Le novità del Modello IVA 2016 (Provvedimento Agenzia Entrate 15.01.2016)

L’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio ha emanato il Provvedimento di approvazione del Modello IVA 2016

Le modifiche della dichiarazione sono costituite dal recepimento sul modello ministeriale delle diverse novità sostanziali introdotte a partire dal 1° gennaio 2015, quali la “nuova” applicazione dell’inversione contabile, di cui all’art. 17 lettera a-ter), le nuove operazioni in split payment e l’esigenza di indicare specifici dati in relazione all’effettuazione di operazioni con esportatori abituali, in regime di non imponibilità ex articolo 8, comma 1 lettera c) D.P.R. 633/1972, a seguito delle novità introdotte dall’art. 20 D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni)

  1. FRONTESPIZIO

Sono stati rivisti i codici da inserire nella casella “Dichiarazione integrativa” presente nel riquadro “ TIPO DI DICHIARAZIONE”. Si dovrà utilizzare:

  • il codice 1 nel caso di dichiarazione integrativa presentata entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al fine di correggere errori/omissioni che hanno determinato un minor debito/maggior credito nella dichiarazione originaria;
  • il codice 2 nel caso di dichiarazione integrativa presentata a seguito della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ex art. 11, commi da 634 a 636, finanziaria 2016.

Nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE” la casella “invio avviso telematico all’intermediario” è stato ridenominato “invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario” e va barrata nel caso in cui il contribuente chiede che vengano inviate all’intermediario le comunicazioni relative all’art. 54 – bis DPR 633/72, ossia le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato.

Inoltre è presente una nuova casella “invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” con il quale il contribuente può chiedere che le comunicazioni riguardanti le possibili anomalie riscontrate nella dichiarazione ex art. 1, commi 634 a 636, Finanziaria 2015, siano inviate direttamente all’intermediario che ha effettuato l’invio telematico della dichiarazione. Le anomalie possono riguardare:

  • le comunicazioni di non coincidenza dei dati per le dichiarazioni d’intento;
  • le comunicazioni di non coincidenza con lo spesometro;
  • le comunicazioni di non coincidenza con le operazioni Intrastat;
  • tutto ciò che potrebbe determinare un’incongruità da controlli incrociati con altri dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

Le comunicazioni in esame saranno comunque disponibili nel cassetto fiscale.

L’intermediario che accetta l’una o l’altra o entrambe le richieste del contribuente deve manifestare la propria accettazione barrando la relativa casella presente nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”. E più precisamente la casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione” e la casella “Ricezione avviso telematico controllo autorizzato dichiarazione”.

  1. QUADRO VE

Nel quadro VE sono state introdotte le seguenti novità:

2.1 Nuove ipotesi di reverse charge

Nella sezione 4 – Altre operazioni al rigo VE35, riservato alle operazioni effettuate con applicazione del reverse charge, sono presenti:

  • i nuovi campi 8 e 9, relativi alle prestazioni di servizi relative al comparto edile e settori connessi (prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici ai sensi dell’art. 17, comma 6 lettera a-ter) e a quelle del settore energetico (art. 17, comma 6 lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
  • il campo 2 dove devono essere ricompresi le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, di cui all’art. 74 comma 7 per i quali, dal 1 gennaio 2015, trova applicazione il regime di inversione contabile.

2.2 Operazioni con split payment

Il rigo VE38 denominato “Operazioni effettuate nei confronti di pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 17- ter” è riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni applicando il meccanismo dello split payment.

  1. QUADRO VF

Il quadro VF è interessato da una sola modifica, relativa ai regimi fiscali agevolati.

