Nella Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, è stata pubblicata la Legge n. 178 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021.
La legge è in vigore dal 1° gennaio 2021.
Di seguito proponiamo la sintesi delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, licenziamenti e contratti a termine.
I commi da 299 a 305 dell’art. 1 prevedono la concessione di 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario per causale Covid-19.
Le 12 settimane, gratuite e non soggette ad alcuna contribuzione addizionale, devono essere collocate:
I datori di lavoro possono richiedere i predetti trattamenti a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2021 e a prescindere dall’utilizzo degli stessi nel corso del 2020. Tuttavia, è previsto che i periodi di integrazione salariale richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. Ristori (D.L. n. 137/2020), collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.
È confermato il termine decadenziale di presentazione delle domande di trattamento CIGO, CIGD e FIS all’INPS alla fine del mese successivo rispetto a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Analogamente è mantenuto il termine di invio all’INPS dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.
È confermato lo sgravio di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 per un ulteriore periodo di 8 settimane nel 2021.
Il comma 306, infatti, riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.
I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero di cui all’art. 12, comma 14, del D.L. n. 137/2020 possono rinunciare alla fruizione del beneficio per la parte non ancora goduta e presentare contestualmente domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
L’applicazione dello sgravio è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti per motivo economico.
In particolare, fino a tale data resta precluso:
Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:
4) Contratti a tempo determinato
Il comma 279 proroga fino al 31 marzo 2021 il termine previsto dall’art. 93 D.L. n. 34/2020 (Rilancio) fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.