Nell’ambito del DL n. 50/2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha:
DEFINIZIONE DI LOCAZIONE BREVE
L’art. 4 del citato Decreto contiene la definizione di “locazione breve” dalla quale, ai fini fiscali, deriva un reddito fondiario assoggettabile “ordinariamente” ad IRPEF ovvero, al ricorrere dei requisiti normativamente richiesti, a cedolare secca.
Il comma 1 del citato art. 4 dispone infatti che: “si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”.
Rispetto al passato, quindi:
La norma in esame riguarda esclusivamente i contratti stipulati da persone fisiche “privati”, sia direttamente che tramite un intermediario (agenzie immobiliari ovvero portali online come, ad esempio, Airbnb, Booking).
REGIME FISCALE DEL REDDITO DERIVANTE DALLA LOCAZIONE BREVE
Il comma 2 dell’art. 4 in esame dispone che: “a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento in caso di opzione”.
Da quanto sopra deriva quindi che il contribuente ha la possibilità di:
Il predetto regime applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da:
NUOVI ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI
I commi 4 e 5 dell’art. 4 in esame introducono nuovi adempimenti in capo agli intermediari che intervengono nella stipula / gestione dei contratti di locazione breve. In particolare, i soggetti esercenti l’attività di intermediazione immobiliare, anche tramite la gestione di portali online (ad esempio, Airbnb, Booking) che:
Tale ritenuta:
Quanto trattenuto dall’intermediario immobiliare dovrà essere:
È previsto, infine, che l’Agenzia delle Entrate potrà stipulare specifiche convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire una “collaborazione” per il monitoraggio dei contratti di locazione conclusi tramite tali portali.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Preme evidenziare che, al fine di individuare la decorrenza delle nuove disposizioni, fissata a decorrere dall’1.6.2017, il comma 2 dell’art. 4 in esame fa riferimento alla data di stipula del contratto. Di conseguenza le novità sopra commentate non troveranno applicazione con riferimento ai contratti di locazione breve stipulati fino al 31.5.2017, anche se relativi a locazioni effettuate nei mesi di luglio / agosto (si pensi, ad esempio, alle locazioni settimanali prenotate entro maggio per le vacanze estive). Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate.