Le modifiche della dichiarazione sono costituite dal recepimento sul modello ministeriale delle diverse novità sostanziali introdotte a partire dal 1° gennaio 2015, quali la “nuova” applicazione dell’inversione contabile, di cui all’art. 17 lettera a-ter), le nuove operazioni in split payment e l’esigenza di indicare specifici dati in relazione all’effettuazione di operazioni con esportatori abituali, in regime di non imponibilità ex articolo 8, comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972, a seguito delle novità introdotte dall’art. 20 D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni)
Sono stati rivisti i codici da inserire nella casella “Dichiarazione integrativa” presente nel riquadro “ TIPO DI DICHIARAZIONE”. Si dovrà utilizzare:
Nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” la casella “invio avviso telematico all’intermediario” è stato ridenominato “invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e va barrata nel caso in cui il contribuente chiede che vengano inviate all’intermediario le comunicazioni relative all’art. 54 – bis DPR 633/72, ossia le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.
Inoltre è presente una nuova casella “invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” con il quale il contribuente può chiedere che le comunicazioni riguardanti le possibili anomalie riscontrate nella dichiarazione ex art. 1, commi 634 a 636, Finanziaria 2015, siano inviate direttamente all’intermediario che ha effettuato l’invio telematico della dichiarazione. Le anomalie possono riguardare:
Le comunicazioni in esame saranno comunque disponibili nel cassetto fiscale.
L’intermediario che accetta l’una o l’altra o entrambe le richieste del contribuente deve manifestare la propria accettazione barrando la relativa casella presente nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. E più precisamente la casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione” e la casella “Ricezione avviso telematico controllo autorizzato dichiarazione”.
Nel quadro VE sono state introdotte le seguenti novità:
2.1 Nuove ipotesi di reverse charge
Nella sezione 4 – Altre operazioni al rigo VE35, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge, sono presenti:
2.2 Operazioni con split payment
Il rigo VE38 denominato “Operazioni effettuate nei confronti di pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 17- ter” è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo dello split payment.
Il quadro VF è interessato da una sola modifica, relativa ai regimi fiscali agevolati.
Il rigo VF15 è stato ridenominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” e all’interno di esso è stato inoltre aggiunto il nuovo campo 2 per l’esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime forfettario.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2014 nei commi da 54 a 89, a partire dal 2015 è stato introdotto il regime c.d. “forfettario”. Di conseguenza, nel 2015 sono presenti due regimi agevolati, quello dei contribuenti minimi e quello del regime forfettario. Pertanto rispetto allo scorso anno il rigo VF15 al campo 1 vanno indicati gli acquisti da soggetti che nell’anno 2015 si sono avvalsi del:
Nel quadro VJ sono presenti quest’anno tre nuovi righi.
4.1 Acquisti in reverse charge
Sono stati introdotti i nuovi righi VJ17 e VJ18 riservati agli acquirenti/committenti per indicare l’IVA dovuta in base all’applicazione del reverse charge ai sensi rispettivamente delle lett. a-ter) e d-bis), d-ter) e d-quater), art. 17, comma 6 DPR 633/1972.
4.2 Acquisti da parte di Enti pubblici con spilt payment
E’ stato introdotto il nuovo rigo VJ19 utilizzabile dagli enti pubblici, titolari di partita IVA, tenuti al versamento dell’IVA per gli acquisti effettuati con l’applicazione dello “split payment” di cui all’art. 17-ter DPR. 633/1972.
Il nuovo quadro VI è destinato ai fornitori a cui gli esportatori abituali hanno rilasciato le dichiarazioni d’intento per effettuare acquisti senza IVA.
Come disposto dall’art. 20 D.Lgs n. 175/2014 i predetti soggetti devono indicare in dichiarazione annuale i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Nella presente dichiarazione devono essere riepilogate le dichiarazioni d’intento relative al 2015.
Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati:
Sono presenti le seguenti novità:
Nel quadro VO sono presenti le seguenti novità:
7.1 IVA per cassa
A rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’applicazione del regime “IVA per cassa” di cui all’art. 32-bis DL. n. 83/2012.
7.2 Regime fiscali agevolati
Nella Sezione 3 “Opzioni e revoche agli effetti sia dell’iva che delle imposte sui redditi” sono stati previsti due nuovi righi: