Il decreto 26.05.2017 ha modificato le percentuali di imponibilità/esenzioni applicabili alle seguenti fattispecie:
In relazione a ciascuna fattispecie il Decreto ha variato la percentuale di imponibilità/esenzione in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43% (aliquota marginale Irpef):
N.B. Non è stata modificata l’aliquota a tassazione del 26% prevista per i dividendi e i capital gains relativi a partecipazioni non qualificate.
TASSAZIONE DIVIDENDI/UTILI
La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi è applicabile agli utili formati a partire dal 2017.
Per la tassazione degli utili prodotti in periodi precedenti si applicheranno le vecchie percentuali:
L’art. 1, comma 4, del decreto in esame ha fissato un’importante regola di determinazione del trattamento fiscale relativo alle fattispecie, attinenti le ipotesi in cui nel patrimonio netto della società erogante l’utile, sussistano riserve di utili stratificatesi negli anni.
Al riguardo, la norma attuativa ha previsto che, a decorrere dalle delibere di distribuzione degli utili relativi all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, i dividendi si considerano “prioritariamente” formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, successivamente, con quelli prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
TASSAZIONE PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI
La nuova percentuale del 58.14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria costituita dalle plusvalenze / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell’esercizio d’impresa.
L’applicazione della nuova percentuale riguarda le plusvalenze/minusvalenze realizzate a decorrere dal 01.01.2018.
Per le plusvalenze/minusvalenze derivante da cessioni di partecipazioni nell’esercizio d’impresa da parte di soggetti non Ires si applica la percentuale di esenzione in misura pari al 41,86%
N.B. Nel caso in cui la cessione della partecipazione sia avvenuta anteriormente all’01.01.2018 e i corrispettivi siano percepiti in tutto o in parte successivamente a tale data, è prevista l’applicazione della vecchia percentuale del 49,72%.