Il 27 gennaio 2011. la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (CCNL) dei settori artigiani del Legno e dei Lapidei, contratti scaduti il 31 dicembre 2008.
Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazionali attuativi del nuovo sistema di contrattazione ( vedi notizie su FAREIMPRESA n.30/2009 e n.38/2009) le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani, tramite l’erogazione di una cifra una tantum e con l’aggiornamento dei minimi salariali decorrente dal gennaio 2010.
Il nuovo CCNL Area Legno Lapidei, secondo le nuove regole del sistema contrattuale artigiano, avrà validità per tre anni e considerata la già avvenuta copertura di tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2010, 2011 e 2012.
Il periodo da gennaio 2010 a gennaio 2011 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum di 150 euro (105 per gli apprendisti), da erogarsi ai dipendenti in forza al 27.01.2011 in due tranches: 80 euro con la retribuzione di aprile 2011 e 70 euro con la retribuzione di ottobre 2011.
Da febbraio 2011 decorre il primo aumento dei minimi retributivi di circa 33 euro per il Legno e 35 per i lapidei, con riferimento al livello dell’operaio qualificato. Ulteriori aumenti sono previsti a settembre 2011 e giugno 2012, per un totale complessivo dei tre aumenti di circa 76 euro per il Legno e 80 per i Lapidei, sempre con riferimento al livello dell’operaio qualificato.
Tra le novità retributive registriamo anche il conglobamento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “Retribuzione tabellare” e la conferma dell’elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente dallo scorso luglio e spettante ai lavoratori di aziende che risultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav. Si tenga presente che tale erogazione non libera comunque l’azienda dall’obbligo di dover garantire direttamente al dipendente le prestazioni previste dalla bilateralità.
A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali decorrenti da gennaio 2011, di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Veneto si dovrà fare riferimento alla complessiva contribuzione prevista dall’Accordo Interconfederale Regionale del 14 dicembre 2010 con il quale sono state ridefinite l’assetto e l’entità delle singole quote di versamento a sostegno del sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS ..).
Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.
Sfera di applicazione:
possibilità di applicazione del CCNL Area Legno Lapidei anche alle aziende non artigiane. Aggiornato l’elenco delle lavorazioni comprese nella sfera di applicazione con l’aggiunta della produzione di sarcofagi, della produzione e montaggio di allestimenti fieristici. Per i lapidei l’aggiunta riguarda la specifica della produzione di cemento, calce, gesso, laterizi, e della produzione e messa in opera di materiali lapidei in ambito cimiteriale (escluso attività inserite nel ciclo edilizio).
Resta da definire l’inserimento contrattuale del comparto del restauro artistico.
Classificazione professionale:
sarà definita a breve la declaratoria dei profili professionali dei settori cemento, calce, gesso, malte e laterizi.
Contratto a tempo determinato:
viene specificato che il contratto a termine può ripetersi con lo stesso lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. Un ulteriore contratto a termine di massimo 12 mesi può essere stipulato presso la Direzione Provinciale del lavoro con l’assistenza delle organizzazioni sindacali.
Apprendistato professionalizzante:
viene specificato che dal 27.01.2011 le assenze che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, maternità, ..ecc.) e le sospensioni per crisi aziendali comportano, se di durata complessiva non inferiore a 60 giorni (sommando ciascun evento che superi i 15 giorni di calendario), la sospensione del tirocinio e relativa proroga della sua durata. Inoltre viene stabilito che l’apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età con personale già in possesso di una qualifica professionale.
Nuovo l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa, che preannuncia la prossima costituzione di apposito Fondo al quale le aziende verseranno per ogni dipendente, assunto a tempo indeterminato, un contributo mensile, per 12 mensilità all’anno, pari a 10,42 euro.
Infine si fa presente che il nuovo Accordo ha istituito una quota contratto destinata al ristorno dei costi connessi al rinnovo contrattuale. A tal fine entro il 31 marzo p.v. le aziende informeranno i dipendenti che con la retribuzione di aprile 2011 sarà operata una apposita ritenuta di 20 euro, dalla quale sono esclusi i dipendenti iscritti a CGIL, CISL e UIL. Nel caso il dipendente non acconsenta alla trattenuta dei 20 euro, dovrà fornire all’azienda apposita rinuncia da lui stesso sottoscritta.