PREMESSA
Il decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 (c.d. "salva-infrazioni"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012, consente all’Italia di adempiere agli obblighi scaduti o in imminente scadenza derivanti dall’appartenenza alla UE.
In particolare, il predetto decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una serie di semplificazioni fiscali e tributarie volte a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese tra cui il recepimento della direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione in ambito IVA con riferimento alla disciplina relativa all’emissione della fattura, alla fattura elettronica e semplificata e all’esigibilità dell’imposta nelle operazioni transfrontaliere.
Di notevole interesse, risultano le novità relative alla fatturazione delle operazioni.
Si evidenzia, infine, che i contenuti del decreto legge che andremo a commentare sono stati trasfusi nella legge di stabilità 2013. Con ogni probabilità, quindi, il decreto legge n. 216/2012 non sarà convertito in legge in quanto le modifiche legislative, in esso contenute, entreranno in vigore il 1° gennaio 2013 con l’approvazione della legge di stabilità 2013.
LE MODIFICHE AL SISTEMA DELLA FATTURAZIONE
L’articolo 1 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216 c.d. "salva-infrazioni", ha radicalmente modificato i commi da 1 a 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di fatturazione delle operazioni.
In particolare, viene modificato il contenuto della fattura, viene regolamentata l’emissione della fattura elettronica e di quella semplificata e le modalità di conservazione delle fatture elettroniche.
Nel nuovo comma 1 dell’articolo 21, in sostanza, la fattura elettronica viene di fatto equiparata a quella cartacea, pertanto le nuove regole, di seguito indicate, sono valide per entrambe le modalità di fatturazione.
La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
a)data di emissione
b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
d)numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
e)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale
g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione
h)corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono
j) aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro
k) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
l) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo
Dal confronto fra il contenuto della fattura previsto dal previgente articolo 21 emergono due novità. La prima concerne il fatto che, dal 1° gennaio 2013, la fattura deve presentare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco” e non più un numero progressivo per anno solare.
A tal riguardo si ritiene che la modifica apra, sostanzialmente, a due diverse possibilità:
Ad esempio, si ritiene corretta la numerazione che per il 2013 parta da 1 inserendo, ad esempio, quale serie, la lettera A (000001/A) e per il 2014 che riprenda da 1 inserendo come serie la lettera B (000001/B). Anche l’anno, si è dell’avviso, possa essere utilizzato come serie (000001/2013, 000001/2014, e via di seguito).
Inoltre, in caso di esercizio di più attività ex-art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 e/o di adozione di più sezionali (es. per diversi punti vendita) si ritiene possano essere utilizzate due distinte serie, la prima per identificare l’anno e la seconda il sezionale (es. 000001/2013/01 identifica la fattura n. 1 del 2013 del sezionale n. 1, 000001/2013/02 identifica la fattura n. 1 del 2013 del secondo sezionale).
Così operando, si ritiene sia garantito il rispetto della progressività e della univoca identificazione previsto dalla norma. Sull’argomento è necessario un chiarimento dell’Agenzia delle entrate peraltro già richiesto dalle case produttrici di software.
La seconda modifica riguarda l’obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fiscale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Fermo restando il contenuto della fattura individuato dal nuovo secondo comma dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 1 del citato articolo semplifica l’utilizzo della fattura elettronica intendendo per tale:
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione.
Se l’operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all’imposta con aliquote diverse, la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi oggetto dell’operazione, i corrispettivi per la determinazione della base imponibile e quelli ceduti a titolo di sconto premio o abbuono, sono indicati distintamente secondo l’aliquota applicabile.
Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura.
Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni.
Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.
I predetti requisiti possono essere garantiti mediante:
Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.
In sostanza dall’analisi della norma appare chiaro che al soggetto passivo viene lasciata ampia libertà di scelta del formato con cui la fattura elettronica può essere emessa o ricevuta.
Il dettato normativo dispone, infatti, che la fattura possa essere emessa o ricevuta non solo in formato Xml, ma anche in qualsiasi altro tipo di formato elettronico, come ad esempio:
La fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche per le prestazioni di servizi purchè “individuabili attraverso idonea documentazione”.
Con riferimento al principio di emissione della fattura (cartacea o elettronica) al momento dell’effettuazione dell’operazione, il comma 4 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, appena modificato, dispone che:
Il comma 6 dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che la fattura deve essere emessa, anche nei casi sottoelencati, senza indicazione dell’imposta ma con l’inserimento di particolari annotazioni come di seguito indicato:
a) OPERAZIONE NON SOGGETTA: per le cessioni relative a beni intransito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 7-bis, co 1, D.P.R. n. 633/1972
b) OPERAZIONE NON IMPONIBILE: per le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 (esportazioni e fattispecie ad esse assimilate, servizi internazionali o connesse a scambi internazionali, cessioni a soggetti non residenti o domiciliati al di fuori del territorio Ue
c) OPERAZIONE ESENTE: per le operazioni di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 (ad eccezione di quelle di cui al co. 6 (operazioni effettuate nei porti, aeroporti, scali ferroviari ecc.)
d) REGIME DEL MARGINE - BENI USATI REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D’ARTE REGIME DEL MARGINE - OGGETTI D’ANTIQUARIATO O COLLEZIONE: in base ai casi previsti dal decreto Legge n. 41 del 23 febbraio 1995
e) REGIME DEL MARGINE – AGENZIA DI VIAGGIO: per le operazioni sottoposte al regime del margine di cui all’articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972
In tema di semplificazione, si segnala che il decreto in analisi ha modificato l’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972 prevedendo che la conservazione delle fatture elettroniche avvenga in modalità elettronica, mentre le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.
Sul tema si evidenzia che, al fine di garantire l’interoperabilità tra i diversi sistemi nazionali, l’UE sta studiando misure utili ad individuare un contenuto standard della fattura valido in tutti i Paesi membri.
Dalla lettura delle nuove disposizioni sulla fattura elettronica, emerge che l’adozione di tali procedure porta una serie di vantaggi facilmente individuabili, come ad esempio:
LA FATTURA SEMPLIFICATA
Con il decreto in oggetto, a partire dal 1° gennaio 2013, viene introdotta la possibilità di emettere fattura in modalità “semplificata”, per quelle operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (Iva compresa), nonché per le fatture rettificative di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972.
Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dal decreto, individua gli elementi essenziali della fattura semplificata:
Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità:
La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
a) cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a (cessioni di beni o prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn da 1) a 4) e 9) effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile”).
Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può:
La fattura semplificata, come pure quella ordinaria, può essere emessa anche mediante apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, con D.M. saranno individuati gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il documento.