Il comma 2 dell’art. 108 del TUIR, viene modificato dall’ art. 9 del Decreto internazionalizzazione che apporta delle variazioni alle soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza (previste dal DM 19 novembre 2008).
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2016).
Le nuove soglie di deducibilità sono le seguenti:
Viene inoltre previsto che le percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanza possano essere variate con semplice decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.