E’ entrato in vigore il 22 gennaio 2016 il decreto 11 gennaio 2016 che stabilisce le esenzioni dalla reperibilità in caso di visite mediche di controllo da parte dell’INPS per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
Con tale decreto, che dà attuazione all’art. 25 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità), il Ministero del Lavoro dispone che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati per i quali l’assenza è riconducibile a: