L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole di emissione per le fatture immediate precisando che il cedente deve trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura elettronica al momento dell’effettuazione dell’operazione cioè alla data di consegna o spedizione dei beni). Se la fattura supera i controlli formali e sostanziali il documento si intende emesso alla data indicata nella fattura stessa, se invece la fattura elettronica è scartata non si considera emessa. L’ AgenzIa delle Entrate precisa però, che tenuto conto che la data di invio della fattura è nota, al contribuente viene dato un termine di 5 giorni per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta.
Viene inoltre chiarito, con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati, che sarà possibile conservare la fattura in formato pdf, non essendo necessario restare fedeli al formato di trasmissione xml.
L’Agenzia delle entrate inoltre soffermandosi sulle operazioni transfrontaliere, chiarisce che è possibile trasformare le fatture emesse verso l’estero in fatture elettroniche senza così dovere inviare entro l’ultimo giorno del mese successivo la comunicazione delle operazioni con soggetti esteri. L’esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall’estero.