Il rigo VF15 è stato ridenominato “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi” e all’interno di esso è stato inoltre aggiunto il nuovo campo 2 per l’esposizione specifica degli acquisti da soggetti che hanno applicato il regime forfettario.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2014 nei commi da 54 a 89, a partire dal 2015 è stato introdotto il regime c.d. “forfettario”. Di conseguenza, nel 2015 sono presenti due regimi agevolati, quello dei contribuenti minimi e quello del regime forfettario. Pertanto rispetto allo scorso anno il rigo VF15 al campo 1 vanno indicati gli acquisti da soggetti che nell’anno 2015 si sono avvalsi del:

  • regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011;
  • il regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014.Tali acquisti devono essere anche indicati nel nuovo campo 2.
  1. QUADRO VJ

Nel quadro VJ sono presenti quest’anno tre nuovi righi.

4.1 Acquisti in reverse charge

Sono stati introdotti i nuovi righi VJ17 e VJ18 riservati agli acquirenti/committenti per indicare l’IVA dovuta in base all’applicazione del reverse charge ai sensi rispettivamente delle lett. a-ter) e d-bis), d-ter) e d-quater), art. 17, comma 6 DPR 633/1972.

4.2 Acquisti da parte di Enti pubblici con spilt payment

E’ stato introdotto il nuovo rigo VJ19 utilizzabile dagli enti pubblici, titolari di partita IVA, tenuti al versamento dell’IVA per gli acquisti effettuati con l’applicazione dello “split payment” di cui all’art. 17-ter DPR. 633/1972.

  1. QUADRO VI

Il nuovo quadro VI è destinato ai fornitori a cui gli esportatori abituali hanno rilasciato le dichiarazioni d’intento per effettuare acquisti senza IVA.

Come disposto dall’art. 20 D.Lgs n. 175/2014 i predetti soggetti devono indicare in dichiarazione annuale i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Nella presente dichiarazione devono essere riepilogate le dichiarazioni d’intento relative al 2015.

Nei righi da VI1 a VI6 vanno indicati:

  • Campo 1 il numero di partita iva del cessionario/committente esportatore abituale;
  • Campo 2 il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica;
  • Campo 3 in assenza del protocollo telematico, per le dichiarazioni consegnate prima del 12 febbraio 2015 con periodo di utilizzo 01/01/2015- 11/02/2015 o per singole operazioni , deve essere indicando il numero di protocollo attribuito dall’esportatore abituale alla dichiarazione d’intento.
  1. QUADRO VX

Sono presenti le seguenti novità:

  • Al rigo VX4 al campo 3 “Causale del rimborso” è stato previsto il nuovo codice 11 riservato ai soggetti che adottano il regime forfettario dal 2016 al fine di richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2016, relativo al 2015, ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata con le modalità ordinarie.
  • Al rigo VX4 è stato introdotto il nuovo campo 5 “imposta relativa alle operazioni di cui all’art. 17 – ter”, finalizzato all’indicazione dell’ammontare di rimborso del credito IVA erogabile in via prioritaria pari al massimo dell’IVA desumibile delle fatture emesse agli Enti pubblici con l’applicazione dello split payment di cui al citato art. 17-ter.
  1. QUADRO VO

Nel quadro VO sono presenti le seguenti novità:

7.1 IVA per cassa

A rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’applicazione del regime “IVA per cassa” di cui all’art. 32-bis DL. n. 83/2012.  

7.2 Regime fiscali agevolati

Nella Sezione 3 “Opzioni e revoche agli effetti sia dell’iva che delle imposte sui redditi” sono stati previsti due nuovi righi:

  • rigo VO33 riservato ai soggetti che, avendone i requisiti, nel 2015 non hanno applicato il regime forfettario disciplinato dall’art. 1 commi da 54 a 89, Legge di Stabilità 2015 (regime forfettario);
  • rigo VO34 riservato ai soggetti che nell’anno 2015 hanno iniziato l’attività applicando il regime ordinario e poi optato per l’applicazione del regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2 DL N. 98/2011, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.07.2015 n. 67. (Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA “la scelta è comunicata con la dichiarazione dei redditi utilizzando la stessa modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto).

 

 

  • Data inserimento: 22.02.16
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 2542