Si propone, di seguito, una sintesi per argomento delle novità contenute nel provvedimento, evidenziandone i casi in cui le disposizioni necessitano di regolamenti attuativi.
Le novità di natura fiscale decorrono in generale dal 6.7.2011 e saranno oggetto di vari specifici interventi di approfondimento monotematico successivi.
IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI ( Art. 23, comma 7)
Viene aumentata l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari .
Per il 2011 la comunicazione annuale dei depositi titoli inferiori a € 50.000 è soggetta ad una imposta pari a € 34,20. Per le comunicazioni di ammontare superiore a € 50.000 le norme dispongono un graduale aumento dell’imposta nel tempo, variabile secondo l’entità dei depositi.
RITENUTA SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 36% O RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 55% ( Art. 23, comma 8)
Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche / Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:
La nuova ritenuta è applicabile dal 6 luglio 2011.
RIPORTO DELLE PERDITE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ( Art. 23, comma 9)
I limiti temporali per il riporto a nuovo delle perdite fiscali sono stati sostituiti con la possibilità di compensare tali perdite nel limite dell’80% del reddito di ciascun esercizio. La modifica riguarda solo le società di capitali, mentre ne rimangono escluse le ditte individuali e le società di persone.
Con la modifica le società di capitali possono portare in detrazione le perdite nei successivi esercizi nel limite dell’80% del reddito conseguito, senza alcun limite temporale e quindi anche oltre il quinquennio successivo.
Pertanto, se la perdita deducibile è inferiore all’80% del reddito prodotto nell’esercizio può essere portata in detrazione totalmente; diversamente se la perdita è superiore all’80% del reddito conseguito, la parte eccedente verrà rinviata a nuovo e sarà dovuta l’Ires sul 20% del reddito.
In sostanza con le nuove previsioni, non sarà più possibile azzerare completamente il reddito imponibile, che in ogni caso, sarà sottoposto a tassazione nell’esercizio di realizzazione nel limite minimo del 20%.
Il tetto dell’80% non riguarda le perdite formatesi nei primi tre esercizi di vita della società.
Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria la perdita di un esercizio è compensabile nello stesso anno con altri redditi di impresa ; l’eccedenza è riportabile nei successivi cinque esercizi. La stessa regola vale per le Srl trasparenti di cui all’art. 116 del Tuir.
Per quanto attiene la decorrenza , l’art. 23 non prevede alcuna deroga allo statuto del contribuente. Le modifiche dovrebbero quindi entrare in vigore dal 2012, tuttavia la relazione al provvedimento sembrerebbe ipotizzare l’efficacia a partire dalle perdite formatesi nel 2011. Per quelle realizzate nell’esercizio 2010 e precedenti resta il tetto dei 5 anni.
RIALLINEAMENTO AVVIAMENTO E ALTRI BENI IMMATERIALI (art. 23 comma 12)
Estesa la possibilità di affrancare l'avviamento e le altre attività immateriali che nel bilancio individuale della società risultante da operazioni straordinarie sono allocati alla voce partecipazioni.
Consentito anche l'affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.
La previsione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2010 e in quelli precedenti. E’ dovuta l’imposta sostitutiva del 16%.
Nel caso in cui il riallineamento sia relativo a operazioni effettuate in periodi d’imposta anteriori al 1° gennaio 2011, l’imposta è dovuta in unica soluzione entro il 30 novembre 2011.
Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012.
Si attende l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
ELIMINAZIONE DELLA GARANZIA NELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (art. 23 comma 17)
E’stato eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia previsto per:
qualora l’importo complessivo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.
Viene, invece, previsto che in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata di quelle successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo del debito residuo (in conto capitale) oltre al doppio della sanzione del 30% (applica pertanto il 60%) calcolata sul debito residuo.
Le nuove disposizioni si applicano agli atti non ancora “perfezionati” al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto), mentre non si applicano alle adesioni (ed acquiescenze ex art. 15 D.Lgs. 218/97) e le conciliazioni giudiziali già perfezionale al 6.7.2011, anche se con la prestazione della garanzia.
SUPER BOLLO AUTOVEICOLI (art. 23, comma 21)
Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):
L’omesso / insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.
Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.
CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE (art. 23 comma 22)
Sono revocate d’ufficio le partite Iva per le quali non sia esercitata l’attività per 3 annualità consecutive. Stesse conseguenze in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale. Contro il provvedimento di revoca il
contribuente potrà adire la commissione tributaria provinciale. Viene introdotta una mini sanatoria per la chiusura delle partite Iva con pagamento della sanzione ridotta (129 euro) per la mancata dichiarazione di cessazione attività. Con R.M. n.72/E/11 è stato istituito il codice tributo “8110” per il pagamento della sanzione relativa e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 relativo.
INDAGINI FINANZIARIAE (art. 23 comma 24)
Introdotta con decorrenza 01.01.2012 la possibilità di svolgere indagini finanziarie anche presso società ed enti di assicurazione.
Le indagini vanno preventivamente autorizzate dal direttore centrale / regionale dell’accertamento o, per la GdF, dal comandante regionale e possono riguardare sia richieste di informazioni, sia accessi.
STUDI DI SETTORE (art. 23 comma 28)
A partire dal 2012 il DL in esame dispone quanto segue:
1) La pubblicazione degli Studi di settore va effettuata entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la dichiarazione; eventuali correttivi anticrisi vanno pubblicati entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2) In caso di omessa presentazione degli Studi di settore la sanzione irrogabile è pari alla misura massima prevista (€. 2.065,83).
3) L'Ufficio è autorizzato a determinare il reddito in modo induttivo (prescindendo dalle scritture contabili) alternativamente in presenza:
a. di omessa presentazione degli Studi di settore
b. di insussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità
c. di infedele compilazione del modello degli studi di settore
se il reddito accertato a seguito delle rettifiche è > 10% del reddito dichiarato.
4) Nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, anche a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio, le sanzioni per infedele dichiarazione IRES, IVA e IRAP aumentano del 50% (dal 150% al 300%).
5) L'Ufficio non è più obbligato a evidenziare nell'atto di accertamento le ragioni che portano a disattendere le risultanze degli Studi, considerate inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente, al fine di utilizzare le presunzioni semplici (art. 39 c. 1 lett. d Dpr 600/
SANZIONI ( art. 23 comma 29)
In presenza di sanzioni già irrogate (ex art. 16 c. 1 Dlgs 472/97), in caso di accoglimento da parte dell’Ufficio delle deduzioni prodotte dal contribuente, le nuove sanzioni ricalcolate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60gg dalla notifica della cartella) mediante il pagamento di 1/3 dell’ammontare della sanzione ridotta.
A decorrere dagli atti emessi dopo il 31/10/2011 le sanzioni collegate ad un tributo devono necessariamente essere irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o rettifica (modifica dell’art. 17 c. 1 D.Lgs. 472/97).
Nella versione previgente la contestualità era solo una facoltà e talvolta le sanzioni venivano irrogate con atti separati, Attualmente le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono “sono” irrogate, senza precedente contestazione, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
PROROGA AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI ( art. 23 comma 30)
L’introduzione dell’avviso di accertamento “esecutivo” decorsi 60 giorni dalla notifica slitta dal 1 luglio al 1 ottobre 2011.
SANZIONI RIDOTTE E RAVVEDIMENTO ENTRO 15 GIORNI ( art. 23 comma 31)
La disposizione consente di ridurre la sanzione del 30%, applicabile in caso di omesso e/o tardivo versamento, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
In pratica, per un ritardo nel pagamento di 1 giorno, la sanzione applicabile è pari al 2% ( 30 x 1/15) .
La riduzione si riflette anche nel calcolo del ravvedimento operoso.
FATTURAZIONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI ( art. 23 comma 42)
L’attività di noleggio di veicoli senza conducente prevedeva l’emissione di:
Al fine di razionalizzare gli adempimenti, l’art. 23 comma 42 del decreto in commento, ha previsto che l’impresa esercente tale tipo di attività può emettere solo la fattura ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72 indicando gli estremi identificativi del contratto di noleggio. La fattura deve essere consegnata direttamente al cliente, nel caso in cui l'autovettura sia riportata ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.
IL NUOVO REGIME DEI MINIMI (art. 27)
Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei “minimi (art. 1 c. da 96 a 117 L. 244/2007) si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:
Per i giovani il periodo di valenza del regime può andare anche oltre i 5 periodi d’imposta ma non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno di età.
Dal 2012 per accedere, al regime dei minimi, oltre alle condizioni previste dall’art. 1 commi da 96 a 117 della legge 244/2007, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
Il nuovo regime mantiene tutte le agevolazioni e semplificazioni previste per il regime dei minimi: esenzione da Iva, da Irap, da studi di settore, dalla tenuta delle scritture contabili, etc., alle quali aggiunge però anche una notevole riduzione dell’imposta sostitutiva che scende dal 20% al 5%.
I soggetti che, per effetto delle nuove disposizioni pur avendo le caratteristiche per aderire al “vecchio” regime dei minimi, (di cui ai commi 96 e 99 dell'art. 1 L. 24 dicembre 2007, n. 244)non possono beneficiare del regime forfetario perché non rispettano le nuove condizioni imposte dalla manovra , possono applicare un nuovo regime.
Gli obblighi connessi al nuovo regime degli ex minimi, possono essere sintetizzati come segue:
Il regime di cui sopra cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 della L. n.244/07 (aver conseguito ricavi o compensi non superiori a 30 mila euro; non aver effettuato cessioni all’esportazione; non aver sostenuto spese per dipendenti o collaboratori; non aver acquistato beni strumentali per valore superiore a 15 mila euro nel triennio precedente), oppure si verifica una delle fattispecie indicate al successivo comma 99 della medesima disposizione normativa (regimi speciali Iva; non residenti; cessione in via esclusiva o prevalente di fabbricati; partecipazione in società o associazioni).
In assenza di esplicite previsioni normative si ritiene la determinazione del reddito di impresa debba avvenire nel rispetto delle regole ordinarie di competenza previste nel Tuir. E’ necessario comunque, attendere i provvedimenti attuativi richiesti dal sesto comma dell’art. 27 della Manovra correttiva.
E’ un regime naturale che accoglie tutti coloro che non rispettano le nuove condizioni imposte dal Dl 98/2011 sia che siano fuoriusciti dal regime dei minimi, sia che intendano intraprendere una nuova attività. Essendo un regime naturale coloro che , pur rientrandovi, non intendono adottarlo devono esercitare una opzione.
L’opzione è valida per un triennio e viene comunicata nella prima dichiarazione annuale presentata dopo la scelta operata . La scelta rimane valida anche dopo il decorso del triennio fino a quando “permane la concreta applicazione della scelta operata”.