Il Decreto Legislativo 116 del 3 settembre 2020 “Attuazione delle direttive (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” modifica in modo importante la Parte IV del D.lgs. 152/2006, ed è entrata in vigore il 26 settembre 2020.
Di seguito si riporta una breve sintesi dei punti salienti del Decreto Legislativo che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti in questo sito.
Responsabilità estesa del produttore
Il Decreto riforma il sistema della responsabilità estesa del produttore. Con successivo decreto viene istituito il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi.
Definizioni
Vengono modificate alcune definizioni, a partire da quella di rifiuto urbano ma anche di rifiuto organico, deposito temporaneo prima della raccolta, compost e digestato. Viene anche riformulato l'elenco dei rifiuti che devono essere qualificati come speciali nell'ambito dell'attività di classificazione.
Preparazione per il riutilizzo
Si stabiliscono i passaggi normativi per la piena operatività della preparazione per il riutilizzo ed un successivo decreto normerà requisiti e modalità operative di tale attività.
Sistema della tracciabilità dei rifiuti
Il decreto definisce il sistema di tracciabilità dei rifiuti, già introdotto con il Decreto legge 135/2018, e che sarà basato sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Tale registro andrà a sostituire il registro cartaceo oggi utilizzato. Il Registro sarà gestito attraverso la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali e le aziende potranno utilizzare propri gestionali che si collegheranno al registro nazionale. Un decreto successivo stabilirà il funzionamento e l’operatività del Registro elettronico nazionale. Il decreto stabilirà anche il modello cartaceo di carico scarico dei rifiuti.
Registro rifiuti
Il decreto riscrive l’art. 190 del d. legislativo n. 152/2006 che tratta del registro rifiuti, modificando in modo importante i soggetti obbligati alla tenuta del registro. In particolare per i soli rifiuti non pericolosi saranno ora esentate le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Considerato che si sono evidenziati dubbi interpretativi riguardanti l’entrata in vigore delle modifiche relative al registro rifiuti, si stanno attendendo le risposte alle interrogazioni presentate agli enti competenti.
Il decreto aumenta in modo importante i quantitativi dei rifiuti, fino a 20 tonnellate di non pericolosi e fino a 4 tonnellate di pericolosi, che permetteranno la gestione dei registri di carico - scarico alle associazioni di categoria con cadenza mensile. Questa modifica evidenzia, senza ombra di dubbio, l’importanza delle associazioni di categoria nell’assistere le imprese nella gestione dei vari adempimenti.
Formulari
Il decreto legislativo riscrive totalmente anche l’art. 193 relativo al formulario di trasporto rifiuti. Il modello di formulario sarà stabilito dallo stesso decreto che definirà i registri. Fino all’emanazione di detto decreto si potrà continuare ad utilizzare l’attuale formulario per il trasporto rifiuti. Ora il formulario dovrà essere conservato tre anni e non più cinque.
Mud
Si conferma il MUD, stabilendo che con successivo decreto saranno stabilite le modalità di coordinamento con il Registro elettronico nazionale.
Si allega estratto della Gazzetta Ufficiale contenente il D.Lgs 3 settembre 2020 n. 116.
Per chiarimenti ed ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Ambiente e Certificazioni di Confartigianato Imprese Vicenza