Nuova deducibilità delle spese di rappresentanza
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 147 del 14 settembre 2015 (Decreto Internazionalizzazione) recante disposizioni per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.
Il comma 2 dell’art. 108 del TUIR, viene modificato dall’ art. 9 del Decreto internazionalizzazione che apporta delle variazioni alle soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza (previste dal DM 19 novembre 2008).
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2016).
Le nuove soglie di deducibilità sono le seguenti:
- Fino a 10 milioni di Euro: 1,50% sui ricavi (prima era 1,3%)
- Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di Euro: 0,60%sui ricavi (prima era 0,5%)
- Oltre i 50 milioni di Euro: 0,40% sui ricavi (prima era 0,1%)
Viene inoltre previsto che le percentuali di deducibilità delle spese di rappresentanza possano essere variate con semplice decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.