Legge di stabilità - Split payment sulla fatturazione alle pubbliche amministrazioni

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o di enti pubblici: il c.d. “split payment”.

L’art. 1 comma 629, lett. b) della Legge di Stabilità 2015 introducendo il nuovo art. 17- ter al D.P.R. n. 633/1972, ha istituito un innovativo meccanismo di versamento dell’Iva, c.d. “split payment” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “ non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”.

In base alle nuove disposizioni l’imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (ente pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento  solo dell’imponibile, mentre l’Iva dovuta verrà trattenuta e versata direttamente all’Erario secondo le regole previste in un decreto di prossima emanazione, regole comunque già anticipate dal comunicato stampa del MEF pubblicato il 9 gennaio scorso.

Si consideri ad esempio il caso in cui un’impresa abbia acquistato una partita di merce pagando la fornitura 10.000 euro di imponibile e 1.000 euro di IVA, per un importo complessivo di 11.000 euro. La medesima impresa vende la merce ad un Comune. In questo caso l’imponibile ammonta a 30.000 euro e l’IVA risulta pari a 3.000 euro. Nell’effettuare il pagamento il Comune sarà tenuto a corrispondere all’impresa fornitrice della merce l’importo di 30.000 euro trattenendo a sé l’IVA di 3.000 che dovrà essere successivamente versata dallo stesso Comune nelle casse dell’erario secondo modalità che come più sopra precisato saranno definite più avanti con apposito decreto.

La nuova disciplina interessa le fatture emesse nei confronti dei soggetti per i quali opera l’esigibilità differita dell’imposta ai sensi dell’art. 6, comma 5 D.P.R. 633/72 e più precisamente:

  • Stato
  • Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica
  • Enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi
  • C.C.I.A.A.
  • Istituti universitari
  • ASL ed enti ospedalieri
  • Enti pubblici e cura con prevalente carattere scientifico
  • Enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza.

DECORRENZA

La disciplina dello “split payment” non è prevista dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE, per cui l’applicazione della stessa è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell’UE. Il legislatore ha comunque deciso di anticipare l’applicazione delle nuove disposizioni “nelle more” dell’autorizzazione UE. 

L’art. 1, comma 632, Finanziaria 2015 dispone, quindi, che il metodo in esame trova “applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile dal 1 gennaio 2015”.

Il comunicato stampa del 9 gennaio il MEF, che anticipa il DM attuativo,  precisa che lo split payment è applicabile alle operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015 per le  quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data. Pertanto le fatture emesse fino al 31.12.2014 non saranno interessate dal nuovo meccanismo.

ESONERI DALL’APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT

Lo split payment non trova applicazione nei seguenti casi:

  • quando l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta come nel caso di acquisti di beni / prestazioni di servizi  soggette al regime di inversione contabile di cui agli art. 17 e 74 del DPR 633/72 o di acquisti intracomunitari;
  • quando trattasi di compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sul reddito. Con tale espressione, il Legislatore ha inteso fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata. Il chiarimento era necessario per gli esercenti arti e professioni che fatturano alla PA i servizi professionali evidenziando nel documento la relativa ritenuta d’acconto. Tali soggetti, come confermato ora dalle Entrate, sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo art. 17-ter del decreto IVA.

“STATUS” DELL’ENTE PUBBLICO

Particolare importanza per l’applicazione del meccanismo dello split payment è la verifica della veste che assume l’Ente pubblico nei confronti del fornitore. La disposizione dello split payment, infatti va ad intrecciarsi con l’altra novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, ovvero l’estensione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni  “di servizi di  pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici”.

Nel citato comunicato del Mef è stato precisato che la norma dello split payment si applica alle operazioni per le quali l’ente pubblico non agisce in qualità di soggetto Iva, ma opera nella propria sfera istituzionale.

Al contrario, il meccanismo dell’inversione contabile trova il limite applicativo nel fatto che il soggetto destinatario delle cessioni o delle prestazioni debba necessariamente rivestire la qualifica di soggetto passivo ai fini Iva in quanto gli sono attribuiti gli adempimenti di integrazione della fattura e la sua annotazione nei registri Iva acquisti e vendite.

Diventa quindi importante determinare in quale fattispecie si sta operando.

Esempio 1

La società Alfa eroga al Comune servizi di pulizia dei locali riservati alla Sezione anagrafe. Pur trattandosi di prestazioni soggette a reverse charge dal 1 gennaio 2015, troverà applicazione lo split payment, in quanto l’ente agisce in qualità di veste istituzionale e non potrà assolvere l’Iva con il meccanismo del reverse charge.

Esempio 2

La società Alfa eroga al Comune servizi di pulizia dei locali riservati alla Farmacia Comunale. Tale operazione dovrà essere considerata soggetta a reverse charge art. 17 comma 6, lettera a-ter DPR 633/72 in quanto il Comune opera in ambito commerciale. 

IL DIFFERIMENTO DI ESIGIBILITA’

La Legge di Stabilità non abroga la disciplina dell’esigibilità differita di cui all’art. 6 comma 5 del DPR 633/1972, che permette al fornitore del bene o prestatore di servizio di differire il versamento dell’Iva al momento del pagamento della fattura da parte dell’Ente pubblico. Di fatto, con il meccanismo dello split payment, la regola dell’esigibilità differita viene neutralizzata in quanto in applicazione dell’art. 17-ter l’imposta non viene incassata dal fornitore. La norma del differimento dell’imposta resta applicabile per le fatture emesse prima del 31.12.2014 e per le operazioni soggette a ritenuta a titolo di imposta sul reddito per cui non si applica il meccanismo dello split payment.

ASPETTI CONTABILI DELLO SPLIT PAYMENT

Da un punto di vista operativo nella fattura emessa in relazione alle operazioni poste in essere con gli enti pubblici l’Iva deve essere esposta in fattura da parte del soggetto che effettua la prestazione nei confronti dell’ente pubblico interessato allo split payment, tuttavia, occorrerà specificare che l’Iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972. Per questo motivo l’Iva andrà stornata dal totale della fattura, dovrà essere annotata nel registro vendite non dovrà apparire nelle liquidazioni periodiche del soggetto cedente o prestatore.

Ad esempio, ipotizzando di dover fatturare un operazione di €. 10.000 con Iva al 22%, dovremmo indicare che l’Iva di €. 2.200 sarà versata dal committente ai sensi dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Il totale fattura sarà pari a €. 12.200, e si indicherà come netto a pagare €. 10.000. Tale fattura dovrà essere registrata annotando il credito verso l’ente pubblico (€. 12.200), con in contropartita  il ricavo (€. 10.000) e l’Iva split payment (€. 2.200). Per non far concorrere la suddetta Iva alla liquidazione periodica, l’Iva andrà stornata dal totale del credito acceso verso l’ente pubblico o contestualmente alla registrazione della fattura o con un’apposita scrittura.

La fattura sarà emessa nel formato elettronico o cartaceo a seconda della normativa vigente.

RIMBORSO CREDITO IVA

L’applicazione del meccanismo dello split payment comporterà per le aziende che effettuano operazioni verso la P.A. un aumento del credito nei confronti dell’erario.

Per compensare questa situazione è stato modificato l’art. 30 comma 2 lett. a) DPR n. 633/72 includendo le operazioni in esame tra quelle che consentono il rimborso del credito Iva in base al requisito dell’aliquota media.

Inoltre è stato riconosciuto ai cedenti/prestatori che applicano lo split payment il rimborso del credito Iva in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile relativo a tali operazioni.

  • Data inserimento: 30.01.15
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 1742