In attesa della pubblicazione dell’apposito Decreto in G.U., l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sull’avvio della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi rendendo possibile l’avvio anticipato, a condizione che la stessa modalità sia unica ed unitaria per tutti i punti vendita.
Con la risposta ad interpello n. 139 del 14 maggio 2019, l’Agenzia chiarisce ulteriori dubbi sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dopo la risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019, con cui è stato precisato che il volume di affari cui fare riferimento per individuare i soggetti tenuti all’avvio dell’adempimento già dal 1° luglio 2019 è quello “complessivo” e relativo al 2018 (non ragguagliato per le attività iniziate nel corso del 2018), l’Agenzia precisa che:
1) è possibile una sostituzione graduale dei registratori di cassa con i Registratori Telematici (RT) con le seguenti cautele:
2) Nel caso di soggetti con più punti vendita, il momento in cui i RT sono censiti ed attivati può essere diverso e variare presso ciascuna unità locale in cui si svolge l’attività. Le modalità di certificazione delle operazioni rimangono le medesime già in essere (come detto al punto 1) per mutare unitariamente dal 1° luglio 2019 (per i soggetti con VA superiore a 400.000 euro) o dal 1° gennaio 2020 quando gli apparecchi sono “messi in servizio” per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
3) Su base volontaria, è possibile anticipare la “messa in servizio” dei RT ad una data anteriore al 1° luglio 2019 o 1° gennaio 2020, a condizione che la medesima modalità di certificazione (tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi) sia posta in essere per tutti i punti vendita. In sostanza, non è possibile certificare i corrispettivi giornalieri in forma promiscua (con RT che memorizza e trasmette in un punto vendita, con ricevuta/scontrino fiscale in un altro punto vendita per il medesimo soggetto).
4) In ogni caso, anche qualora la messa in servizio dei RT sia unitariamente anteriore al 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020), rimane l’obbligo di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 DPR 633/72 fino al 30 giugno 2019 (o fino al 31 dicembre 2019). In sostanza, la possibilità di non registrare i corrispettivi è collegata esclusivamente all’avvio obbligatorio della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dalle bozze del citato decreto emergerebbe che saranno esonerati, fino al 31.12.2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018. Su quest’ultimo tema è comunque opportuno attendere la pubblicazione in G.U.del Decreto Legge.