in luogo del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2013.
Alla detrazione per gli interventi in oggetto si applica la disciplina di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali.
L’art. 16, comma 2 del DL 63/2013, ha introdotto la detrazione del 50% delle spese sostenute, nel limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo degli immobili su cui sono stati effettuati interventi di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del Tuir.
L’Agenzia delle entrate con la Circolare 29/E/2013 del 18 settembre scorso ha chiarito le modalità e le condizioni per fruire della detrazione.
Le condizioni per poter beneficiare della nuova detrazione sono sostanzialmente due:
a) l’esecuzione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio;
b) l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici nuovi destinati all’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di cui sopra.
La prima condizione per fruire della detrazione di cui sopra è l’esistenza a monte di un intervento di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del Tuir.
L’Agenzia precisa che i lavori funzionali alla fruizione della detrazione non sono essenzialmente quelli riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia ( art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001) ma anche :
effettuate su singole unità immobiliari residenziali.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali sono agevolabili oltre a quelli sopra enunciati anche quelli rientranti nella manutenzione ordinaria di cui alla lettera a) del citato art. 3 del DPR 380/2001.
Gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali non consentono ai singoli condomini di acquistare mobili o grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità abitativa.
Per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, i singoli condomini potranno fruire della detrazione pro-quota delle spese sostenute per l’acquisto dell’arredo delle parti comuni (ad esempio sala riunioni, abitazione del portiere).
L’Agenzia indica la necessità di una diretta correlazione tra l’immobile oggetto di intervento e la destinazione dell’arredamento. Non è richiesto invece un collegamento specifico tra la parte dell’immobile oggetto di intervento e la zona dell’immobile destinataria dell’arredo. Ad esempio l’intervento di ristrutturazione del bagno consente di fruire della detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili della cucina dello stesso immobile.
L’Agenzia delle entrate riepilogando gli interventi di ristrutturazione funzionali all’acquisto dei mobili ed elettrodomestici con la detrazione del 50%, esclude gli interventi minori previsti dall’art. 16-bis del Tuir quali ad esempio quelli finalizzati al compimento di atti illeciti da parte di terzi o ad evitare infortuni domestici.
Costituiscono il presupposto per la fruizione del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici:
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici “nuovi”. A titolo esemplificativo l’Agenzia fornisce un elenco di beni che rientrano nella categoria dei mobili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione, che completano l’arredamento dell’immobile.
Non sono agevolati invece gli acquisti di porte , di pavimentazioni, ( ad esempio il parquet) di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono agevolabili anche:
- gli acquisti di grandi elettrodomestici, purchè rientranti nella categoria A+ o A per i forni, se per tali tipologie è prevista l’etichetta energetica;
- apparecchiature per le quali non è prevista l’etichetta energetica .
Per quanto attiene l’individuazione dei grandi elettrodomestici l’Agenzia richiama l’allegato 1B del D.Lgs 26 giugno 2005 n. 151 secondo cui rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati purché siano rispettate le modalità di pagamento prescritte dalla norma.
I soggetti ammessi a beneficiare dell’agevolazione sono coloro che fruiscono della detrazione del 50% per avere sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012. Di conseguenza la detrazione non spetta per i soli acquisti di mobili, svincolati da ulteriori interventi di ristrutturazione.
Il bonus mobili spetta anche nel caso in cui il contribuente sostenga le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici prima di quelle di ristrutturazione, a condizione comunque che tali lavori siano già in corso al momento dell’acquisto del mobile o del grande elettrodomestico.
La data di avvio dei lavori potrà essere comprovata dalle abilitazioni amministrative correlate al tipo di intervento edilizio o dalla comunicazione preventiva alla ASL, ove richiesta. Se l’intervento non richiede comunicazioni o titoli abilitativi, la prova di esecuzione dei lavori al momento di acquisto del mobile dovrà essere prodotta attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
La detrazione spetta per i pagamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto 63/2013 cioè dal 6 giugno 2013, anche per l’acquisto degli elettrodomestici.
Ammontare della spesa detraibile e adempimenti da porre in essere
L’importo massimo su applicare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ammonta a € 10.000. Detto importo è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari può fruire della detrazione di 10.000 euro per ciascuna unità ristrutturata, per l’acquisto di mobili ad esse destinati.
Il pagamento delle spese dovrà essere effettuato
- a mezzo bonifico (comunicato stampa AE del 4 luglio 2013 ) dal quale risulti:
- a mezzo carte di credito o carte di debito ; (Circolare 29/E/2013)
Costituisce data di pagamento, quella di utilizzo della carta e non la data di addebito in c/c.
Non è consentito effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle sopra descritte: assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Per operare la detrazione è necessario documentare le spese sostenute conservando:
Le spese vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.