La definizione delle liti fiscali “minori” è prevista dall’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011. Si ricorda, genericamente, che tale disposizione prevede che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento di somme determinate ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002.
L’Agenzia chiarisce che le interpretazioni già fornite in riferimento all’articolo 16 della Legge n. 289/2002, opportunamente adattate per le peculiarità dell’istituto in argomento, sono da ritenersi valide. A tal fine, elenca alcuni documenti di prassi a cui fare ancora riferimento, emanati con riferimento alla precedente chiusura delle liti fiscali pendenti.
Di seguito, si evidenziano le principali novità e chiarimenti forniti dalla circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, rinviando alla lettura della stessa per maggiori dettagli ed approfondimenti.
LITI FISCALI DEFINIBILI
Per lite fiscale si intende quella rientrante nella giurisdizione tributaria come definita dall’art. 2 Decreto legislativo n. 546 del 1992. L’eventuale circostanza che una lite sia definitivamente radicata dinanzi agli organi della giustizia tributaria per effetto di giudicato implicito non vale a mutarne la natura di lite non fiscale.
La lite definibile è solo quella in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che deve essere legittimata passivamente a stare in giudizio. Sono pertanto escluse le liti in cui sono coinvolti altri enti impositori: Regioni, Enti locali, altre Agenzie fiscali, ecc.
Sono escluse dalla definizione anche le controversie relative all’operato dell’Agente della riscossione, però non riguardanti “atti impositivi”. Si tratta, ad esempio, di liti relative all’impugnazione di fermo amministrativo di veicoli, di iscrizione di ipoteca, di risposta ad istanza di rateazione.
Sono definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono parte in giudizio anche l’Agente della riscossione.
Sono escluse dalla definizione le controversie relative alle decisioni di recupero degli aiuti di Stato illegittimi: l’esclusione riguarda il pagamento degli aiuti, dei relativi interessi e sanzioni.
La possibilità di definire la lite è condizionata dalla presenza di un “atto impositivo”. Come chiarito dalla circolare n. 48/E, oggetto di trattazione, paragrafo 4:
ü le controversie riguardanti il SSN, in quanto rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie;
ü gli atti con cui gli uffici recuperano crediti d’imposta che realizzano un’agevolazione fiscale, indebitamente utilizzati, hanno natura impositiva;
ü le liti relative alle tasse automobilistiche, in quanto la controversia generalmente riguarda l’omesso versamento, e quindi un atto non “impositivo”. Qualora la controversia riguardi un atto impositivo diverso dalla mera liquidazione, o dal recupero dell’omesso versamento, la stessa può essere definita;
ü le liti aventi ad oggetto i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e sostituti nelle dichiarazioni presentate, ma non versate (al recupero di tali imposte si procede con un atto di mera riscossione, e non “impositivo”);
ü l’avviso di liquidazione ed il ruolo, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione del tributo, e non riconducibili ad atti “impositivi”: ad esempio, non è definibile l’omesso versamento IRAP da parte dei soggetti passivi che, dopo aver indicato l’imposta in dichiarazione, ne hanno omesso il versamento ritenendo non presente il requisito dell’organizzazione. Tuttavia, l’Agenzia precisa che in merito occorre aver riguardo alla natura sostanziale dell’atto impugnato, prescindendo dal “nomen iuris”;
ü le controversie riguardanti i contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto non rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie;
ü le controversie in materia di tributi locali;
ü le controversie in materia di canone di abbonamento alla televisione (qualora la controversia riguardi un atto impositivo diverso dalla mera liquidazione, o dal recupero dell’omesso versamento, la stessa può essere definita);
ü le controversie che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate (come precisato dalla Sentenza Corte Cassazione del 3 ottobre 2006, n. 21328);
ü le controversie in cui la società di persone impugna l’accertamento con cui è rettificato in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, in quanto la lite definibile deve esprimere un valore determinato su cui calcolare gli importi.
IL CONCETTO DI LITE “PENDENTE”
La definizione incide soltanto sui rapporti “pendenti” alla data del 1° maggio 2011.
Si considerano “pendenti” tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimento di irrogazione delle sanzioni ed ogni altro atto di imposizione per le quali:
Ci sembra opportuno sottolineare che non è suscettibile di definizione la lite “potenziale”, cioè quella in cui il ricorso in primo grado non è stato presentato alla data del 1° maggio 2011, pur essendo a tale data pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato (non rileva che il 1° maggio fosse festivo).
VALORE DELLA LITE
La circolare n. 48/E ribadisce che il valore della lite da assumere come base di calcolo per la definizione è costituito da:
Qualora siano state irrogate sanzioni collegate al tributo, ma lo stesso non abbia formato oggetto di contestazione, il giudizio introdotto allo scopo di contestare le sanzioni può essere definito avendo riguardo solo all’ammontare di queste ultime;
Il valore deve essere determinato: di conseguenza, non sono definibili le liti con valore indeterminato o indeterminabile, o quelle concernenti atti che non recano l’indicazione dell’importo dell’imposta né delle sanzioni. Non è definibile, ad esempio, una vertenza che riguardi esclusivamente la spettanza di un’agevolazione; può invece essere definita qualora con il provvedimento impugnato l’Agenzia non si è limitata a negare un’agevolazione, ma abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni conseguentemente dovute.
Il valore della lite è determinato con riferimento a ciascuno degli atti oggetto di contestazione nell’atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dal numero di tributi in essi indicati (es.: se un atto definibile si riferisce a IRPEF, IRAP e imposta di registro, il valore della lite deve essere calcolato con riferimento al totale delle imposte in contestazione considerate in ciascun atto impugnato). Il valore massimo di 20.000 euro, va quindi riferito all’importo complessivo di tutte le imposte in contestazione considerate in ciascun atto impugnato.
La definizione non può essere parziale, cioè limitata ad una sola parte dei tributi in contestazione (es.: se la lite è relativa ad un avviso riguardante sia l’Irpef che l’IRAP, non è possibile definire solo un tributo, ma dovrà essere versato un importo commisurato alla somma delle predette imposte). Fa eccezione l’ipotesi in cui la lite abbia ad oggetto un rapporto tributario definibile e uno non definibile: in tal caso è possibile definire parzialmente la lite.
PRONUNCIA “RESA”
Con riferimento alla data in cui la pronuncia giurisdizionale si intende “resa”, il legislatore attribuisce rilevanza alla data di:
1. Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda
Ai fini della determinazione della somma dovuta occorre fare riferimento all’ultima o all’unica pronuncia non definitiva eventualmente resa alla data di presentazione della domanda di definizione.
Di conseguenza:
Ø qualora la causa sia stata già discussa: il soggetto deve verificare, prima della presentazione della domanda di definizione, se sia intervenuto o meno il deposito della sentenza o del dispositivo presso la segreteria della Commissione Tributaria;
Ø qualora tra la data di versamento delle somme dovute per la definizione e quella di presentazione della domanda intervenga una pronuncia giurisdizionale non definitiva, resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, per effetto della quale le somme dovute risultino modificate potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
Vale la pena sottolineare che si rende pertanto opportuno presentare la domanda immediatamente dopo l’esecuzione del versamento. In attesa della disponibilità del funzionamento della trasmissione telematica della domanda, questa potrà essere consegnata all’Ufficio (in tal caso, ai fini della determinazione della somma dovuta per la definizione, si fa riferimento all’ultima o all’unica pronuncia non definitiva resa alla data di consegna).
SOSPENSIONE DEI GIUDIZI
Le liti fiscali suscettibili di definizione sono sospese dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012.
La sospensione non opera qualora il contribuente presenti istanza di trattazione. Se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel periodo di sospensione, il giudizio prosegue, salva la facoltà del contribuente di chiederne la sospensione, rappresentando la volontà di avvalersi della definizione.
La richiesta di sospensione non potrà più formularsi qualora il contribuente non abbia effettuato il versamento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2011 o, se non è dovuto alcun versamento, qualora non abbia presentato tempestiva domanda di definizione.
La richiesta, di trattazione o di sospensione, può essere formulata in forma scritta oppure oralmente in udienza. Il giudice deve comunque sospendere il processo nell’eventualità che il contribuente produca in sede di discussione copia del versamento effettuato o, se non sono dovuti pagamenti, della domanda di definizione presentata.
Quando l’Ufficio, dopo il 2 aprile 2012, avrà preso atto della presentazione delle domande di definizione, includendole nell’elenco da trasmettere agli organi giurisdizionali, la sospensione del giudizio si protrarrà fino al 30 settembre 2012. Entro la data del 30 settembre 2012, l’Ufficio comunicherà al competente organo giurisdizionale l’avvenuta estinzione della lite, dopo averne verificato il perfezionamento ed accolto la domanda di definizione.
Qualora il contribuente non si avvalga della definizione agevolata, la sospensione cessa il 30 giugno 2012, con la conseguenza che i termini processuali riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2012.
Il versamento per la definizione delle liti fiscali pendenti va effettuato entro il 30.11.2011. In merito l’Agenzia nel citato Provvedimento 13.9.2011 ha precisato che “per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato … un separato versamento”.
Il versamento va effettuato con il mod. F24 “Versamenti con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo “8082” istituito con la Risoluzione 5.8.2011, n. 82/E. In merito l’Agenzia rammenta che il suddetto modello di versamento va utilizzato qualunque sia il tributo oggetto della lite e che è esclusa la compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.
OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 48/E in commento conferma che l’omesso pagamento delle somme dovute per la definizione comporta “l’inefficacia della sanatoria”.
ERRORE SCUSABILE
Come evidenziato dall’Agenzia entro il 30.9.2012, l’Ufficio dovrà comunicare al contribuente l’eventuale diniego della definizione e, a tal fine, lo stesso farà “corretta applicazione del principio dell’errore scusabile”.
Ai sensi del comma 9 del citato art. 16 nel caso di versamento di una somma inferiore a quanto dovuto ai fini della definizione, se l’errore è “scusabile”, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare l’insufficiente versamento entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio. In caso di mancata regolarizzazione “la chiusura della lite non sarà valida”.
In merito l’Agenzia evidenzia che si ha errore scusabile se il contribuente ha osservato una normale diligenza nella determinazione del valore della lite e degli importi dovuti ovvero qualora lo stesso sia stato determinato dalla sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza o di complessità di calcolo.