Ministero del Lavoro: Malattia – esclusi dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da alcune gravi patologie.
E’ entrato in vigore il 22 gennaio 2016 il decreto 11 gennaio 2016 che stabilisce le esenzioni dalla reperibilità in caso di visite mediche di controllo da parte dell’INPS per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.
Con tale decreto, che dà attuazione all’art. 25 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità), il Ministero del Lavoro dispone che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati per i quali l’assenza è riconducibile a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita: tali patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, attestante la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta: l’invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.