Il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, contenente una serie di misure per la crescita del Paese è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 129/L della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Qui di seguito un riassunto delle principali modifiche a carattere fiscale.
CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA
La norma modifica i commi 8, 8-bis e 8-ter del comma 1 dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 rendendo più neutrale il meccanismo dell’IVA nei confronti degli imprenditori edili.
In particolare accade, soprattutto in questo periodi di crisi, che le imprese costruttrici non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate per cui, spesso, si trovano a dover compiere operazioni di vendita esenti da IVA. Questo determina l’impossibilità, per i costruttori, di poter portare a compensazione l’IVA a credito riferita all’acquisto dei beni e servizi correlati all’immobile, sostenuti ai fini della realizzazione dello stesso, considerato che l’IVA provvisoriamente portata in compensazione deve essere rimborsata nell’ipotesi in cui l’operazione finale non sia assoggettabile ad IVA, come nel caso di cessione di immobili oltre i cinque anni dalla costruzione. In tale ipotesi, la mancata “neutralità” dell’IVA produce un costo aggiuntivo per i costruttori in quanto gli stessi sono obbligati al rimborso a favore dello Stato delle detrazioni IVA di cui hanno beneficiato nel corso degli anni, per le costruzioni di immobili per i quali non si è conclusa la vendita in regime di imposizione IVA. Problema analogo si presenta nel momento in cui i costruttori intendano concedere in locazione gli immobili che abbiano costruito e che siano rimasti invenduti. Al fine di risolvere le criticità sopra evidenziate è stata data facoltà alle imprese costruttrici di optare, in ogni caso, per l’applicazione dell’IVA. Vediamo ora più nel dettaglio la disposizione.
1. Locazioni di fabbricati
a) Fabbricati abitativi
pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora l’opzione per l’imponibilità IVA è ammessa:
Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono sempre optare per l’imponibilità IVA, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili.
È stato altresì “aggiornato” il n. 127-duodevicies), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% relativamente alle locazioni degli immobili in esame.
b) Fabbricati strumentali
Per le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, l’esenzione IVA, salva l’opzione per l’imponibilità da parte locatore nell’atto.
In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA (“privati”) nonché di imprese con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25% era prevista l’imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono esenti, salvo opzione per l’imponibilità.
2. Cessioni di fabbricati
La nuova formulazione del n. 8-bis e n. 8-ter, articolo 10 del DPR 633/72 modifica il trattamento ai fini IVA delle cessioni, rispettivamente, di fabbricati abitativi e strumentali.
In generale, è consentito alle imprese costruttrici e di ristrutturazione, che non sempre riescono a cedere nei cinque anni dalla fine dei lavori le costruzioni realizzate, di optare per il regime di imponibilità IVA della cessione, evitando così l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati ai fini della realizzazione e ristrutturazione degli immobili.
a) Fabbricati abitativi
È confermato il regime generale di esenzione IVA. Tuttavia, l’impresa costruttrice o l’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero sui fabbricati ha ora la facoltà di optare per l’imponibilità IVA in relazione alle cessioni effettuate:
Ø entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento (come già disposto in precedenza);
Ø oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento, a condizione che nell’atto sia esercitata l’opzione per l’imponibilità.
b) Fabbricati strumentali
È confermato in generale il regime di esenzione IVA. Tuttavia è ora prevista l’imponibilità per :
Ø le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione, anche in appalto, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento (come già disposto in precedenza);
Ø le cessioni per le quali il cedente esercita nell’atto l’opzione per l’imponibilità.
Per effetto della modifica normativa, sono esenti, salvo opzione per l’imponibilità, anche le cessioni effettuate nei confronti di:
- privati
- soggetti passivi IVA con diritto ad esercitare la detrazione IVA in misura non superiore al 25%.
Tali cessioni, in precedenza, erano obbligatoriamente imponibili.
È stato modificato di conseguenza anche l’art.17, co.1, lett.a-bis), il quale prevede ora l’applicabilità del meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di fabbricati per le quali il cedente opta per l’imponibilità, se effettuate nei confronti di un cessionario soggetto passivo IVA.
CREDITO D’IMPOSTA NUOVE ASSUNZIONI
Viene introdotto un credito di imposta, nella misura del 35%, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
I nuovi assunti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- dottorato di ricerca universitario, conseguito presso una università italiana o estera, se riconosciuta equipollente
- laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, specificatamente individuate (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.)
Il credito di imposta:
- spetta su un costo aziendale massimo di euro 200.000
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione
- va indicato nel modello UNICO relativo ai periodi di imposta di maturazione e nei quali lo stesso viene utilizzato
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dei redditi e dell’IRAP.
Per fruire del contributo le imprese devono presentare un’apposita istanza telematica, secondo le modalità che saranno individuate da un decreto di prossima emanazione.
L'art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, prevede alcune novità in materia di:
- detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio;
- detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Si tratta, in particolare:
1. Detrazione irpef per interventi di recupero edilizio
a. Aumento della percentuale di detrazione dal 36% al 50%
Per le spese documentate relative a determinati interventi di recupero edilizio di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR sostenute dal 26.6.2012 e fino al 30.6.2013, spetta una detrazione IRPEF del 50% invece del 36%.
In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:
Gli interventi agevolabili con la "nuova" detrazione IRPEF del 50% sono i seguenti:
Rientrano tra le spese agevolabili quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
b. acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate
Le novità del DL 83/2012 non si applicano agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia:
In tali casi, pertanto, l'acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari continua a beneficiare della detrazione IRPEF del 36% sul valore degli interventi eseguiti, considerato per legge pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione.
c. Ammontare massimo delle spese rilevanti
La detrazione IRPEF del 50%, in relazione alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013, spetta su un ammontare complessivo massimo pari a 96.000,00 euro (prima 48.000,00 euro) per unità immobiliare.
Pertanto, salvo modifiche o proroghe, il limite di 48.000,00 euro ritornerà applicabile a partire dalle spese sostenute dall'1.7.2013.
Qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione del 50% dovrà quindi essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro e ripartita tra gli aventi diritto.
In caso di interventi sulla stessa unità immobiliare già iniziati, con sostenimento di spese prima del 26.6.2012 per le quali rimane ferma la detrazione del 36%, nella risposta all'interrogazione parlamentare 4.7.2012 n. 5-07249 è stato chiarito che:
Pertanto, in relazione al periodo d'imposta 2012, spetta la detrazione:
Ad esempio, se per la ristrutturazione di una singola unità immobiliare:
In relazione al periodo d'imposta 2013, invece:
Analoghe considerazioni devono ritenersi applicabili in caso di interventi sulla stessa unità immobiliare già conclusi, con sostenimento di ulteriori spese dal 26.6.2012.
In tal caso:
In relazione all'acquisto o assegnazione di unità immobiliari ristrutturate, la detrazione IRPEF del 36% continua ad applicarsi su un importo massimo di 48.000,00 euro.
a. Proroga per il primo semestre 2013
La detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applica anche alle spese sostenute dall'1.1.2013 al 30.6.2013.
La detrazione in esame compete quindi anche relativamente alle spese:
b. Riduzione della percentuale di detrazione dal 55% al 50%
In relazione alla suddetta proroga per il primo semestre 2013, la percentuale di detrazione delle spese viene però ridotta dal 55% al 50%. Pertanto, in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2012, rimane ferma la detrazione al 55%.
c. Limiti massimi di spese detraibili
A differenza della detrazione per i lavori di recupero edilizio, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici il limite massimo rilevante ai fini fiscali non è riferito all'importo delle spese sostenute, ma all'importo della detrazione spettante sulle stesse.
Pertanto, per effetto della riduzione della percentuale di detrazione dal 55% al 50% per le spese sostenute dall'1.1.2013 al 30.6.2013, si avrà che:
In pratica, la situazione sarà la seguente, in relazione alle diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica previsti.
A. Riduzione del 20% del fabbisogno di energia per il riscaldamento
In relazione agli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per il riscaldamento invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% ai valori previsti dalla normativa in esame, l'ammontare massimo della detrazione è di 100.000,00 euro. Pertanto, l'ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
B. Miglioramento dell'isolamento termico
In relazione agli interventi volti ad incrementare l'isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti, finestre e infissi, entro determinati parametri tecnici, l'ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.
Pertanto, l'ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
C. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
In relazione all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, l'ammontare massimo della detrazione è di 60.000,00 euro.
Pertanto, l'ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
D. Sostituzione di impianti di riscaldamento e di scalda acqua sanitaria
In relazione alla sostituzione di impianti di riscaldamento con installazione di caldaie a condensazione, di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia, nonché agli interventi di sostituzione di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, l'ammontare massimo della detrazione è di 30.000,00 euro.
Pertanto, l'ammontare massimo delle spese detraibili è pari a:
Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dalle spese sostenute dall'1.7.2013, per gli interventi di risparmio energetico sarà applicabile solo più la detrazione IRPEF del 36%, di cui al citato art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR. A decorrere dalle spese sostenute dall'1.7.2013 in relazione ad interventi di risparmio energetico, pertanto, i soggetti IRES:
SRL A CAPITALE RIDOTTO
Come noto, in base all’art. 2463-bis C.c., introdotto dall’art. 3, DL n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una “Società a responsabilità limitata semplificata”.
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto in esame la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere costituita anche “da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.
Va evidenziato che in tal caso:
Ø la costituzione può avvenire costituzione mediante contratto o atto unilaterale redatto nella forma di atto pubblico
Ø il capitale sociale pari ad almeno 1 euro e comunque inferiore a 10.000 euro deve essere sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione
Ø l’amministrazione affidata ad una o più persone fisiche anche non soci (possibilità non prevista per la SRL semplificata)
Ø la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.
Denominazione, ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del Registro delle imprese di iscrizione vanno indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl “ordinaria”.