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Legge di Bilancio 2021 – disposizioni in materia di lavoro - prima parte.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021 in materia di trattamenti di integrazione salariale causale “emergenza Covid-19”, blocco dei licenziamenti e contratti a tempo determinato.

Nella Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, è stata pubblicata la Legge n. 178 sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021.

La legge è in vigore dal 1° gennaio 2021.

Di seguito proponiamo la sintesi delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, licenziamenti e contratti a termine.

  1. Ammortizzatori Sociali

I commi da 299 a 305 dell’art. 1 prevedono la concessione di 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario per causale Covid-19.

Le 12 settimane, gratuite e non soggette ad alcuna contribuzione addizionale, devono essere collocate:

  • per il trattamento CIGO nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021;
  • per i trattamenti CIG in deroga, FIS e FSBA nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

I datori di lavoro possono richiedere i predetti trattamenti a favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2021 e a prescindere dall’utilizzo degli stessi nel corso del 2020. Tuttavia, è previsto che i periodi di integrazione salariale richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. Ristori (D.L. n. 137/2020), collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane.

È confermato il termine decadenziale di presentazione delle domande di trattamento CIGO, CIGD e FIS all’INPS alla fine del mese successivo rispetto a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Analogamente è mantenuto il termine di invio all’INPS dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.

  1. Esonero contributivo per aziende che non fanno ricorso agli ammortizzatori sociali

È confermato lo sgravio di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 per un ulteriore periodo di 8 settimane nel 2021.

Il comma 306, infatti, riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero di cui all’art. 12, comma 14, del D.L. n. 137/2020 possono rinunciare alla fruizione del beneficio per la parte non ancora goduta e presentare contestualmente domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

L’applicazione dello sgravio è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

  1. Blocco licenziamenti

I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti per motivo economico.

In particolare, fino a tale data resta precluso:

  • attivare procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223) e restano sospese le procedure pendenti che siano state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604). Si ricorda che, come precisato nella nota n. 298 del 24/6/2020 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro è ricompresa in detti licenziamenti anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

 Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:

  • imprese che hanno cessato definitivamente l’attività;
  • imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

4) Contratti a tempo determinato

Il comma 279 proroga fino al 31 marzo 2021 il termine previsto dall’art. 93 D.L. n. 34/2020 (Rilancio) fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015 e ss.mm.

  • Data inserimento: 07.01.21