La principale novità contenuta nella nuova edizione della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, messa a disposizione sul sito delle Entrate, è quella relativa agli interventi che comportano una riduzione del rischio sismico e che beneficiano di detrazioni maggiorate per l’acquisto di immobili nei comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”.
La legge di bilancio 2017 infatti ha previsto la possibilità di usufruire di detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione consegua una riduzione del rischio sismico dell’edificio. In particolare, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 si può contare: su una detrazione del 70% della spesa sostenuta, su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare, qualora l’esecuzione dei lavori abbia prodotto una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore su una detrazione dell’80%, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori. La legge ha anche disposto che l’agevolazione riguarda non soltanto i lavori eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche su quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Inoltre, può essere usufruita per tutti gli immobili abitativi, e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale, e per quelli destinati ad attività produttive.
Per le stesse categorie di interventi che danno diritto alle detrazioni sopra menzionate, ed è questa la novità contenuta nel decreto legge n. 50/2017 e recepita nella guida, quando sono realizzati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, chi compra un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell’edificio) o all’85% (se si passa a due classi di rischio inferiori). Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell’atto pubblico di compravendita. In ogni caso, la detrazione spetta entro l’ammontare massimo di 96mila euro per ogni unità immobiliare acquistata. Per l’individuazione delle zone classificate a rischio sismico 1, bisogna far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.