Il credito d’imposta per investimenti è subordinato al rispetto di specifiche condizioni e di obblighi legati agli adempimenti da porre in essere.
I principali elementi da tenere in considerazione sono i seguenti:
Per quanto riguarda, in particolare, l’obbligo di indicazione dei dati nella documentazione di acquisto (comma 195 dell’articolo 1 della legge 160/2019), ad oggi ci sono ancora dei dubbi applicativi e per questo risulta indispensabile un chiarimento ufficiale da pare delle Entrate o del Mise.
La norma di riferimento dell’agevolazione deve essere riportata obbligatoriamente nella fattura di acquisto del bene.
In mancanza di indicazione in fattura, si presume che l’agevolazione decada (sul punto si attendono chiarimenti ufficiali)
Inoltre, la norma dispone che lo stesso riferimento normativo sia indicato almeno in uno degli «altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati» (vedi, ad esempio, contratti di fornitura, ordini di acquisto, pagamenti).
In attesa di indicazioni specifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, sembra ragionevole che l’informativa in fattura possa riguardare solo le caratteristiche oggettive dei beni, non essendo il fornitore a conoscenza dei requisiti soggettivi del proprio cliente.
Le indicazioni da inserire in fattura potrebbero essere le seguenti:
● «beni indicati all’articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2019 n. 160» per i beni strumentali generici (con credito di imposta del 6 per cento);
● «beni indicati all’articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019 n. 160» per i beni materiali Industria 4.0 (sono quelli indicati nell’allegato A alla legge 232/2016, con credito di imposta del 40 o del 20 per cento);
● «beni indicati all’articolo 1, comma 190 della legge 27 dicembre 2019 n. 160» per i beni immateriali Industria 4.0 (sono quelli indicati nell’allegato B alla legge 232/2016, con credito di imposta del 15 per cento).
In alternativa, si ritiene sufficiente anche l’indicazione del rimando alla norma generale per tutte le ipotesi («beni indicati all’articolo 1, commi da 188 a 190 della legge 160/2019»).
Sulla base del tracciato della fattura elettronica, l’inserimento delle informazioni richieste dalla legge 160/2019 potrebbe essere eseguito direttamente nel corpo della fattura, come descrizione dei beni.
Per i documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 senza le suddette diciture, è consigliabile effettuare una integrazione dei contratti di fornitura e/o ordini.
Siamo in attesa di chiarimenti sul comportamento corretto da tenere riguardo alle fatture elettroniche già emesse/ricevute senza l’indicazione della norma di riferimento.